Circolare INAIL n. 55 del 17 ottobre 1991
Definizione contabile delle somme dovute per ratei di rendita maturati ante mortem dell assicurato, non pagabili per mancanza o irreperibilità degli eredi. Modifica della circolare n. 15 del 1986.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative sui ratei di rendita maturati prima della morte dell’assicurato e non liquidabili per mancanza, irreperibilità o rinuncia degli eredi. In seguito ai chiarimenti del Ministero delle finanze sulla devoluzione delle eredità vacanti ex art. 586 c.c., l’INAIL dispone che l’offerta scritta non formale della prestazione vada indirizzata all’Intendenza di Finanza competente per il luogo di apertura della successione, cioè l’ultimo domicilio del de cuius, e non più all’Ufficio provinciale del tesoro. Viene inoltre corretto un refuso nella circolare n. 15/1986, sostituendo il riferimento all’art. 1120 c.c. con l’art. 1220 c.c.
Definizione contabile dei ratei di rendita maturati ante mortem e non pagabili agli eredi; modifica della circolare n. 15/1986
Definizione contabile dei ratei di rendita ante mortem non pagabili agli eredi
La circolare INAIL n. 55 del 17 ottobre 1991 interviene per modificare e precisare le istruzioni già contenute nella circolare n. 15/1986 in materia di ratei di rendita maturati prima della morte dell’assicurato e non corrispondibili agli eredi per assenza, irreperibilità o rinuncia degli stessi. Il documento recepisce i chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze sulla destinazione delle eredità dei cittadini deceduti senza successibili legittimi e adegua di conseguenza la procedura operativa dell’Istituto.
Chiarimenti ministeriali sulla successione senza successibili
Il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, con nota del 31 maggio 1991, ha precisato la propria competenza a ricevere, ai sensi dell’art. 586 c.c., le eredità dei cittadini italiani deceduti ab intestato e privi di successibili legittimi, individuati nel coniuge e nei parenti entro il sesto grado. In tale ambito, l’attivo liquido ereditario deve essere versato presso l’Ufficio del Registro con imputazione al capitolo 2650 dello stato di previsione dell’entrata.
Il Ministero ha inoltre specificato che alla mancanza di successibili legittimi è equiparata sia l’incertezza assoluta circa la loro esistenza, sia la rinuncia all’eredità da parte di tutti i predetti successibili.
Nuova disciplina per l’offerta della prestazione INAIL
In conseguenza di tali chiarimenti, l’INAIL dispone che, per i ratei di rendita maturati ante mortem dell’assicurato e non pagabili per mancanza, irreperibilità o rinuncia da parte degli eredi, debba essere effettuata ai sensi dell’art. 1220 c.c. un’offerta scritta non formale della prestazione. La modifica riguarda la circolare n. 15/1986, sostituendo la precedente indicazione dell’Ufficio provinciale del tesoro.
La nuova destinazione dell’offerta è l’Intendenza di Finanza territorialmente competente in relazione al luogo di apertura della successione, identificato con l’ultimo domicilio del de cuius.
Correzione di un riferimento normativo
La circolare segnala infine una correzione formale alla circolare n. 15/1986: al quarto capoverso della pagina 3, il riferimento "articolo 1120 c.c." deve essere letto come "articolo 1220 c.c.".
Punti principali
Chiarimenti del Ministero delle finanze sull’eredità vacante
Il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, ha precisato che, ai sensi dell’art. 586 c.c., l’eredità dei cittadini italiani deceduti ab intestato e senza successibili legittimi (coniuge e parenti entro il sesto grado) rientra nella competenza dello Stato. L’attivo liquido ereditario deve essere versato presso l’Ufficio del Registro con imputazione al capitolo 2650 del bilancio dell’entrata. È inoltre equiparata alla mancanza di successibili legittimi anche l’incertezza assoluta sulla loro esistenza, nonché la rinuncia all’eredità da parte di tutti i successibili.
Nuove istruzioni INAIL per i ratei di rendita ante mortem
Per i ratei di rendita maturati prima del decesso dell’assicurato e non pagabili per mancanza, irreperibilità o rinuncia degli eredi, l’Istituto deve effettuare, ai sensi dell’art. 1220 c.c., un’offerta scritta non formale della prestazione. La circolare modifica quanto previsto dalla circolare n. 15/1986: l’offerta non deve più essere indirizzata all’Ufficio provinciale del tesoro, ma all’Intendenza di Finanza territorialmente competente in relazione al luogo di apertura della successione.
Precisazione sul richiamo normativo
La circolare corregge un errore materiale presente nella circolare n. 15/1986: al quarto capoverso della pagina 3, la dicitura "articolo 1120 c.c." deve essere sostituita con "articolo 1220 c.c.".
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