Circolare INAIL n. 61 del 16 dicembre 1991
Indennità di maneggio denaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il trattamento, ai fini contributivi e assicurativi, dell’indennità di maneggio denaro e degli emolumenti assimilati. Richiama l’art. 12 della legge n. 153/1969, la giurisprudenza di Cassazione e i precedenti chiarimenti interni, precisando che l’indennità è esclusa dalla retribuzione imponibile quando è collegata a un rischio di errore in capo all’operatore, è congrua rispetto al rischio assunto ed è corrisposta anche per mansioni svolte in modo complementare o occasionale. Viene quindi confermato l’orientamento secondo cui il contenuto risarcitorio prevale su quello retributivo.
Indennità di maneggio denaro: esclusione dalla retribuzione imponibile in presenza di rischio e congruità dell'emolumento
Indennità di maneggio denaro
La circolare affronta il tema del trattamento, ai fini contributivi e assicurativi, dell’indennità di maneggio denaro e di altri compensi analoghi, spesso previsti dalla contrattazione collettiva con denominazioni diverse come indennità di cassa, di rischio o simili. L’obiettivo è quello di ricondurre a un indirizzo unitario una materia che in passato aveva dato luogo a valutazioni non omogenee e a contenziosi.
Quadro normativo e orientamenti richiamati
Viene richiamato anzitutto l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che esclude l’indennità di cassa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, valorizzandone il profilo risarcitorio rispetto a quello retributivo. La circolare richiama poi la sentenza della Corte di Cassazione n. 447 del 29 giugno 1977, secondo cui l’indennità di maneggio denaro spetta quando il maneggio di denaro costituisce una mansione continuativa e non occasionale o saltuaria e quando il lavoratore assume la responsabilità finanziaria degli errori.
Chiarimento amministrativo del 1979
La Direzione generale ricorda di aver già indicato, con lettera del 10 agosto 1979 rivolta agli Ispettorati regionali, che l’indennità deve essere assimilata a quella di cassa e quindi esclusa dalla retribuzione imponibile quando il lavoratore svolge il maneggio denaro in via normale, con continuità e con responsabilità per eventuali errori. In tale sede erano stati individuati due elementi distintivi dell’emolumento: la professionalità dell’operatore e il rischio connesso alle possibili irregolarità nella gestione del denaro.
Chiarimenti ministeriali del 1990
La circolare tiene conto anche della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 127 del 21 dicembre 1990, che aveva fornito chiarimenti ai propri uffici periferici, estendendo l’analisi anche ai casi in cui la mansione di maneggio denaro sia svolta in modo complementare od occasionale.
Condizioni per l’esclusione dalla retribuzione imponibile
Alla luce dei precedenti richiamati, l’INAIL precisa che l’indennità di maneggio denaro e gli emolumenti assimilati devono essere esclusi dalla retribuzione imponibile, sia ai fini contributivi sia ai fini assicurativi, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- vi sia in capo all’operatore un rischio per errore, soprattutto se espressamente previsto dai contratti collettivi;
- l’indennità sia congrua rispetto al rischio assunto, con riferimento alla misura prevista dalla contrattazione collettiva;
- la mansione sia svolta in via continuativa oppure anche in via complementare o occasionale.
Effetto pratico del chiarimento
Il principio affermato è che, in presenza del rischio e della congruità dell’emolumento rispetto a tale rischio, prevale la funzione risarcitoria dell’indennità, con conseguente esclusione dalla base imponibile. La circolare consolida così l’orientamento secondo cui non è decisivo il solo carattere continuativo della mansione, potendo l’esclusione operare anche nelle ipotesi complementari od occasionali, purché ricorrano gli altri presupposti indicati.
Punti principali
Oggetto del chiarimento
La circolare interviene per chiarire se l’indennità di maneggio denaro e i compensi assimilati debbano essere assoggettati o meno a contribuzione e computati ai fini assicurativi, tema su cui erano già stati affrontati casi singoli senza una disciplina generale.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Viene richiamato l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che esclude l’indennità di cassa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, valorizzandone il carattere risarcitorio. È inoltre richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 447 del 29 giugno 1977, che qualifica l’indennità come spettante quando il maneggio denaro costituisce mansione continuativa e non occasionale e quando il dipendente assume la responsabilità finanziaria degli errori.
Orientamento amministrativo già espresso
La Direzione generale, con lettera del 10 agosto 1979 indirizzata agli Ispettorati regionali, aveva già chiarito che, quando il lavoratore svolge mansioni di maneggio denaro in via normale, con continuità e con responsabilità per eventuali errori, la relativa indennità va assimilata a quella di cassa ed è esclusa dalla retribuzione imponibile.
Elementi distintivi dell’emolumento
La circolare individua i due elementi decisivi per qualificare l’indennità: la professionalità dell’operatore, intesa come svolgimento continuativo e non occasionale della mansione, e il rischio incombente, cioè l’assunzione della responsabilità finanziaria per gli errori eventualmente commessi.
Chiarimenti ministeriali del 1990
Si richiama la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 127 del 21 dicembre 1990, che ha fornito chiarimenti anche per i casi in cui la mansione di maneggio denaro sia svolta in modo complementare o occasionale.
Condizioni per l’esclusione dalla retribuzione imponibile
L’indennità di maneggio denaro e le somme simili devono essere escluse dalla retribuzione imponibile, sia ai fini contributivi sia ai fini assicurativi, quando: esiste in capo all’operatore un rischio per errore, specie se espressamente previsto dai contratti; l’indennità è congrua rispetto al rischio assunto, secondo la misura prevista dalla contrattazione collettiva; la mansione è svolta in via continuativa oppure anche in via complementare od occasionale.
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