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Circolare

Circolare INAIL n. 52 del 24 settembre 1991

Personale con posizione previdenziale C.P.D.E.L. - Contribuzione - Adempimenti relativi alla corresponsione dei trattamenti di pensione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative per il personale iscritto alla C.P.D.E.L. per effetto di opzione ex legge n. 482/1988. Definisce quali voci retributive sono imponibili e quali escluse, indica le aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio 1991 e dal 1° maggio 1991, e disciplina le modalità di versamento mensile dei contributi, con i relativi adempimenti dell’Istituto e del tesoriere. Inoltre, richiama le procedure da seguire per la liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, con obbligo di usare la modulistica prevista dalle circolari ministeriali richiamate e specifiche cautele per il personale part-time.

Personale con posizione previdenziale C.P.D.E.L.: contribuzione e adempimenti per la corresponsione delle pensioni

Personale con posizione previdenziale C.P.D.E.L.: contribuzione e adempimenti pensionistici

La circolare fornisce istruzioni operative per il personale dell’Istituto iscritto alla C.P.D.E.L. per effetto dell’opzione esercitata ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482. I chiarimenti riguardano sia la determinazione della base imponibile e delle aliquote contributive, sia le modalità di versamento dei contributi e gli adempimenti connessi alla liquidazione dei trattamenti pensionistici provvisori e definitivi.

Retribuzione annua contributiva

Ai fini della contribuzione, la retribuzione annua contributiva è definita dall’articolo 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come somma degli emolumenti fissi e continuativi corrisposti quale compenso per l’attività lavorativa.

Per il personale dell’Istituto, la circolare individua come imponibili:

  • stipendio, comprensivo della retribuzione di anzianità ed eventuali assegni personali;
  • tredicesima mensilità;
  • indennità integrativa speciale.

Sono invece escluse dalla base contributiva le voci legate alle particolari modalità della prestazione lavorativa, come:

  • maggiorazioni dello stipendio per turni di lavoro;
  • compensi per lavoro straordinario;
  • compensi incentivanti, compresa l’anticipazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 267/1987;
  • indennità collegate a disagi o rischi per specifiche attività o a responsabilità particolari, tra cui quelle richiamate dall’articolo 13, lettera d), del D.P.R. n. 43/1990.

La circolare precisa inoltre che le somme imponibili riferite ad anni precedenti non vanno cumulate con la retribuzione del mese di erogazione, ma devono essere tenute distinte e assoggettate all’aliquota vigente nel periodo di competenza.

Aliquote contributive

In base al D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, articolo 4, convertito dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, le aliquote contributive dovute alla C.P.D.E.L. sono state rideterminate con decorrenza 1° gennaio 1991.

La circolare indica che:

  • l’aliquota complessiva passa dal 24,55% al 25,60% delle retribuzioni imponibili;
  • la quota a carico dell’Istituto è pari al 18,10%;
  • la quota a carico del dipendente iscritto alla Cassa è pari al 7,50%.

Dal 1° maggio 1991, per effetto dell’articolo 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, la sola quota del dipendente aumenta di 0,25 punti percentuali, con conseguente aliquota complessiva pari al 25,85%.

Per le competenze riferite ad anni precedenti, la circolare riporta le aliquote pro tempore applicabili nei diversi periodi:

  • 1.1.1972 - 31.12.1982: ente 17,70%, iscritto 5,30%;
  • 1.1.1983 - 30.4.1985: ente 17,70%, iscritto 5,35%;
  • 1.5.1985 - 31.12.1988: ente 17,70%, iscritto 6,30%;
  • 1.1.1989 - 31.12.1989: ente 17,70%, iscritto 6,55%;
  • 1.1.1990 - 31.12.1990: ente 17,70%, iscritto 6,85%.

Versamento mensile dei contributi

Il versamento dei contributi deve essere effettuato mensilmente ai sensi dell’articolo 22 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, seguendo le istruzioni impartite dal Ministero del tesoro con circolare n. 617 del 7 novembre 1988.

L’Istituto deve quindi:

  • inviare al tesoriere, insieme al mandato per il pagamento delle retribuzioni, anche il mandato per il pagamento dei contributi;
  • allegare la distinta di accompagnamento mod. 194/I.P., indicante l’ammontare complessivo dei contributi e il numero dei dipendenti interessati;
  • compilare la distinta secondo le istruzioni contenute nelle pagine 2, 3 e 4 della circolare ministeriale n. 617/1988.

La circolare richiama inoltre l’obbligo, a decorrere dall’anno 1990, di inviare entro il 31 gennaio di ogni anno alla C.P.D.E.L. un’apposita denuncia per ciascun dipendente, contenente:

  • la misura della retribuzione annua soggetta a contribuzione;
  • ogni informazione necessaria per i conguagli dei contributi dovuti rispetto a quanto già versato.

I conguagli devono essere regolati entro due mesi dalla notifica del ruolo.

Obblighi del tesoriere e responsabilità sanzionatorie

Per completezza, la circolare precisa che il tesoriere:

  • non deve dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni se i mandati non sono accompagnati dai mandati per il versamento dei contributi e dalla distinta di accompagnamento;
  • deve versare i contributi entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.

Viene richiamato l’articolo 4 del D.L. 536/1987, convertito dalla legge n. 48/1988, relativo alle somme aggiuntive dovute in caso di ritardato o omesso versamento dei contributi previdenziali. Dal combinato disposto delle norme citate deriva una responsabilità congiunta e solidale tra ente e tesorieri per l’omesso o ritardato versamento.

La circolare aggiunge che il versamento mensile dei contributi dovuti all’INPS per SSN, TBC, ENAOLI ed ex GESCAL deve avvenire secondo le norme vigenti.

Trattamento pensionistico provvisorio e definitivo

Per la liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, da parte della C.P.D.E.L., devono essere osservate le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro n. 607 del 28 luglio 1983, n. 608 del 15 novembre 1983, n. 615 del 4 dicembre 1987, n. 618 dell’8 novembre 1988 e n. 620 del 16 maggio 1990.

La circolare richiama gli adempimenti che, sulla base di tali istruzioni, competono all’Istituto quale ente datore di lavoro.

Per il trattamento provvisorio, l’Unità che erogava la retribuzione al momento della cessazione deve inviare alla competente Direzione provinciale del tesoro idonea certificazione dei servizi e delle retribuzioni utili ai fini pensionistici, utilizzando la modulistica allegata alle circolari ministeriali richiamate.

Per il trattamento definitivo, la documentazione destinata alla Direzione provinciale del tesoro deve essere preventivamente sottoposta alla Direzione Generale - Servizio per la Gestione del Personale - Ufficio gestione cessazione dal servizio.

Personale part-time e diffusione della circolare

Per i dipendenti che hanno prestato servizio part-time, la circolare dispone l’osservanza delle prescrizioni della circolare del Ministero del tesoro n. 3/I.P. del 12 giugno 1989, pagina 13.

Infine, la circolare deve essere portata a conoscenza del personale ai sensi dell’articolo 154 del Regolamento organico del personale.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare è rivolta alle Unità interessate e ha lo scopo di chiarire gli adempimenti relativi sia al versamento della contribuzione previdenziale sia alla corresponsione dei trattamenti di pensione per il personale iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) in forza dell’opzione prevista dalla legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Retribuzione annua contributiva e voci imponibili

Ai sensi dell’articolo 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, la retribuzione annua contributiva comprende gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come corrispettivo dell’attività lavorativa. Per il personale dell’Istituto sono imponibili stipendio, comprensivo della retribuzione di anzianità e di eventuali assegni personali, tredicesima mensilità e indennità integrativa speciale. Sono invece escluse le voci legate alle particolari modalità di svolgimento del lavoro, come maggiorazioni per turni e compensi per straordinario, nonché i compensi incentivanti, l’anticipazione ex art. 13 D.P.R. n. 267/1987 e le indennità connesse a disagi, rischi o specifiche responsabilità.

Trattamento delle competenze riferite ad anni precedenti

La circolare precisa che, diversamente da quanto avviene nell’A.G.O., le somme imponibili riferite ad anni precedenti non devono essere cumulate con la retribuzione del mese di erogazione. Tali somme vanno tenute distinte e assoggettate all’aliquota contributiva vigente nel periodo di competenza.

Aliquote contributive C.P.D.E.L.

Dal 1° gennaio 1991 l’aliquota complessiva è fissata al 25,60% delle retribuzioni imponibili, di cui 18,10% a carico dell’Istituto e 7,50% a carico del dipendente iscritto alla C.P.D.E.L. Dal 1° maggio 1991 la quota a carico del dipendente aumenta di 0,25 punti percentuali, portando l’aliquota complessiva al 25,85%. La circolare riporta inoltre le aliquote contributive vigenti pro tempore per le competenze riferite ad anni precedenti, distinguendo i periodi 1972-1982, 1983-1985, 1985-1988, 1989 e 1990.

Modalità di versamento dei contributi

Il versamento dei contributi deve avvenire mensilmente secondo l’articolo 22 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, seguendo le istruzioni della circolare del Ministero del tesoro n. 617 del 7 novembre 1988. L’Istituto deve inviare al tesoriere, insieme al mandato per il pagamento delle retribuzioni, anche il mandato per il pagamento dei contributi con la distinta di accompagnamento mod. 194/I.P., compilata secondo le istruzioni ministeriali.

Denuncia annuale alla C.P.D.E.L. e conguagli

A decorrere dall’anno 1990, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Istituto deve inviare alla C.P.D.E.L. una denuncia per ciascun dipendente con l’indicazione della retribuzione annua soggetta a contribuzione e di ogni altra informazione utile per il conguaglio dei contributi dovuti rispetto a quanto già versato. I conguagli devono essere regolati entro due mesi dalla notifica del ruolo.

Obblighi del tesoriere e responsabilità per omesso o ritardato versamento

Il tesoriere non deve eseguire il pagamento delle retribuzioni se i mandati non sono accompagnati dai mandati per il versamento dei contributi e dalla distinta di accompagnamento. Deve inoltre versare i contributi entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione. La circolare richiama la disciplina delle somme aggiuntive e la responsabilità congiunta e solidale tra ente e tesorieri in caso di omesso o ritardato versamento.

Contributi dovuti ad altri enti e organismi

Il versamento mensile dei contributi dovuti all’INPS per SSN, TBC, ENAOLI ed ex GESCAL deve avvenire secondo le norme vigenti.

Adempimenti per la liquidazione della pensione provvisoria e definitiva

Per la liquidazione del trattamento provvisorio e definitivo di pensione si devono osservare le circolari del Ministero del tesoro n. 607/1983, n. 608/1983, n. 615/1987, n. 618/1988 e n. 620/1990. Per il trattamento provvisorio l’Unità che erogava la retribuzione al momento della cessazione deve inviare alla competente Direzione provinciale del tesoro la certificazione dei servizi e delle retribuzioni utili ai fini pensionistici, usando la modulistica prevista. Per il trattamento definitivo la documentazione deve essere preventivamente sottoposta alla Direzione Generale - Servizio per la Gestione del Personale - Ufficio gestione cessazione dal servizio.

Personale part-time e diffusione della circolare

Per i dipendenti che hanno prestato servizio part-time devono essere osservate le prescrizioni della circolare del Ministero del tesoro n. 3/I.P. del 12 giugno 1989. La circolare deve essere portata a conoscenza del personale ai sensi dell’articolo 154 del Regolamento organico del personale.

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