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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda i ricorsi introduttivi: - della deliberazione della Giunta comunale della Città di Torino 19.12.2024 n. 826, ad oggetto “Convenzione tra Città di Torino e Azienda Sanitaria Locale Città di Torino in materia di prestazioni socio-sanitarie a favore di persone con disabilità e persone minorenni e correlato albo dei prestatori di servizi socio sanitari Sezioni B e D. Periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026. Spesa parzialmente finanziata”, e il relativo allegato, ad oggetto “convenzione tra la Città di Torino ed ASL Città di Torino. Biennio 2025-2026”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, per quanto occorra: la determinazione dirigenziale della Città di Torino 30.12.2024, n. 8951, ad oggetto “Rinnovo dell'iscrizione all'Albo prestatori di servizi socio-sanitari – Sezione B servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Anni 2025-2026. Adeguamenti tariffari”; la nota della Città di Torino 30.12.2024 prot. n. 74403; la determinazione dirigenziale della Città di Torino 29.01.2025, n. 511, ad oggetto “Proroga al 31 marzo 2025 dei contratti con i gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità e conseguente conferma delle iscrizioni all'albo prestatori di servizi socio-sanitari – Sezione B”; la nota congiunta della Comune di Torino e dell'ASL “Città di Torino” 03.02.2025, n. 7534; la deliberazione del Direttore generale dell'ASL “Città di Torino” 24.12.2024 n. 1784, con cui è stata approvata la “Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e il Comune di Torino – Dipartimento Servizi Sociali, Socio-sanitari e Abitativi, per interventi e attività in favore delle persone con disabilità, adulti e minori, e minori a rischio psico-evolutivo – Durata 01.01.2025 – 31.12.2026” e dato atto del costo presunto e della spesa, nonché gli ulteriori atti (allo stato conosciuti) relativi e/o correlati alla procedura di rinnovo dell'iscrizione al predetto Albo, Sezione B per quanto riguarda la disciplina degli aspetti tariffari/rette dei servizi residenziali a favore delle persone con disabilità; per la declaratoria di inefficacia e/o accertamento della nullità, contrarietà a diritto della convenzione (qualora sottoscritta) tra la Città di Torino ed ASL Città di Torino, per il biennio 2025-2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale della Città di Torino 31.03.2025, n. 1908, ad oggetto “Proroga al 30 giugno 2025 dei contratti con i gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità e conseguente conferma delle iscrizioni all’albo prestatori di servizi socio – sanitari - sezione B”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi quelli oggetto di impugnazione con i ricorsi introduttivi nonché, per quanto occorra, la nota della Città di Torino 31.03.2025 prot. n. 21742, la nota della Regione pervenuta all’ASL “Città di Torino” il 24.03.2025 e la nota dell’ASL “Città di Torino” prot. n. 44745 pervenuta alla Città di Torino in data 24.03.2025, ad oggetto la volontà della predetta ASL di prorogare di tre mesi i contratti dei servizi residenziali e semi residenziali destinati a persone con disabilità.

Giustizia amministrativa202500454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale di Torino n. 826 del 19 dicembre 2024, nella parte relativa alla determinazione degli adeguamenti della quota sociale delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, nonché nota congiunta del Comune e dell'ASL del 3 febbraio 2025; impugnati anche gli atti attuativi, le proroghe contrattuali e gli atti relativi alla convenzione Comune-ASL

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestori accreditati)

Prevale il privato

La controversia

Le cooperative hanno contestato la decisione comunale di riconoscere, per il biennio 2025-2026, un incremento della quota sociale delle tariffe limitato al massimo del 3,5% per i soli servizi residenziali, senza alcun aumento per quelli semiresidenziali. Hanno dedotto, in particolare, la violazione della disciplina statale e regionale sui servizi sociali e sociosanitari, dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità, nonché difetto di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento. Secondo le ricorrenti, l'amministrazione avrebbe assunto la decisione unilateralmente, senza un effettivo confronto con i gestori e le loro rappresentanze, e senza valutare l'incidenza del nuovo CCNL delle cooperative sociali, che avrebbe determinato un aumento del costo del lavoro stimato tra l'11% e il 15%. L'incremento del 3,5% sarebbe stato quindi insufficiente a garantire la copertura dei costi, la sostenibilità economica e la qualità dei servizi. Il Comune ha sostenuto che si erano svolti incontri con le rappresentanze del settore, che l'incremento era coerente con quello riconosciuto dalla Regione Piemonte sulla quota sanitaria e che la determinazione degli adeguamenti richiedeva il previo intervento regionale, anche in considerazione dei vincoli di finanza pubblica.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e li ha accolti parzialmente. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'assenza di un effettivo e specifico confronto con le rappresentanze dei gestori: la produzione delle sole convocazioni alle riunioni non dimostrava che l'incremento tariffario fosse stato realmente discusso, mentre la deliberazione comunale mostrava che il confronto era stato rinviato a una fase successiva. Ha inoltre ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione sostanziale, poiché il Comune non aveva valutato l'aumento dei costi derivante dal nuovo CCNL né l'incidenza del costo del lavoro, principale voce di spesa dei servizi labour intensive. L'adeguamento tariffario non deve essere automaticamente proporzionale all'aumento salariale, potendo essere graduato e bilanciato con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma deve essere ragionevolmente parametrato ai costi effettivi e risultare da un confronto effettivo con gli operatori. Il Comune dispone di competenza e autonomia decisionale sulla quota sociale, pur nel rispetto dei criteri regionali, e non può limitarsi ad attendere le determinazioni regionali. È stata quindi annullata la deliberazione comunale n. 826/2024 nella parte in cui limitava al massimo del 3,5% l'incremento per i servizi residenziali e non prevedeva alcun incremento per quelli semiresidenziali, nonché la nota congiunta del 3 febbraio 2025. Il Comune dovrà riesercitare senza indugio il proprio potere, svolgendo un'adeguata istruttoria e un effettivo confronto, anche in relazione ai servizi semiresidenziali. Non sono stati annullati gli atti dirigenziali attuativi e di proroga, perché consentivano comunque l'applicazione del 3,5% dal 1° gennaio 2025 e non arrecavano un pregiudizio ulteriore. Sono state respinte le domande relative alla nullità o inefficacia della convenzione Comune-ASL e non è stata annullata la deliberazione dell'ASL, poiché tali atti non contenevano il limite del 3,5% riferito alla quota sociale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3-septies d.lgs. 502/1992

    "per prestazioni sociosanitarie si intendono tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale"

    La disposizione fonda il modello integrato delle prestazioni sociosanitarie e la ripartizione delle competenze tra servizi sanitari, comuni e regioni.

  • art. 3 d.P.C.M. 14 febbraio 2001

    "Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute"

    Le prestazioni di ospitalità residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità rientrano nelle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza comunale, con partecipazione alla spesa stabilita dai comuni.

  • art. 4 d.P.C.M. 14 febbraio 2001

    "La regione nell'àmbito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento"

    Alla Regione spettano programmazione e criteri di finanziamento, senza escludere la competenza comunale nella concreta determinazione della quota sociale.

  • art. 6 l. 328/2000

    "i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale"

    I comuni hanno un ruolo centrale nella programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e nell'autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi.

  • art. 1 l. 328/2000

    "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali"

    Il sistema dei servizi sociali è fondato su integrazione, sussidiarietà e coinvolgimento dei soggetti privati e del terzo settore.

  • art. 5 l. 328/2000

    "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale"

    Il coinvolgimento degli operatori privati nella progettazione e realizzazione dei servizi costituisce elemento strutturale del sistema.

  • art. 4 l.r. Piemonte 1/2004

    Attribuisce alla Regione la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe corrisposte dai comuni ai soggetti accreditati, senza riservarle necessariamente la concreta fissazione delle tariffe.

  • art. 6 l.r. Piemonte 1/2004

    Conferma la titolarità comunale delle funzioni relative agli interventi sociali locali e la competenza dei comuni a programmare, organizzare e realizzare il sistema locale dei servizi.

  • art. 35 l.r. Piemonte 1/2004

    Impone ai comuni di garantire risorse finanziarie sufficienti, con il concorso della Regione, degli utenti e del fondo sanitario regionale, per assicurare livelli di assistenza adeguati.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto e per questioni dedotte.

Massime di principio

  • Nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari accreditati, la determinazione delle tariffe deve essere preceduta da un effettivo coinvolgimento dei gestori e delle loro rappresentanze, non essendo sufficiente la mera convocazione a riunioni o un confronto meramente formale.
  • Quando il rinnovo di un contratto collettivo determina un significativo aumento del costo del lavoro nei servizi sociosanitari labour intensive, l'amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria sull'incidenza di tale aumento sui costi complessivi, sulla remuneratività delle prestazioni e sulla sostenibilità e qualità dei servizi.
  • L'adeguamento delle tariffe non deve necessariamente essere automaticamente proporzionale all'aumento del costo del lavoro, potendo essere graduato e progressivo in relazione ai vincoli di finanza pubblica; tuttavia, deve essere ragionevolmente parametrato ai costi effettivi e non può essere fissato senza un'adeguata istruttoria.
  • La competenza regionale a stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi sociali non esclude la competenza comunale a determinare concretamente la quota sociale delle tariffe, ove la normativa regionale non abbia fissato tariffe o massimali specifici.
  • Un'amministrazione comunale non può giustificare la mancata revisione della quota sociale limitandosi ad attendere le determinazioni regionali, quando dispone di un concorrente potere di determinazione tariffaria e i servizi sono già in corso di erogazione.
  • L'annullamento di una determinazione tariffaria illegittima impone all'amministrazione il riesercizio del potere senza indugio, con nuova istruttoria, confronto effettivo con gli operatori e valutazione anche degli eventuali incrementi applicabili ai servizi semiresidenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiMotivazione del provvedimento
RamiSanitàServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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