Sentenza del 05/08/2015 n. 16401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della CTR Campania relativa a un avviso di mora per CSSN e interessi riferito all'anno d'imposta 1994. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sostenendo che la definizione agevolata della lite si fosse perfezionata con l'accettazione della domanda di condono e il pagamento della prima rata, anche se le rate successive non erano state versate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che, in caso di definizione rateale della lite pendente ai sensi della legge n. 289 del 2002, l'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio e il pagamento della prima rata sono sufficienti a perfezionare il condono e a sostituire l'obbligazione tributaria originaria con quella risultante dalla definizione agevolata. Il mancato pagamento delle rate successive non impedisce, in questo quadro, l'estinzione della lite né consente di mantenere l'obbligo di pagamento del ruolo oggetto della controversia. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.800 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16, commi 2 e 8
L'attestazione relativa al "pagamento integrale di quanto dovuto" deve intendersi riferita, in caso di pagamento rateale, al pagamento della prima rata.
La definizione della lite pendente si perfeziona, quando la domanda è accolta dall'Ufficio, con il versamento della prima rata. L'attestazione necessaria per dichiarare l'estinzione del giudizio riguarda quindi la prima rata e non l'integrale pagamento di tutte le rate successive.
Legge n. 289 del 2002, art. 7, comma 5, ultimo periodo
La disposizione concorre, insieme alle altre norme sul condono, a delineare il principio secondo cui il pagamento della prima rata può essere sufficiente a perfezionare la definizione agevolata.
Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 3, quinto periodo
La norma è richiamata quale elemento del sistema complessivo dal quale si ricava l'effetto perfezionativo del pagamento della prima rata nelle definizioni rateali.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 12 e 19
Le disposizioni sono utilizzate dalla Corte per una lettura sistematica del condono e per confermare che, in presenza dei presupposti previsti, il pagamento iniziale produce la sostituzione dell'obbligazione tributaria originaria.
Legge n. 289 del 2002, art. 15, commi 2 e 5
Le norme contribuiscono al quadro interpretativo secondo cui, nei pagamenti rateali relativi alla definizione agevolata, il versamento della prima rata può perfezionare la sanatoria.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata di una lite tributaria rateizzata è stata regolarmente richiesta e accettata dall'Ufficio, il pagamento della prima rata può essere sufficiente a perfezionare il condono, se la disciplina applicabile prevede tale effetto.
- Il mancato pagamento delle rate successive non determina automaticamente l'inefficacia originaria della definizione né consente di ignorare il perfezionamento già prodotto dal pagamento iniziale; occorre verificare gli effetti specifici previsti dalla normativa applicabile.
- Le formule normative relative al "pagamento integrale" devono essere interpretate sistematicamente: nel caso esaminato, esse si riferivano al pagamento integrale richiesto per perfezionare la definizione, cioè alla prima rata, e non necessariamente a tutte le rate del piano.
- Per valutare casi analoghi è essenziale verificare l'accettazione della domanda di condono, l'effettivo pagamento della prima rata, la disciplina temporale applicabile e l'eventuale esistenza di norme speciali che regolino diversamente il mancato pagamento delle rate successive.
- La decisione riguarda la specifica disciplina del condono prevista dalla legge n. 289 del 2002 e non può essere automaticamente estesa a ogni forma di definizione agevolata o di rateizzazione tributaria.
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