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Sentenza

Sentenza n. 691/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza del T.A.R. Marche, Sezione II, n. 408/2025, pubblicata il 31.5.2025 e notificata in pari data; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 gennaio 2026: per la declaratoria di nullità e inefficacia ovvero, in subordine, per l’annullamento e previa, occorrendo, concessione di idonea misura cautelare, del provvedimento prot. 1464631 del 19.11.2025, notificato in pari data (doc. 33), con cui la Regione Marche ha dato riscontro all’istanza di esecuzione della sentenza TAR Marche n. 408/2025 formulata dalla ricorrente il 17 settembre 2025, rigettando una richiesta di aggiornamento delle rette giornaliere delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali della c.d. Area “Salute mentale” risalente al 4 luglio 2022;

Giustizia amministrativa202500813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 408/2025 e nota regionale di riscontro del 19 novembre 2025 relativa all’istanza di aggiornamento delle rette giornaliere per le strutture residenziali dell’Area Salute mentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente accreditato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 408/2025, che aveva annullato per difetto di istruttoria e motivazione il precedente diniego regionale all’aggiornamento delle rette giornaliere per le prestazioni residenziali sanitarie e socio-sanitarie dell’Area Salute mentale, comprese le REMS. La sentenza ottemperanda aveva chiarito che non sussisteva un obbligo automatico di aumento delle tariffe, né una periodicità predeterminata di aggiornamento, ma che la Regione doveva provvedere con un’istruttoria compiuta e con un provvedimento espresso e motivato, valutando in condizioni ordinarie l’effettivo andamento dei costi e confrontandosi con gli operatori. Nelle more del giudizio di ottemperanza, la Regione ha adottato la nota del 19 novembre 2025, rappresentando l’avvio di tavoli tecnici e di iniziative di welfare territoriale, nonché l’avvenuto incremento di alcune tariffe, ma senza definire la richiesta relativa all’Area Salute mentale. La ricorrente ha impugnato tale nota con motivi aggiunti, deducendone la nullità o, in subordine, l’annullabilità per violazione ed elusione del giudicato, eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inammissibile la domanda demolitoria proposta con i motivi aggiunti, perché la nota regionale del 19 novembre 2025 ha natura non provvedimentale: essa fotografa lo stato del procedimento e non contiene un diniego espresso. Per la stessa ragione non è stata accolta la domanda di declaratoria di nullità della nota. Il Collegio ha tuttavia esaminato, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, se il comportamento complessivo della Regione fosse conforme al giudicato. Ha concluso che la Regione aveva intrapreso attività istruttorie, istituito tavoli di confronto e adottato misure relative ad altre tipologie tariffarie, ma che, per l’Area Salute mentale, il procedimento era ancora in una fase iniziale e non aveva prodotto una risposta concreta alla richiesta di aggiornamento. L’ottemperanza è stata quindi accolta nei limiti dell’obbligo di proseguire e concludere il procedimento, senza riconoscere il diritto all’aumento tariffario. La Regione dovrà adottare, entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza, un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, all’esito di un procedimento condotto in contraddittorio. L’istruttoria dovrà comprendere un’analisi puntuale, voce per voce, dei costi effettivamente sostenuti dalla ricorrente e dell’incremento dei prezzi dal 2014 per tutte le componenti dei fattori produttivi, in condizioni stabili e ordinarie. La produzione degli elementi e documenti necessari all’analisi è posta a carico della ricorrente. Non è stato nominato un commissario ad acta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rito per verificare la conformità dell’attività regionale al giudicato e per impartire prescrizioni conformative sull’ulteriore esercizio del potere.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda subordinata di annullamento della nota regionale; tale domanda è stata dichiarata inammissibile perché la nota non aveva natura provvedimentale e non era quindi impugnabile.

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    La sentenza ottemperanda, richiamata dal TAR, è stata interpretata nel senso che la disposizione non impone una periodicità automatica dell’aggiornamento tariffario né l’applicazione necessaria degli indici ISTAT; l’eventuale adeguamento richiede una valutazione istruttoria e discrezionale della Regione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare il comportamento complessivo dell’amministrazione alla luce del contenuto conformativo del giudicato, anche quando l’atto sopravvenuto non abbia natura provvedimentale e non sia autonomamente impugnabile.
  • Quando il giudicato annulla un diniego per difetto di istruttoria e motivazione, lasciando salva la discrezionalità dell’amministrazione sulla spettanza sostanziale, l’amministrazione non è obbligata ad adottare un esito favorevole, ma deve rinnovare e concludere il procedimento mediante un’istruttoria effettiva e un provvedimento espresso e motivato.
  • L’assenza di un obbligo automatico di aggiornamento tariffario non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente il procedimento in una fase meramente interlocutoria: l’istruttoria deve essere condotta e conclusa entro un termine certo, con una risposta specifica all’istanza del privato.
  • Nella rivalutazione di tariffe per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, l’amministrazione deve esaminare in condizioni ordinarie l’effettivo incremento dei costi di gestione, con analisi concreta e analitica delle singole componenti dei fattori produttivi; non è sufficiente richiamare finanziamenti emergenziali o straordinari.
  • Quando il giudicato impone una nuova istruttoria in contraddittorio, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per la conclusione e indicare gli elementi minimi che l’amministrazione deve esaminare, senza sostituirsi ad essa nella decisione discrezionale sull’esito finale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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