Sentenza del 07/09/2023 n. 2671 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello della società è stato accolto. La Corte ha riformato la sentenza di primo grado e ha qualificato il "punto di intercettazione di linea" nella categoria E/9 (non D/1), ritenendo che tali manufatti siano privi di autonomia funzionale e reddituale e quindi non accatastabili nella categoria D. Le spese sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per rettifica catastale e maggior rendita, con riclassamento dell'immobile "punto di intercettazione di linea" da categoria E/9 a D/1. La contribuente ha contestato l'errata determinazione della categoria e della valorizzazione, la carenza di motivazione dell'atto (assenza di sopralluogo e descrizioni standardizzate), l'affidamento esclusivo alla CTU e la mancanza di autonomia funzionale e reddituale dell'unità in quanto cespite strumentale al servizio pubblico di distribuzione del gas.
Norme richiamate
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
i punti di linea sono le aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini
La definizione normativa evidenzia la natura strumentale/accessoria dei punti di intercettazione, priva di autonomia di utilizzazione indipendente rispetto al metanodotto.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 23390/2022
Principio di carattere generale secondo il quale i punti di intercettazione di un metanodotto non presentano autonomia funzionale e reddituale e quindi non sono accatastabili nel gruppo D; tale orientamento prevale anche sulla CTU.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 23385/2022
Conferma che i punti di linea sono privi di potenzialità di utilizzazione indipendente e devono essere classificati nella categoria speciale E/9.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 8326/2022
Ulteriore pronuncia favorevole alla qualificazione dei PIL/PIDI come elementi meramente accessori e privi di autonomia, richiamata dalla contribuente e presa in considerazione dalla Giurisprudenza di merito.
Procedura DOCFA / dichiarazione Docfa
Nel procedimento di accertamento conseguente a dichiarazione Docfa il sopralluogo preventivo non è necessariamente richiesto; la mancata ispezione non costituisce di per sé vizio di motivazione dell'atto impositivo.
Prontuario Agenzia del Territorio (nota richiamata 7410/2099)
Richiamato dalla contribuente per contestare i prezzi usati nella CTU; tuttavia la sentenza non ritiene tale richiamo decisivo senza prova puntuale della corrispondenza e della rilevanza dei prezzi indicati.
Massime di principio
- I "punti di intercettazione di linea" di metanodotti, definiti dal MISE 17/4/2008, sono normalmente accessori all'impianto principale e privi di autonomia funzionale e reddituale: in casi analoghi vanno qualificati in categoria E (E/9) e non in D.
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanze richiamate) può prevalere sulla valutazione tecnica della CTU quando stabilisce un principio di diritto generale e chiaro sulla natura dell'opera.
- L'assenza di sopralluogo non invalida automaticamente l'accertamento se l'atto è fondato su dichiarazione DOCFA; occorre dimostrare specificamente che l'assenza di ispezione abbia determinato una valutazione errata.
- Per distinguere tra elementi impiantistici esclusi dalla classificazione in D e manufatti eventualmente accatastabili, valutare la potenzialità di utilizzazione autonoma e la redditività indipendente dell'unità immobiliare.
- In contenziosi catastali su infrastrutture pubbliche o strumentali, produrre prove che dimostrino l'autonomia funzionale/reddituale (es. possibilità di utilizzo separato, mercato locativo indipendente) è cruciale per ottenere la qualificazione in categoria D.
- Riferimenti normativi e giurisprudenziali specifici (decreti ministeriali, sentenze di legittimità) sono determinanti: farli emergere tempestivamente nel giudizio aumenta le probabilità di successo del ricorrente.
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