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Sentenza

Sentenza del 07/09/2023 n. 25685 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso IVA relativo all'anno 2011 negato dall'Amministrazione per acquisti (servizi) e per due cessioni di beni effettuate da società italiane in favore di Siemens con consegna in (Omissis). L'AE sosteneva che Microlife, essendo società svizzera (extra-UE) priva di identificativo IVA comunitario, non poteva ottenere il rimborso come se fosse un soggetto comunitario e che il recupero dell'IVA sarebbe stato possibile solo tramite rappresentante fiscale o in presenza di reciprocità; inoltre denunciava che Microlife avrebbe effettuato operazioni attive rilevanti in Italia che escluderebbero il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate confermando la decisione della CTR. In sintesi: l'Agenzia poteva mantenere il diniego solo con riguardo alle fatture emesse da Esse Service s.n.c. (in assenza di appello incidentale); invece Microlife ha diritto al rimborso IVA per gli acquisti connessi a cessioni eseguite nel territorio della UE nelle condizioni previste dall'art. 38 ter del D.P.R. 633/1972, essendo accertato che le merci destinate all'operatore UE non hanno generato rapporti imponibili in Italia; non è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale per ottenere il rimborso di un soggetto estero, purché sussistano le condizioni di reciprocità; i motivi di ricorso dell'AE (mancanza di intracomunitarietà, assenza di reciprocità e esistenza di operazioni in Italia) sono stati ritenuti infondati. L'AE è stata condannata alle spese di lite (Euro 7.600,00 più oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 ter

    Consente il rimborso dell'IVA agli operatori stabiliti in Stati extra-UE a condizione di reciprocità; strumento idoneo al rimborso anche per soggetti extra-UE senza necessità di rappresentante fiscale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis.2

    Disciplina il rimborso dell'IVA ai soggetti stabiliti in altri Stati membri (comunitari) e contiene limiti al rimborso (es. soggetti con stabile organizzazione o che hanno effettuato determinate operazioni in Italia). La norma è richiamata per i principi applicabili al rimborso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. b

    Definisce le cessioni all'esportazione non imponibili quando i beni sono trasportati fuori del territorio della CEE entro novanta giorni; la Corte ha ritenuto non applicabile questa fattispecie quando i beni non sono effettivamente usciti dal territorio UE.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, comma 1, lett. a

    art. 41, comma 1, lett. a

    Individua le cessioni intracomunitarie non imponibili verso cessionari soggetti passivi IVA in altro Stato membro; non applicabile se l'acquirente è extra-UE e privo di partita IVA comunitaria.

  • Accordo di reciprocità Italia - Svizzera / Ordinanza svizzera sull'IVA art. 151

    art. 151 ordinanza svizzera (richiamato)

    La Corte ha ritenuto sussistente la condizione di reciprocità tra Italia e Svizzera, requisito per il rimborso IVA agli operatori svizzeri ai sensi dell'art. 38 ter.

  • Orientamenti giurisprudenziali (Cass. n. 3099/2016)

    Cass. n. 3099 del 17/02/2016

    Una cessione di beni esistenti in territorio nazionale verso un cessionario extracomunitario privo di codice IVA non costituisce esportazione né cessione intracomunitaria non imponibile, ma normale cessione imponibile in Italia.

  • Orientamenti giurisprudenziali (Cass. n. 21411/2017)

    Cass. n. 21411 del 15/09/2017

    Conferma che per il rimborso IVA a soggetti esteri non è necessaria la nomina di rappresentante fiscale in Italia; il rimborso può essere ottenuto con la procedura prevista dall'art. 38 ter se ricorrono le condizioni (tra cui la reciprocità).

Massime di principio

  • Il rimborso dell'IVA a soggetti stabiliti fuori dall'UE è possibile tramite l'art. 38 ter se sussiste reciprocità tra gli Stati, senza obbligo automatico di nominare un rappresentante fiscale in Italia.
  • Se un soggetto extra-UE privo di identificativo IVA acquista beni in Italia che vengono materialmente consegnati in un altro Stato membro tramite il cedente italiano, è necessario verificare fattualmente se la cessione ha generato rapporti imponibili in Italia; in assenza di tali rapporti il rimborso può essere riconosciuto.
  • Le cessioni di beni presenti nel territorio nazionale a cessionari extracomunitari privi di partita IVA non sono automaticamente esportazioni o cessioni intracomunitarie: restano cessioni imponibili in Italia salvo prova contraria (uscita della merce dal territorio UE o condizioni previste per cessioni intracomunitarie).
  • La prova sulle condizioni di fatto (luogo di consegna, rapporti tra cedente e destinatario, operazioni attive svolte nel periodo) è cruciale: la valutazione concreta del giudice di merito è vincolante in sede di legittimità quando non contestata nel ricorso per cassazione.
  • In presenza di diniego amministrativo al rimborso IVA è opportuno documentare reciprocità fra ordinamenti, dimostrare l'assenza di stabile organizzazione o operazioni imponibili in Italia e fornire documentazione di trasporto/consegna per ottenere il rimborso mediante le procedure previste dalla normativa.

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