Sentenza del 07/09/2023 n. 5031 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 (IRES ?.27.910,00; IRAP ?.4.684,00; IVA ?.1.115.220,00) per presunte incongruenze e ricavi non dichiarati. I motivi dedotti: nullità della notifica per inesistenza giuridica della società estinta; notifica su PEC personale e residenza (irregolarità); mancata sottoscrizione digitale; omessa redazione del PVC e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; attivazione irregolare della procedura di accertamento con adesione; difetto di motivazione e erronea valutazione probatoria; sostenuta natura neutrale di alcuni finanziamenti e tesi che le poste contabili contestate (circa ?.5.000.000 e ?.4.996.000) siano mero errore contabile e non ricavi imponibili ai fini IVA perché le operazioni non sarebbero mai state effettuate/pagate/fatturate.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Corte ha ritenuto rituale la notifica (anche in considerazione dell'art. 2495 c.c. e del principio del raggiungimento dello scopo) e infondate le censure generali sulla motivazione e sul contraddittorio endoprocedimentale nella parte rilevante. Ha confermato la ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP, ritenendo sussistenti incongruenze contabili e mancanza di documentazione probatoria idonea a smentire l'ufficio. Tuttavia ha ritenuto non pienamente legittimo il recupero dell'IVA sull'intero importo contestato: la Corte ha escluso la possibilità di imporre IVA solo in base a poste contabili senza fatture né pagamenti, rideterminando l'imponibile IVA in ?.41.547,00 (ossia ha escluso circa ?.5.017.000,00 come poste contabili che non giustificano recupero IVA). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 4 d.lgs. 175/2014
norma richiamata a supporto della regolarità della notifica dell'atto anche se società estinta; la Corte ha ritenuto la notifica valida nel rispetto dei termini e del domicilio fiscale
art. 2495 c.c.
l'estinzione della società produce effetto dopo cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese: la notifica entro tale arco è quindi valida
art. 36 DPR 602/73
richiamato dalla parte per sostenere che l'atto doveva essere notificato ai soggetti indicati da tale norma; la Corte però ha ritenuto valida la notifica all'ultimo domicilio fiscale
art. 42 DPR 600/73
contestazione sulla sottoscrizione digitale degli atti; la Corte ha ritenuto ininfluenti le censure sulla firma digitale ove raggiunto lo scopo della notifica
art. 12, comma 7, L. 212/2000
previsione del contraddittorio endoprocedimentale e del verbale di chiusura per accessi/ispezioni presso i locali del contribuente; la Corte ha distinto gli accertamenti a tavolino (non soggetti a tale obbligo) dalle verifiche in loco
art. 5-ter D.Lgs. 218/1997
norma sulla procedura di accertamento con adesione: la Corte ha ritenuto valida la procedura nonostante l'invito notificato su PEC personale, atteso che la contribuente ha risposto e si è perfezionato il contraddittorio
art. 32 DPR 600/1973
preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non prodotti in sede di verifica quando l'ufficio li ha richiesti puntualmente e ha avvertito delle conseguenze; la Corte ha escluso l'ammissibilità della documentazione allegata alla perizia di parte non prodotta in fase amministrativa
art. 6 e art. 21 DPR 633/1972
art. 6 (criteri di identificazione del momento impositivo per le prestazioni di servizi) e art. 21 co.7 (fattura relativa a operazioni inesistenti): la Corte ha distinto tra casi di fattura emessa per operazioni inesistenti (che possono comportare IVA a prescindere) e mere iscrizioni contabili senza fatture né pagamenti, per le quali non è legittimo un pieno recupero IVA limitato all'anno contestato
art. 156, comma 3 c.p.c.
principio del raggiungimento dello scopo della notifica: la notificazione è efficace quando il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto e può esercitare il diritto di difesa
Cass. Sent. n. 17483/2022 e Cass. Ord. n. 28857/2022
giurisprudenza di legittimità richiamata: ammissibilità della motivazione per relationem purché autosufficiente; e precisazioni sull'applicabilità dell'art.32 DPR 600/73 in relazione alla specificità della richiesta documentale da parte dell'ufficio
Massime di principio
- Notifica a società cancellata: la notifica è valida se effettuata entro 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese (art. 2495 c.c.); inoltre, se il destinatario ha effettivamente ricevuto l'atto e ha potuto impugnarlo, opera il principio del raggiungimento dello scopo.
- Contraddittorio endoprocedimentale e PVC: l'obbligo di contraddittorio con redazione del verbale (PVC) trova applicazione soprattutto per accessi/ispezioni presso i locali del contribuente (art.12 L.212/00). Per gli accertamenti a tavolino il contraddittorio è diverso; la violazione del contraddittorio invalida l'atto solo se il contribuente dimostra di aver subito un concreto pregiudizio non sanabile (cd. prova di resistenza), salvo che la legge preveda espressa nullità.
- Preclusione documentale (art. 32 DPR 600/73): i documenti richiesti dall'amministrazione e non prodotti in sede amministrativa, quando la richiesta è puntuale e il contribuente è stato avvertito delle conseguenze, possono essere esclusi in giudizio; per evitarlo il contribuente deve produrre quanto richiesto già nella fase istruttoria o giustificare adeguatamente l'omissione.
- Valutazione della contabilità e prova: contraddizioni e versioni contrastanti fornite dal contribuente rafforzano l'ufficio; per superare un accertamento basato su incongruenze contabili occorre documentazione probatoria chiara, coerente e tempestivamente prodotta.
- Recupero IVA vs. semplici poste contabili: non è legittimo recuperare l'IVA sull'intero importo solo in base ad iscrizioni contabili di ricavi in assenza di fatture e pagamenti. L'IVA sorge al momento previsto dall'art.6 DPR 633/72 (pagamento o emissione fattura, secondo i casi). Tuttavia, la fattura emessa per operazioni inesistenti è disciplinata dall'art.21 co.7 ed è soggetta a regole diverse.
- Perizie di parte: le perizie che allegano documenti non prodotti in sede amministrativa possono risultare inutilizzabili in giudizio per effetto dell'art.32, salvo che l'ufficio non abbia richiesto quei documenti in modo non puntuale o non abbia avvertito sulle conseguenze della mancata produzione.
- Strategia pratica per contribuenti: rispondere puntualmente agli inviti istruttori, produrre in fase amministrativa i documenti richiesti (con ricevute/PEC), tenere coerenza nelle versioni e nei documenti contabili; se si ritiene di aver subito violazioni procedurali, indicare precise ragioni di pregiudizio sostanziale e non deduzioni generiche.
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