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Sentenza

Sentenza del 07/09/2023 n. 664 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Irpef - Applicazione del criterio formale dettato dal DPR n. 917 del 1986 art. 2 - Sussiste - Presunzione di residenza scaturente dall'iscrizione all'anagrafe tributaria come preclusiva di ogni ulteriore accertamento - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2015 e omesso pagamento di imposte su redditi prodotti all'estero (imponibile €65.074,00; IRPEF €21.350,00 oltre addizionali e sanzioni). Il contribuente sosteneva di aver prestato attività lavorativa in Russia per 252 giorni nel 2015 e che, pertanto, i redditi non potevano essere tassati in Italia; chiedeva inoltre la disapplicazione delle sanzioni per incertezza oggettiva. L'Agenzia contestava la residenza fiscale e richiedeva il pagamento delle imposte, proponendo appello incidentale per la mancata prova dell'effettivo pagamento d'imposte all'estero da parte del contribuente.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria d'appello (Abruzzo) ha rigettato l'appello principale del contribuente e l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado. Sono state confermate le valutazioni che attribuiscono presunzione di residenza fiscale in Italia alla iscrizione all'anagrafe tributaria ai sensi del DPR 917/1986 art.2; il contribuente non ha fornito prova idonea a superare tale presunzione. La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di esenzione dalle sanzioni per incertezza oggettiva. Tuttavia l'appello incidentale dell'Ufficio è stato rigettato perché la documentazione in atti è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il pagamento di imposte all'estero e, quindi, il diritto al credito d'imposta per le imposte estere è riconosciuto. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • DPR 917/1986 (TUIR) art. 2, comma 2

    L'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente costituisce presunzione di residenza fiscale in Italia e, fino alla cancellazione dall'anagrafe, preclude ulteriori accertamenti volti a ritenere il contribuente non residente.

  • TUIR art. 165

    Prevede il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: il contribuente residente in Italia può detrarre le imposte pagate all'estero da quelle dovute in Italia sullo stesso reddito, previa adeguata dimostrazione del pagamento estero.

  • D.Lvo 472/1997 art. 6, comma 2

    Norma sulle cause di esclusione della punibilità/sanzionabilità per incertezza oggettiva; la Corte ha ritenuto che non sussistessero incertezze tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni nel caso concreto.

  • Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

    Le convenzioni disciplinano l'attribuzione del diritto di imposizione fra Stati; tuttavia, ai fini della loro applicazione risulta decisiva la qualificazione della residenza fiscale del contribuente secondo le regole interne e la prova documentale del pagamento delle imposte estere.

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. VI, 18/1/2022 n. 1355)

    "le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal DPR n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti e, pertanto, soggetti passivi di imposta, in Italia"

    La Cassazione conferma la presunzione assoluta di residenza fiscale derivante dall'iscrizione all'anagrafe e la conseguente preclusione di accertamenti volti a ritenere il trasferimento di residenza all'estero fino alla cancellazione anagrafica.

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. V 25/6/2018 n. 16634; Cass. Sez. V 28/10/2015 n. 21970)

    Ulteriori precedenti che consolidano il principio secondo cui l'iscrizione anagrafica costituisce presunzione rilevante per la determinazione della residenza fiscale.

Massime di principio

  • L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente costituisce una presunzione di residenza fiscale in Italia; fino alla cancellazione anagrafica il contribuente è considerato residente e soggetto passivo in Italia.
  • Il contribuente che sostiene di essere fiscalmente residente all'estero deve fornire prova documentale idonea (cancellazione anagrafica, elementi fattuali e documenti probatori) per superare la presunzione derivante dall'iscrizione anagrafica.
  • I redditi di lavoro prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia possono essere assoggettati a tassazione anche in Italia, ma è riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'art.165 TUIR, previa adeguata prova del pagamento estero.
  • Le convenzioni contro le doppie imposizioni incidono sulla ripartizione del diritto di imposizione, ma la loro efficacia pratica dipende dalla prova della residenza fiscale e dal pagamento delle imposte all'estero; la mera prestazione lavorativa all'estero non è sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana se permane l'iscrizione anagrafica.
  • La disapplicazione delle sanzioni per "incertezza oggettiva" è eccezionale e richiede che sussista un'effettiva e obiettiva indeterminatezza normativa; non è sufficiente un semplice dubbio interpretativo dell'ufficio o del contribuente.

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