Sentenza n. 520/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata in data -OMISSIS- per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con la medesima istanza di accesso agli atti e, per l’effetto, ordinare all’ASP di Cosenza l’esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti, sussistendone i presupposti di legge e, nello specifico: 1) -OMISSIS-; 2) -OMISSIS-; 3) -OMISSIS-; 4) visite specialistiche; 5) eventuali ricoveri; 6) ogni altro atto, certificazione, esito di indagini ed analisi non ricompreso nei numeri precedenti riguardanti la Sig.ra -OMISSIS-avendone concreto interesse e dovendoli utilizzare, eventualmente, per giudizi a tutela dei propri diritti e della propria qualità di erede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi su un'istanza di accesso documentale avente a oggetto documentazione sanitaria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. lamentando il mancato riscontro a un'istanza di accesso documentale, finalizzata a ottenere documenti, certificazioni, esiti di indagini e analisi, visite specialistiche ed eventuali ricoveri riguardanti una persona della quale assumeva la qualità di erede, prospettando un interesse concreto anche in vista della tutela giudiziale dei propri diritti. L'Azienda sanitaria ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine per impugnare il silenzio significativo formatosi sull'istanza era decorso, e ha inoltre dedotto la genericità della richiesta. Il ricorrente ha contestato l'eccezione, valorizzando la reiterazione e i successivi solleciti dell'istanza. Il Collegio ha ricostruito la sequenza delle richieste: una prima istanza generica, una seconda di richiamo, il riscontro dell'Azienda con invito a specificare i documenti, una successiva istanza nella quale la documentazione era stata dettagliata, quindi solleciti e una rinnovazione tramite il legale. La questione decisiva è stata individuata nella decorrenza del termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 116 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto che il termine dovesse decorrere dalla prima istanza completa dell'indicazione dettagliata dei documenti richiesti, oppure, comunque, dalla successiva data considerata dal Collegio, poiché le ulteriori comunicazioni erano meri solleciti di una richiesta già completa. Da tale momento decorrevano trenta giorni per la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 e ulteriori trenta giorni per proporre il ricorso ex art. 116, comma 1, c.p.a. Poiché il ricorso era stato notificato il 7 luglio 2025, esso risultava proposto oltre il termine decadenziale. Il TAR ha escluso che la mera reiterazione dell'istanza potesse riaprire il termine, in assenza di fatti nuovi, di una diversa prospettazione della posizione legittimante all'accesso o di una nuova valutazione da parte dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
termine di trenta giorni per proporre il ricorso in materia di accesso
Il ricorso contro le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, compresa la formazione del silenzio significativo, deve essere proposto entro trenta giorni, a pena di decadenza.
art. 116, comma 4, c.p.a.
in tema di "accesso documentale", il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Il giudizio in materia di accesso documentale è deciso con sentenza in forma semplificata.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
termine di trenta giorni per considerare l’istanza come respinta
Il silenzio sull'istanza di accesso si forma decorso il termine previsto; dalla formazione del silenzio significativo decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso.
Massime di principio
- Il termine di trenta giorni per proporre il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego, il parziale accoglimento o il silenzio significativo formatosi su un'istanza di accesso documentale è decadenziale e decorre dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990.
- Quando una prima istanza di accesso è generica e l'Amministrazione invita l'interessato a specificare i documenti, il termine per il silenzio-rigetto e per il successivo ricorso decorre dall'istanza successiva che individua in modo dettagliato la documentazione richiesta.
- I successivi solleciti o la mera reiterazione di un'istanza di accesso già completa non riaprono né prorogano il termine decadenziale per ricorrere contro il diniego o il silenzio significativo.
- La reiterazione dell'istanza può assumere rilevanza ai fini della decorrenza di un nuovo termine solo in presenza di fatti nuovi non rappresentati originariamente, di una diversa prospettazione della posizione legittimante all'accesso oppure di una nuova valutazione autonoma dell'Amministrazione.
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