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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01981/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena su richiesta per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. perché la detenzione sarebbe stata per uso personale e non per spaccio. La Corte, però, ha rilevato che la sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per motivi tipici e tassativi; la censura proposta non rientra tra essi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza oggetto di impugnazione è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente invocava il proscioglimento immediato per asserita evidenza della causa di non punibilità/insussistenza del reato, ma la doglianza è stata ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso avverso patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato con il rito camerale previsto per i ricorsi inammissibili.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    L'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto per motivi tassativi; la censura sulla mancata declaratoria ex art. 129 c.p.p. non vi rientra.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per il reato oggetto del patteggiamento, qualificato dal Tribunale come detenzione a fini di spaccio di lieve entità.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludessero la colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure estranee a tale elenco.
  • La doglianza che sollecita una diversa valutazione di merito sulla ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé ammissibile contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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