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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16070/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto in proprio l'equa riparazione per l'asserita eccessiva durata di un procedimento ex L. 89/2001 che lo riguardava solo come difensore con distrazione delle spese nella fase di cognizione, mentre nella fase esecutiva/ottemperanza era stato direttamente parte. La Corte d'appello aveva però respinto l'opposizione contro la declaratoria di inammissibilità, ritenendo che egli non fosse legittimato ad agire per la fase di cognizione e che, quanto alla fase esecutiva da lui introdotta, la durata non fosse irragionevole. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis, 2 e 3 L. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo: che la posizione del contumace e del difensore distrattario sarebbe tutelata dall'equa riparazione; che la fase di cognizione e quella esecutiva del procedimento presupposto dovessero essere considerate unitariamente; che il processo fosse ancora pendente per mancato pagamento del Ministero; e che l'improcedibilità dichiarata nel giudizio presupposto fosse erronea. La censura è stata ritenuta inammissibile perché la distrazione delle spese non introduce una nuova domanda né attribuisce al difensore la qualità di parte del processo presupposto, sicché il diritto all'equa riparazione spetta soltanto a chi sia parte del "suo" processo. Inoltre, la censura sulla durata della fase esecutiva non colpiva la reale ratio del decreto, che aveva escluso la valutazione unitaria tra cognizione e ottemperanza per difetto di legittimazione nella prima fase e aveva comunque ritenuto la seconda non eccedente la durata ragionevole, anche sottraendo il periodo di sospensione imputato al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il difensore distrattario non è legittimato a chiedere l'equa riparazione per l'eccessiva durata della fase di cognizione del giudizio in cui abbia solo ottenuto la distrazione delle spese, poiché l'istanza di distrazione ha natura accessoria e non configura una domanda autonoma. Ha altresì ritenuto inammissibili le doglianze sulla fase esecutiva perché non confutavano specificamente la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva escluso una durata irragionevole indennizzabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore in favore dei Ministeri controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese è un atto accessorio che sollecita il giudice a sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere le spese, ma non introduce una nuova domanda autonoma.

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire per equa riparazione richiede la titolarità della posizione soggettiva nel processo presupposto; il difensore distrattario non acquisisce, per la sola distrazione, una propria azione sul processo altrui.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato.

  • art. 1-bis L. 89/2001

    Richiamato nel ricorso quale base normativa dell'equa riparazione, ma senza che la Corte ne ricavasse una regola diversa da quella consolidata sulla legittimazione del solo soggetto parte del processo.

  • art. 2 L. 89/2001

    L'indennizzo per irragionevole durata spetta a chi abbia subito la lesione nel proprio processo.

  • art. 3, comma 1, L. 89/2001

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti del diritto all'equa riparazione.

  • art. 4 L. 89/2001

    Richiamato quanto al termine di proponibilità della domanda, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché le doglianze erano comunque inammissibili.

  • art. 5 sexies, comma 1, L. 89/2001

    Nel procedimento presupposto la domanda era stata dichiarata improcedibile per omesso deposito della dichiarazione richiesta dalla norma.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Garantisce il diritto alla ragionevole durata del proprio processo, non di un procedimento altrui nel quale si abbia solo un interesse riflesso o accessorio.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta ha consentito l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conformità tra proposta ex art. 380-bis e decisione finale è stata letta come indice normativo di abuso del processo, con conseguente condanna al pagamento di una somma ulteriore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato come strumento di definizione anticipata del giudizio di legittimità e come base per la valutazione legale tipica dell'abuso del processo.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente accessoria e non attribuisce al difensore distrattario la qualità di parte del processo presupposto, né gli consente di agire autonomamente per l'equa riparazione della sua durata.
  • Il diritto all'equa riparazione ex L. 89/2001 tutela la durata ragionevole del processo in cui il richiedente sia parte in senso sostanziale o processuale; non copre interessi soltanto riflessi o collegati a posizioni di terzi.
  • Quando il giudice di merito esclude la legittimazione del ricorrente su una fase del procedimento e, separatamente, ritiene non irragionevole la durata di un'altra fase, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con entrambe le rationes decidendi, altrimenti è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La sospensione del procedimento imputabile al comportamento della parte può essere sottratta dal computo della durata rilevante ai fini dell'equa riparazione.
  • La conformità tra la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. e la decisione finale può integrare il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione legale tipica di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

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