Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 585/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza n. 2967 del 4.12.2025, recante in oggetto: “Servizio di pulizia, sanificazione e delle attività complementari per tutto il territorio dell'ASP di Cosenza - aggiudicazione gara europea”; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di tutti gli atti e verbali di gara, segnatamente i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le comunicazioni e gli errata corrige pubblicati sulla piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della procedura di gara; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la determina n. 191 del 20.05.2024, di nomina della commissione giudicatrice, gli ulteriori verbali di gara riservati relativi alla valutazione delle offerte tecniche, ove esistenti, e gli atti e verbali inerenti il subprocedimento di verifica dell'anomalia, compresi i giustificativi prodotti dall'aggiudicataria e la valutazione della documentazione prodotta, con conseguente conferma tramite verbale della Commissione giudicatrice della proposta di aggiudicazione; per quanto di ragione ed ove occorrer possa della comunicazione ANAC prot. 159965 del 10.11.2025, richiamata nell'atto di aggiudicazione; in subordine e ove occorrer possa, dell'art. 20 secondo comma del disciplinare di gara - CIG n. B0DF394DAB; in subordine, della delibera a contrarre n. 2121 del 22.12.2022, richiamata nella legge e negli atti di gara; ove occorrer possa delle note, sconosciute ma richiamate nel provvedimento di aggiudicazione, delle OO.SS. prot. n. 150099 del 22.10.2025, prot. n. 160731 del 10.11.2025 e dei subappaltatori prot. n 36230 del 29.09.2025, 144560 del 13.10.2025, 145092 del 14.10.2025 e delle presunte segnalazioni delle Direzioni Sanitarie. Onde ottenere l'aggiudicazione della gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato, con susseguente subentro della ricorrente che si dichiara a ciò disponibile; nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica; ovvero, in subordine, per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da C.N.S. il 29 dicembre 2025: per l’annullamento della nota prot. n. 185205 del 29.12.2025 dell’ASP di Cosenza di avvio anticipato al nuovo affidatario a far data dal 1.1.2026, per l’appalto del Servizio di pulizia, sanificazione e delle attività complementari per tutto il territorio dell’ASP di Cosenza; ove occorrer possa del verbale del 29.12.2025 relativo all’organizzazione del personale per l’avvio all’1.1.2026.

Giustizia amministrativa202501787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Ostensione parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con oscuramento di circa 200 pagine su 206, e mancata ostensione integrale della relazione tecnica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara indetta dall’ASP di Cosenza per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e attività complementari, aveva impugnato l’aggiudicazione e, il 9 dicembre 2025, aveva presentato istanza di accesso alla documentazione dell’aggiudicataria. L’ASP aveva riscontrato l’istanza il 9 gennaio 2026 trasmettendo l’offerta tecnica quasi integralmente oscurata. Con istanza proposta nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accedere alla relazione tecnica integrale, deducendo la violazione degli artt. 22 ss. l. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla posizione di seconda classificata e dalla necessità di difendere le proprie ragioni nel giudizio sull’aggiudicazione, nonché l’assenza di un effettivo bilanciamento tra esigenze difensive e tutela dei segreti tecnici e commerciali. L’ASP ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità dell’istanza, sostenendo che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 decorresse dalla comunicazione dell’aggiudicazione e che la domanda avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che il termine speciale di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 decorra dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione solo quando la stazione appaltante abbia contestualmente pubblicato la documentazione dell’aggiudicataria e comunicato le decisioni sulle richieste di oscuramento. Poiché nel caso concreto la decisione sull’oscuramento risultava, per quanto emerso dagli atti, solo implicitamente dalla trasmissione parziale del 9 gennaio 2026, l’istanza notificata il 19 gennaio 2026 è stata ritenuta tempestiva. È stata inoltre ritenuta ammissibile la proposizione dell’istanza nel corso del giudizio, poiché l’ostensione parziale era successiva al ricorso introduttivo e l’interesse all’accesso integrale era sorto con la conoscenza della segretazione. Nel merito, il Collegio ha affermato che la tutela dei segreti tecnici e commerciali non è assoluta: l’accesso del concorrente è prevalente quando sia indispensabile per la difesa in giudizio, fermo il necessario bilanciamento con la riservatezza dell’aggiudicataria. L’amministrazione non aveva adeguatamente verificato né motivato la concreta sussistenza dei segreti invocati e aveva prodotto un’ostensione quasi totalmente oscurata, qualificata come soddisfazione solo formale e sostanziale diniego di accesso. L’istanza ex art. 116 c.p.a. è stata pertanto accolta. L’ASP è stata ordinata di consentire l’accesso alla relazione tecnica mediante visione e rilascio di copia, previa ulteriore istruttoria in contraddittorio con la controinteressata, limitando gli oscuramenti alle sole parti effettivamente riconducibili al know-how tutelabile. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia o, se anteriore, dalla notificazione. Le spese sono state poste a carico dell’ASP per euro 1.000, oltre accessori; compensate nei rapporti con ANAC e la controinteressata. L’udienza pubblica sul ricorso principale è stata rinviata.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; l’istanza proposta nel corso del giudizio è stata ritenuta ammissibile perché l’ostensione parziale e la relativa decisione sono intervenute dopo il ricorso introduttivo.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali

    Consente di escludere dall’accesso le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali solo in presenza di una dichiarazione motivata e comprovata dell’offerente.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara

    La tutela della segretezza recede quando l’accesso del concorrente sia indispensabile e strettamente connesso alla difesa dei propri interessi nella procedura di gara.

  • art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo [...] entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione

    Il termine speciale di dieci giorni opera soltanto nel modello tipico in cui la stazione appaltante, con la comunicazione dell’aggiudicazione, pubblichi la documentazione dell’aggiudicataria e dia atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento; in mancanza, il termine decorre dalla successiva decisione, anche implicita, di ostensione parziale.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa sostiene l’interesse del concorrente all’accesso alla documentazione necessaria per contestare l’aggiudicazione.

  • art. 39 direttiva 2014/25/UE

    Letto insieme agli artt. 70 e 75 della direttiva, impone che la disciplina nazionale consenta il bilanciamento tra tutela giurisdizionale effettiva e segreti tecnici o commerciali.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale speciale di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 per impugnare le decisioni sulle richieste di oscuramento decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione soltanto se la stazione appaltante ha contestualmente pubblicato la documentazione dell’aggiudicataria e comunicato le decisioni adottate sulle richieste di segretazione; se tali adempimenti non sono contestuali, il termine decorre dalla successiva decisione, anche implicita, di ostensione parziale.
  • L’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. nel corso del giudizio principale è ammissibile quando la documentazione richiesta sia stata ostesa o negata solo successivamente alla proposizione del ricorso e l’interesse all’accesso integrale sia sorto con la conoscenza della decisione di oscuramento.
  • Nelle procedure di gara, la tutela dei segreti tecnici e commerciali deve essere bilanciata con il diritto di difesa del concorrente: quando l’accesso sia indispensabile e strettamente connesso alla difesa di interessi giuridici riferiti alla gara, la riservatezza recede nei limiti necessari all’esercizio della difesa.
  • L’oscuramento quasi integrale dell’offerta tecnica non soddisfa sostanzialmente il diritto di accesso se l’amministrazione non dimostra, con istruttoria e motivazione puntuali, quali specifiche informazioni costituiscano effettivamente know-how o segreti tecnici e commerciali.
  • Prima di negare o limitare l’accesso a un’offerta tecnica per ragioni di segretezza, la stazione appaltante deve svolgere un’istruttoria concreta e motivata, in contraddittorio con la controinteressata, individuando specificamente le sole parti realmente riconducibili a informazioni segrete e oscurabili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.