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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2400

Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sugli inquinanti organici persistenti adeguando gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 alle recenti decisioni della convenzione di Stoccolma e al progresso scientifico. Introduce nuove sostanze e gruppi di sostanze, modifica diversi limiti di concentrazione nei rifiuti e integra i policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) nel calcolo dei PCDD/PCDF. Prevede inoltre disposizioni transitorie per alcune ceneri e fuliggini, nonché un obbligo di riesame per la Commissione su taluni limiti e sulla classificazione dei rifiuti contenenti POP come pericolosi.

Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, con aggiornamento dei limiti di concentrazione e delle regole transitorie per taluni rifiuti contaminati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, alle autorità competenti e alla gestione dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nell’Unione europea, con riferimento specifico alle sostanze e ai gruppi di sostanze inseriti o aggiornati negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. Riguarda in particolare pentaclorofenolo, dicofol, PFOA, PFHxS, SCCP, PBDE, PCDD/PCDF e dl-PCB, nonché i rifiuti da biomassa, le ceneri e la fuliggine da abitazioni private, e alcune tipologie di rifiuti urbani e da pulizia di camini/ciminiere. Si applica dal 10 giugno 2023, con alcune disposizioni transitorie e differite per specifiche categorie di rifiuti e limiti di concentrazione.

Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

Il regolamento interviene sul quadro europeo di disciplina dei POP per adeguarlo alle modifiche introdotte in sede di Convenzione di Stoccolma e per allineare i limiti di concentrazione nei rifiuti al progresso scientifico e tecnico. Il legislatore richiama espressamente l’obiettivo di tutela elevata della salute umana e dell’ambiente, nonché il principio di precauzione e gli obiettivi di economia circolare e di "inquinamento zero".

Ambito materiale e finalità

La modifica riguarda il regolamento (UE) 2019/1021, che attua nell’Unione gli impegni derivanti dalla Convenzione di Stoccolma e dal protocollo POP della Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. L’intervento serve sia a inserire nuove sostanze negli allegati IV e V, sia a correggere un’omissione relativa al pentaclorofenolo, sia a rivedere limiti già esistenti per altre sostanze persistenti e pericolose.

Nuove sostanze e limiti introdotti

Nell’allegato IV vengono aggiunti pentaclorofenolo, dicofol, PFOA e PFHxS, con i rispettivi sali e composti correlati, e vengono fissati limiti di concentrazione specifici. Per PFOA e PFHxS la disciplina distingue tra sostanza/sali e composti correlati, prevedendo limiti separati e imponendo alla Commissione un riesame entro il 30 dicembre 2027 per eventuali riduzioni.

Revisione dei limiti per sostanze già disciplinate

I limiti per SCCP, PBDE, esabromociclododecano e per il gruppo PCDD/PCDF sono aggiornati. In particolare, per i PBDE il regolamento introduce una riduzione progressiva del valore limite nei rifiuti, mentre per PCDD/PCDF la voce è estesa ai dl-PCB, così da tener conto dell’effetto tossicologico aggregato dei composti diossina-simili. Sono inoltre inseriti i fattori TEF per i singoli congenere di dl-PCB nell’allegato V, parte 2.

Disposizioni transitorie e gestione di specifiche matrici di rifiuto

Per alcune categorie di ceneri e fuliggine sono previste soglie temporanee e differite: ceneri volanti da unità a biomassa, ceneri e fuliggine da abitazioni private e rifiuti analoghi ottengono un regime transitorio per consentire agli Stati membri di raccogliere dati e adeguare i sistemi di gestione. Il regolamento richiede anche la disponibilità, entro il 1° luglio 2026, di informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB in tali matrici.

Coordinamento con la disciplina dei rifiuti e futura iniziativa della Commissione

Il testo chiede alla Commissione di valutare, entro 36 mesi dall’entrata in vigore, se i rifiuti contenenti POP oltre i limiti dell’allegato IV debbano essere classificati come pericolosi, eventualmente proponendo modifiche alla direttiva 2008/98/CE e/o alla decisione 2000/532/CE. Tale previsione mira a rafforzare la tracciabilità e il trattamento efficace dei rifiuti contaminati, riducendo incoerenze nel diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 giugno 2023. È direttamente applicabile negli Stati membri e impone agli operatori economici e alle autorità competenti un adeguamento alle nuove soglie e alle nuove modalità di calcolo previste negli allegati modificati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021

Il regolamento inserisce o aggiorna nei due allegati sostanze e gruppi di sostanze soggetti a limiti di concentrazione nei rifiuti, tra cui pentaclorofenolo, dicofol, PFOA, PFHxS, SCCP, PBDE, PCDD/PCDF e dl-PCB, con conseguente adeguamento dei valori limite e delle modalità di calcolo.

Disposizioni transitorie per ceneri volanti, ceneri e fuliggine domestiche

Con l’articolo 21 bis, inserito nel regolamento (UE) 2019/1021, si stabilisce che il valore di 10 μg/kg per ceneri volanti da unità a biomassa contenenti PCDD/PCDF e dl-PCB si applica fino al 30 dicembre 2023, mentre il valore di 5 μg/kg si applica dal 31 dicembre 2023. Per ceneri e fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti PCDD/PCDF resta applicabile il valore di 15 μg/kg fino al 31 dicembre 2024; per tali rifiuti contenenti anche dl-PCB il valore di 5 μg/kg si applica dal 1° gennaio 2025.

Nuovi limiti per pentaclorofenolo, dicofol, PFOA e PFHxS

Nell’allegato IV sono introdotti limiti specifici: pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri 100 mg/kg; dicofol 50 mg/kg; PFOA e suoi sali 1 mg/kg, con 40 mg/kg per la somma dei composti correlati; PFHxS e suoi sali 1 mg/kg, con 40 mg/kg per la somma dei composti correlati. Per PFOA e PFHxS la Commissione deve riesaminare il limite e, se del caso, proporre un abbassamento entro il 30 dicembre 2027.

PBDE: estensione della somma al decabromodifeniletere e riduzione progressiva del limite

Il limite di concentrazione per la somma dei PBDE nei rifiuti è fissato a 500 mg/kg fino al 29 dicembre 2027; dal 30 dicembre 2025 al 28 dicembre 2027 il valore passa a 350 mg/kg; dal 30 dicembre 2027 scende a 200 mg/kg, o al valore superiore derivante dalla somma di concentrazione nelle miscele o articoli secondo l’allegato I. La formulazione include espressamente il decabromodifeniletere nella somma dei PBDE.

PCDD/PCDF e dl-PCB: unificazione della voce e fattori TEF

La voce relativa ai PCDD/PCDF è estesa ai policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), con un valore limite di 5 μg/kg calcolato come somma ponderata secondo i TEF indicati nell’allegato V, parte 2. Sono introdotti i fattori di tossicità equivalente per i singoli congeneri dl-PCB.

SCCP ed esabromociclododecano: limiti aggiornati e riesame

Per gli alcani C10-C13 cloro (SCCP) il limite è fissato a 1 500 mg/kg, con riesame e possibile proposta di riduzione entro il 30 dicembre 2027. Per l’esabromociclododecano il limite è fissato a 500 mg/kg, con riesame e eventuale riduzione a non più di 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027.

Modifiche alla parte 2 dell’allegato V sui rifiuti classificati e sui limiti di concentrazione

La tabella dei rifiuti è integrata con nuove voci, tra cui ceneri leggere di torba e di legno non trattato, terra e rocce diverse da quelle pericolose, e rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere. La colonna dei limiti massimi è aggiornata per PCDD/PCDF e dl-PCB, PBDE, pentaclorofenolo, dicofol, PFOA e PFHxS, con nuovi valori specifici e con il richiamo ai TEF per il calcolo della concentrazione massima.

Obbligo di valutazione della Commissione sulla classificazione dei rifiuti POP come pericolosi

Entro 36 mesi dall’entrata in vigore, la Commissione deve valutare se modificare la direttiva 2008/98/CE o la decisione 2000/532/CE, o entrambe, per riconoscere come pericolosi i rifiuti contenenti POP che superano i limiti dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 e, se del caso, presentare una proposta legislativa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 10 giugno 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinquinanti organici persistentirifiutiambienteprotezione della salute umanasostanze chimiche

Testo integrale

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