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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29109/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato già condannato per evasione che ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Napoli del 24 gennaio 2025. Il tema controverso era il diniego del riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del capo di imputazione, qualificato come evasione, e un'altra evasione oggetto di precedente condanna. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso; la Corte di merito aveva invece escluso la continuazione per mancanza di elementi di collegamento tra i fatti già giudicati e quello per cui si procedeva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale valutazione fosse correttamente motivata e che le censure attenessero ad apprezzamenti di fatto non rivedibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogico il diniego della continuazione, evidenziando l'assenza di una comune causale tra l'evasione contestata e quella precedente, commessa a distanza di tre mesi, e l'assenza di elementi contrari forniti dall'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la sussistenza delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui l'esistenza di un medesimo disegno criminoso desumibile da elementi oggettivi e soggettivi di collegamento tra i fatti.
  • L'assenza di una comune causale tra due episodi di evasione, specie se commessi in contesti differenti e a distanza temporale significativa, può costituire un fondamento logico per escludere la continuazione.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla sussistenza o meno della continuazione, quando sorrette da motivazione non illogica e non contraddittoria, non sono suscettibili di rivalutazione autonoma in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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