Cassazione Penale, Ordinanza n. 05062/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge per l'omessa traduzione dell'imputato detenuto all'udienza preliminare e la conseguente nullità degli atti successivi; con un secondo motivo, ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudice non era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato e la difesa non aveva rappresentato tale circostanza né chiesto un rinvio per munirsi di procura speciale per un eventuale rito alternativo. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., determinando la pena in misura prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
È la norma incriminatrice per cui risultava intervenuta la condanna impugnata.
art. 133 c.p.
È il parametro richiamato per la valutazione del trattamento sanzionatorio e della congruità della pena, ritenuta prossima al minimo edittale.
Massime di principio
- La deduzione di nullità per omessa traduzione dell'imputato detenuto richiede che la circostanza dello stato detentivo sia conoscibile o comunque rappresentata al giudice; in mancanza di allegazione o dimostrazione, il motivo può essere ritenuto manifestamente infondato.
- La mancata richiesta tempestiva di rinvio per consentire la regolarizzazione della difesa o il rilascio di procura speciale può escludere la fondatezza della censura processuale relativa alla mancata partecipazione dell'imputato.
- La censura sulla dosimetria della pena è infondata quando la motivazione della sentenza impugnata richiama i criteri legali di cui all'art. 133 c.p. e la pena è stata determinata in prossimità del minimo edittale.
- Nel giudizio di legittimità, la manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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