Cassazione Penale, Sentenza n. 33180/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 13/05/2025 che, a seguito di un riesame richiesto dalla terza interessata, aveva disposto la restituzione del libretto postale e dei buoni fruttiferi sequestrati in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del 09/02/2024 relativo a presunti profitti di reati (tra cui autoriciclaggio e reati tributari) attribuiti a Roberto Chirico. Il Procuratore europeo contestava l'ordinanza sostenendo l'inammissibilità della richiesta di riesame, la carenza motivazionale dell'ordinanza e l'insufficienza delle argomentazioni della difesa della terza interessata circa la proprietà e la disponibilità esclusiva dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore europeo inammissibile per motivo manifestamente infondato e ha quindi confermato l'ordinanza del Tribunale di Napoli. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui il sequestro eseguito sui beni intestati a terzi, sulla base di risultanze investigative immesse ex novo in fase esecutiva, richiede un contraddittorio e un vaglio giurisdizionale tramite il giudizio di riesame. Ha inoltre ribadito che l'onere di provare la disponibilità effettiva dei beni in capo all'indagato grava sul Pubblico ministero e che la mera incapienza patrimoniale dei familiari non è sufficiente a dimostrare l'intestazione fittizia. Il ricorso non ha efficacemente censurato la motivazione del Tribunale ai sensi dell'art. 325 c.1 c.p.p., per cui il rimedio proposto è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto come parametro per valutare la sufficienza della motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la violazione di tale norma rispetto alla motivazione fornita dal Tribunale.
Principio giurisprudenziale sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
Sez. 2, n. 21515 del 20/03/2025 (Mair); Sez. 3, n. 37465 del 25/05/2023 (Ardizzoni); Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021 (Roveta); Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017 (Ventisette); Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016 (Friso)
La giurisprudenza afferma che, se il sequestro riguarda beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell'indagato, l'unico rimedio effettivo per il terzo è il giudizio di riesame; l'individuazione dei beni anche in sede esecutiva non esclude il diritto del terzo a un vaglio giurisdizionale e grava sul Pubblico ministero l'onere di provare la riferibilità concreta dei beni all'indagato.
Massime di principio
- Il terzo intestatario dei beni sequestrati ha legittimazione a proporre il giudizio di riesame anche quando l'individuazione dei beni avvenga nella fase esecutiva: il riesame è il canale per contestare la disponibilità imputata all'indagato.
- L'onere di provare che i beni formalmente intestati a terzi siano in realtà nella disponibilità dell'indagato grava sul Pubblico ministero; la semplice prova dell'incapienza patrimoniale del terzo non basta a dimostrare l'intestazione fittizia.
- L'introduzione in fase esecutiva di nuove risultanze investigative che giustificano l'estensione del sequestro richiede contraddittorio e vaglio giurisdizionale: non può essere bypassato con una mera esecuzione del sequestro originario.
- La motivazione del provvedimento di riesame deve essere sufficiente e specifica riguardo alla (non) prova dell'intestazione fittizia; chi impugna per carenza motivazionale deve indicare in cosa consista la violazione dell'art. 325 c.1 c.p.p. per avere chance di successo in sede di legittimità.
- In caso di contestazione su beni oggetto di confisca per equivalente, la fase esecutiva non annulla i diritti di difesa del terzo: il giudice di merito deve valutare se la prova della riferibilità aiuta a giustificare il mantenimento del sequestro.
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