Sentenza n. 887/2026 - Lecce, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di un fabbricato destinato a civile abitazione e di un locale al piano primo allo stato rustico, nonché ordinanza di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione per violazione dell'onere dell'amministrazione di comprovare adeguatamente la pretesa demolitoria. Ha sostenuto che i manufatti fossero stati realizzati anteriormente al 1967, epoca di entrata in vigore della cosiddetta Legge Ponte, e che ricadessero in zona agricola E secondo il vigente Piano Urbanistico Generale. Secondo la prospettazione del ricorrente, pur gravando in via generale sul privato l'onere di provare l'epoca risalente della costruzione, tale onere avrebbe dovuto essere temperato in ragione della ragionevolezza e del notevole lasso di tempo trascorso, imponendo all'amministrazione di superare con prove certe gli elementi plausibili forniti dal proprietario. Il ricorrente ha inoltre rilevato che l'ordinanza non contenesse indicazioni sull'epoca di edificazione e si è riservato di produrre in giudizio la documentazione utile a dimostrare la legittimità urbanistica dei manufatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il potere-dovere dell'amministrazione di ripristinare l'ordine urbanistico-edilizio ha natura doverosa e vincolata e che l'onere rigoroso di dimostrare la realizzazione del manufatto in epoca anteriore al 1967 grava sul proprietario, sul responsabile dell'abuso o sul detentore dell'immobile. Tale regola discende dal fatto che il privato è normalmente nella disponibilità degli atti e degli elementi necessari a dimostrare l'epoca di costruzione, mentre l'amministrazione non può ordinariamente ricostruire la situazione esistente in passato sull'intero territorio comunale. La prova deve essere rigorosa, certa e univoca e deve fondarsi su elementi oggettivi, quali ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie e mappe catastali; la prova testimoniale ha carattere residuale. Nel caso concreto il ricorrente, pur avendo dichiarato di voler produrre gli elementi probatori necessari, non ha depositato alcun riscontro idoneo a dimostrare la realizzazione dei manufatti prima del 1967. La censura è quindi rimasta allo stato di mera allegazione ed è stata ritenuta infondata. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765
ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano
La disposizione, modificando l'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, segna il riferimento temporale rispetto al quale il privato deve dimostrare l'eventuale realizzazione del manufatto anteriormente all'obbligo generalizzato di licenza edilizia anche fuori dal centro urbano.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
novellando l'art. 31, l. n. 1150 del 1942
La norma è richiamata in relazione all'estensione dell'obbligo di previa licenza edilizia operata dalla Legge Ponte.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esercita il potere-dovere vincolato di ripristinare l'ordine urbanistico-edilizio mediante demolizione, il proprietario, il responsabile dell'abuso o il detentore che deduca la realizzazione del manufatto anteriormente al 1967 deve fornire una prova rigorosa, certa e univoca dell'epoca di costruzione.
- L'onere di provare la preesistenza del manufatto rispetto all'entrata in vigore della Legge Ponte grava ordinariamente sul privato, poiché questi è normalmente nella disponibilità degli atti e degli elementi documentali utili, mentre non è esigibile dall'amministrazione la ricostruzione capillare della situazione storica dell'intero territorio comunale.
- La prova dell'epoca di realizzazione di un manufatto abusivo deve preferibilmente fondarsi su elementi oggettivi e verificabili, quali ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie e mappe catastali; la prova testimoniale ha carattere meramente residuale.
- La mera allegazione dell'anteriorità della costruzione rispetto al 1967, accompagnata da una riserva generica di produrre successivamente la documentazione, non è sufficiente a superare la legittimità dell'ordinanza di demolizione.
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