Cassazione Civile, Ordinanza n. 20707/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine da un immobile venduto in via preliminare da una società costruttrice a una promissaria acquirente, che aveva anche promosso azione ex art. 2932 c.c.; dopo il fallimento della promittente venditrice il preliminare fu revocato e l'immobile venne poi acquistato all'asta da un terzo. Un soggetto che si qualificava come convivente della promissaria acquirente ha convenuto in giudizio l'aggiudicatario chiedendo di accertare l'intervenuta usucapione dell'immobile, assumendo di averne esercitato il possesso ultraventennale in modo ininterrotto dal 1990 al 2016. Il convenuto ha contestato la domanda e ha chiamato in garanzia il creditore procedente e la curatela fallimentare per evizione. Il tribunale ha rigettato la domanda principale e la domanda di garanzia; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che l'attore fosse mera detentore in quanto la disponibilità del bene derivava dalla convivenza con la promissaria acquirente e dal preliminare, senza prova di un atto di interversione del possesso. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non avere la corte territoriale riconosciuto il possesso utile all'usucapione, nonostante il comportamento da proprietario; 2) omessa ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare la natura possessoria del potere di fatto esercitato sulla cosa. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale sulla regolazione delle spese nei rapporti con il terzo chiamato, ma tale impugnazione è stata qualificata come incidentale tardiva. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale: il primo perché la decisione di merito si fondava su apprezzamenti di fatto coerenti con la giurisprudenza sulla detenzione del promissario acquirente e sulla necessità dell'interversione del possesso; il secondo perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dei capitoli di prova, impedendo il controllo sulla decisività del mezzo istruttorio. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale tardivo e ha condannato il ricorrente principale alle spese, con ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per entrambi i motivi; ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché tardivo rispetto al termine semestrale di impugnazione; ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della corte d'appello è quindi rimasta ferma. Il rigetto dell'azione di usucapione è stato confermato perché il potere di fatto dell'attore era stato ricondotto a mera detenzione derivante dalla convivenza con il promissario acquirente, senza prova di un atto di interversione idoneo a trasformarlo in possesso utile all'usucapione; inoltre la censura sulla prova testimoniale era inammissibile per mancata trascrizione dei capitoli.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Richiamato solo per descrivere l'azione proposta dalla promissaria acquirente volta a ottenere l'effetto traslativo del contratto definitivo non concluso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro di censura del ricorso principale per violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché in realtà diretta a contestare apprezzamenti di fatto.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo, in quanto la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 1141, comma 2, c.c.
Richiamato per affermare che l'interversione del possesso non può derivare da un mero convincimento interiore, ma richiede un atto idoneo a mutare il titolo del potere di fatto sulla cosa.
art. 334, comma 3, c.p.c.
Usato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Richiamato per individuare il termine semestrale di impugnazione applicabile ratione temporis, scaduto prima della notifica del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il promissario acquirente, e chi occupi l'immobile in forza della sua relazione con lui, non acquista per ciò solo il possesso utile all'usucapione: la disponibilità del bene può integrare mera detenzione se non risulta un titolo autonomo di possesso.
- La trasformazione della detenzione in possesso richiede un atto di interversione conforme all'art. 1141, comma 2, c.c.; non è sufficiente un atteggiamento soggettivo di considerarsi proprietario.
- In sede di legittimità, non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuto dal giudice di merito.
- La censura sulla mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non trascrive il contenuto dei capitoli di prova, poiché la Corte non può verificare la decisività del mezzo istruttorio.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace e non viene esaminato; le spese restano a carico della parte che ha proposto il ricorso principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20643/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20644/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20652/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20653/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20655/2021 del 20/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →