Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 289/2024, passata in giudicato, relativa all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza civile del Tribunale di Treviso che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di euro 2.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2017 e il 2021. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione il 12 novembre 2024, ma non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’attuazione del comando giudiziale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che risultava notificata all’Amministrazione, in conformità all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e all’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale, non contestato, e ha accolto il ricorso. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di euro 2.000,00 secondo le modalità previste dal titolo giudiziale. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un dirigente dello stesso Ministero e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale presupposto dell’azione di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui assegnazione era stata riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità con cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica oggetto dell’obbligo esecutivo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e non sia stato spontaneamente eseguito.
  • Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente imposto dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine definito, indicando le modalità concrete di attuazione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, fissando anche un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.