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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40439/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP di Como del 6/4/2023 che aveva applicato al ricorrente la pena di 2 anni di reclusione e €6.800 di multa per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e di legge in ordine alla confisca del denaro sequestrato (€17.795 e CHF 710), non oggetto dell'accordo, rilevando l'assenza di argomentazione sul nesso di derivazione tra la somma e la cessione contestata (due dosi da 0,5 g ciascuna); 2) vizio di legge e di motivazione in relazione alla menzione, nella motivazione, della condanna alle spese processuali nonostante il patteggiamento comporti pena detentiva entro i due anni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la statuizione relativa alla confisca del denaro, ordinandone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto; ha ritenuto invece il secondo motivo inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che il dispositivo della sentenza impugnata non contiene condanna alle spese (coerente con art. 445 c.1 c.p.p.) e che le frasi errate della motivazione andavano eliminate, dando prevalenza al dispositivo. Disposto l'annullamento limitato alla confisca e inviati gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309

    La confisca del denaro in possesso dell'imputato può essere disposta solo se sussiste un nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività illecita di cessione contestata; non è sufficiente un'affermazione generica che identifichi il denaro come "profitto" senza motivare il nesso con la specifica fattispecie contestata.

  • codice penale, art. 240-bis

    Nei casi di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro nella disponibilità dell'imputato è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240-bis; ciò limita l'ambito della confisca diretta rispetto alle sole ipotesi previste dalla norma.

  • Cass. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 (Donato)

    Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022

    Giurisprudenza richiamata per affermare che, in relazione all'illecita detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro trova applicazione solo nei casi previsti dall'art. 240-bis; conferma la necessità di stabile collegamento tra somme e reato specifico.

  • Cass. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (Lanzi)

    Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017

    Le somme che costituiscono il ricavato di precedenti cessioni o sono destinate ad ulteriori acquisti non possono essere automaticamente qualificate come "strumento" o "prodotto/profitto" del reato e quindi non sono necessariamente confiscabili senza prova del nesso di pertinenzialità.

  • codice di procedura penale, art. 445, comma 1

    art. 445, comma 1, c.p.p.

    Il patteggiamento con pena detentiva non superiore ai due anni, da solo o congiunto a pena pecuniaria, esclude la condanna al pagamento delle spese processuali; il dispositivo deve riflettere tale previsione normativa.

  • codice di procedura penale, art. 619, comma 1

    art. 619, comma 1, c.p.p.

    La Corte di Cassazione può correggere la motivazione apparente eliminando riferimenti erronei quando il dispositivo è conforme alla legge e alla volontà effettiva del giudice, evitando inutili rinvii se la rettifica non può pregiudicare diritti delle parti.

  • codice di procedura penale, art. 626

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti relativi al dissequestro e alla restituzione delle somme a seguito dell'annullamento della confisca.

Massime di principio

  • La confisca diretta di somme di denaro in casi di reati di stupefacenti richiede una motivazione specifica e il nesso di pertinenzialità tra le somme e la cessione contestata; la mera affermazione che il denaro sia "profitto" non è sufficiente.
  • Quando l'ammontare del denaro sequestrato è manifestamente sproporzionato rispetto alla quantità di droga contestata, la tesi della diretta derivazione è debole e la confisca può essere annullata.
  • Le somme provenienti da precedenti o diverse cessioni o destinate all'acquisto di droga non possono automaticamente essere trattate come "prodotto" o "strumento" del reato senza adeguata prova del nesso temporale e funzionale.
  • Nel patteggiamento, se la pena detentiva è entro i due anni (anche con pena pecuniaria), non può essere imposta la condanna al pagamento delle spese processuali; eventuali affermazioni contrarie nella motivazione vanno eliminate se il dispositivo è conforme alla legge.
  • La Cassazione può, in presenza di carenze motivazionali che non possono essere sanate con un nuovo esame, annullare senza rinvio la statuizione impugnata (per es. confisca) e ordinare il dissequestro e la restituzione.
  • In fase difensiva, quando la confisca non è oggetto dell'accordo, è essenziale chiedere espressa e dettagliata motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra somme e reato; in assenza di ciò è possibile ottenere l'annullamento della misura.

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