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Sentenza

Sentenza n. 1936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17256 del 2023.

Giustizia amministrativa202404788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota regionale che ha qualificato come aree di bosco stabile le particelle di proprietà degli appellanti, ai fini dell’applicazione della tutela paesaggistica e della necessità di autorizzazione paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la nota regionale di qualificazione delle particelle come aree boscate. Con il primo motivo hanno dedotto che il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché rivolto soltanto contro la nota regionale e non contro il provvedimento conclusivo del procedimento di individuazione della destinazione boschiva. Con gli ulteriori motivi hanno contestato nel merito la qualificazione dell’area: secondo gli appellanti, la Regione avrebbe recepito acriticamente la relazione del tecnico comunale, erroneamente considerando come radura in continuità con l’area boscata una superficie delimitata da filari e arbusteti, con conseguente errata determinazione della superficie non boscata e della soglia dimensionale prevista dalla normativa regionale. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che l’art. 13 della l.r. n. 57/1993 imporrebbe la partecipazione anche nei procedimenti vincolati, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione per l’omessa considerazione della perizia tecnica di parte, di segno contrario rispetto a quella comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà della condotta processuale: gli appellanti avevano impugnato in primo grado la nota regionale e si erano opposti all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, mentre in appello hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso da essi stessi proposto. Tale comportamento è stato ritenuto contrario al divieto di venire contra factum proprium e integrante abuso del diritto di difesa, in contrasto con il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo. Le censure relative alla qualificazione boschiva sono state respinte. Il Collegio ha richiamato la nozione normativa e sostanziale di bosco: oltre ai requisiti dimensionali, l’area deve presentare caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche riconducibili a un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente e capace di autorigenerarsi. Ha inoltre precisato che le radure possono essere assimilate al bosco quando interrompono solo internamente la continuità del complesso forestale e rientrano nei limiti dimensionali previsti dalla legge regionale. Nel caso concreto, gli accertamenti comunali e forestali, anche mediante analisi cartografiche, riprese aeree e sopralluoghi, avevano individuato vegetazione forestale per 1.517 mq., in continuità con il complesso boschivo circostante, e una radura di poco superiore a 2.000 mq., non destinata in modo continuativo a coltura agraria. I confini proprietari e la strada forestale larga cinque metri non costituivano elementi di discontinuità; anche filari e arbusteti presentavano caratteristiche riconducibili alle superfici boschive secondo la normativa regionale. Le valutazioni amministrative sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica e non sono risultate manifestamente illogiche, arbitrarie o viziate da travisamento dei fatti. È stata respinta anche la censura partecipativa, poiché gli interessati erano stati informati del procedimento e avevano potuto presentare relazioni e osservazioni tecniche, poi trasmesse alla Regione. Confermata quindi la sentenza del TAR. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 5.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. 227/2001

    territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

    La disposizione, richiamata dall’art. 142 del d.lgs. 42/2004, costituiva il riferimento nazionale per la definizione di bosco prima dell’abrogazione operata dal d.lgs. 34/2018.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 34/2018

    le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento

    La definizione normativa richiede requisiti dimensionali e di copertura forestale, che devono essere integrati con gli ulteriori caratteri naturalistici e paesaggistici della nozione sostanziale di bosco.

  • art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. 34/2018

    le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati

    Le radure interne al complesso forestale sono assimilate al bosco quando rispettano i limiti e le condizioni previsti dalla norma.

  • art. 131 d.lgs. 42/2004

    territorio espressivo di identità

    La nozione sostanziale di bosco è collegata alla funzione di tutela del paesaggio quale territorio espressivo dell’identità collettiva.

  • art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004

    Ricondotto tra i beni paesaggistici anche il territorio tutelato ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

    Sottopone a tutela paesaggistica ex lege i territori coperti da foreste e boschi, secondo la definizione legislativa vigente.

  • art. 4, commi 2 e 3, lett. d), l.r. Lazio n. 39/2002

    le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria

    Le radure inferiori a 5.000 mq. sono assimilate ai boschi, salvo coltivazione agraria continuativa; i confini proprietari non incidono sulla determinazione dell’estensione e la continuità non è interrotta da infrastrutture larghe meno di dieci metri.

  • art. 13 l.r. Lazio n. 57/1993

    Richiamato dagli appellanti a fondamento della partecipazione degli interessati agli accertamenti fattuali rilevanti; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque garantita la partecipazione concreta nel procedimento.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del dovere di cooperazione delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo, rilevante nel giudizio sulla condotta processuale contraddittoria.

Massime di principio

  • La qualificazione amministrativa di un’area come bosco ai fini del vincolo paesaggistico richiede, oltre ai requisiti dimensionali e di copertura previsti dalla legge, la verifica di caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche tali da identificare un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente e capace di autorigenerarsi, nonché un elemento stabile e caratteristico della forma del territorio.
  • Le radure interne a un complesso forestale possono essere assimilate al bosco quando rispettano la soglia dimensionale prevista dalla disciplina applicabile e non risultano destinate in modo continuativo a coltura agraria; la presenza di porzioni prive di alberature non determina, di per sé, una soluzione di continuità del bosco.
  • La qualificazione di un’area come bosco costituisce esercizio di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale può censurare la valutazione solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errori metodologici e non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa ragionevolmente motivata.
  • Il provvedimento certativo dell’esistenza del bosco deve essere adottato dall’autorità tecnica competente e deve esplicitare i tratti biofisici che individuano l’area boscata tutelata; la motivazione può fondarsi su sopralluoghi, analisi cartografiche, riprese aeree e accertamenti tecnici convergenti.
  • La parte che abbia proposto un ricorso e abbia contestato in primo grado l’eccezione di inammissibilità non può, dopo la soccombenza nel merito, sostenere in appello l’inammissibilità del ricorso da essa stessa introdotto: tale condotta contraddittoria viola il divieto di venire contra factum proprium e integra abuso del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAbuso del diritto e del processo

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