Sentenza n. 16214/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento dell’ordinanza del Questore di Roma con cui veniva ordinata la consegna del passaporto n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Roma il 22.11.2017 nonché l’esibizione della carta di identità n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Roma in data 05.02.2016 e di ogni altro documento riconosciuto equipollente al passaporto ai fini dell’uscita dal territorio della Repubblica, per consentire l’annotazione dell’inibitoria di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 649/1974, con l’avvertenza che, in caso di rifiuto, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 17 secondo comma T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Questore di Roma che impone la consegna del passaporto e l’esibizione della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti, per annotare l’inibitoria all’espatrio conseguente a una condanna penale definitiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine del Questore di Roma deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 3 della legge n. 1185/1967 e degli artt. 3 e 111 Cost. Ha sostenuto che il ritiro dei documenti validi per l’espatrio avrebbe prodotto una sospensione di durata indefinita, e comunque molto superiore agli otto mesi di pena detentiva inflitti. L’ordine era stato adottato in relazione a una condanna definitiva del Tribunale penale di Roma del 15 ottobre 2015, confermata in appello il 12 ottobre 2017 e divenuta definitiva il 14 maggio 2019; l’ordine di esecuzione della Procura era sospeso e risultava pendente, presso il Tribunale di sorveglianza, una richiesta di applicazione di misure alternative.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito l’unico motivo e il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 3, lett. d), e 12 della legge n. 1185/1967, in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. n. 649/1974, impongano il diniego o il ritiro dei documenti per l’espatrio quando l’interessato debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, estendendo la disciplina anche ai documenti equipollenti, compresa la carta d’identità. La misura è vincolata e strumentale ad assicurare l’esecuzione della condanna: non è subordinata all’effettivo inizio dell’espiazione e non lascia all’Amministrazione margini per valutare la gravità del reato, la personalità del condannato o le modalità alternative di esecuzione. La sospensione dell’ordine di esecuzione e la pendenza della richiesta di misure alternative non hanno quindi reso illegittimo il provvedimento. Le censure riferite alla durata della misura e ai parametri costituzionali sono state ritenute infondate. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, lett. d), l. 1185/1967
In tale contesto la normativa legittima il diniego del documento d’espatrio in tutti i casi in cui si debba soddisfare una pena restrittiva della libertà personale, ponendo l’accento non sulla circostanza che la si stia espiando, ma solo sulla condizione di doverla espiare.
Il presupposto per il diniego del documento è che la pena restrittiva debba essere espiata; non è necessario che l’interessato abbia già iniziato a scontarla.
art. 12, comma 1, l. 1185/1967
Il provvedimento impugnato appare pertanto ritualmente adottato in applicazione del combinato dell’art. 2 D.P.R. n. 649/1974 con gli artt. 12 e 3 lett. d) L. n. 1185/1967 da cui risulta che: “Non possono ottenere il passaporto: d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda ...”.
Il passaporto già rilasciato deve essere ritirato quando sopravvengono circostanze che, ai sensi della legge, ne avrebbero legittimato il diniego; nel caso deciso, la condanna definitiva che deve essere eseguita integra tale presupposto.
Da ultimo, l’art. 2 del d.P.R. n. 649 del 1974 estende la suddetta disciplina ai documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’uscita dal territorio nazionale, con conseguente ritiro/invalidazione anche della carta di identità.
Il divieto relativo al passaporto si estende ai documenti equipollenti utilizzabili per l’espatrio, compresa la carta d’identità.
Massime di principio
- Quando ricorre il presupposto previsto dall’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, il diniego o il ritiro del documento per l’espatrio è vincolato: rileva che l’interessato debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, non che l’espiazione sia già in corso.
- La disciplina del ritiro del passaporto si estende, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 649/1974, ai documenti equipollenti per l’uscita dal territorio nazionale.
- La sospensione dell’ordine di esecuzione della pena o la pendenza di una richiesta di misura alternativa non escludono, di per sé, il presupposto per il ritiro dei documenti di espatrio; la natura vincolata della misura non consente all’Amministrazione valutazioni sulla gravità del reato, sulla personalità del condannato o sulle modalità alternative di esecuzione.
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