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Direttiva 2016/1855

Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016L1855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE sui solventi da estrazione consentendo l’uso dell’etere dimetilico per specifiche applicazioni nel settore delle proteine animali. Sulla base del parere EFSA, introduce limiti massimi di residui differenziati per collagene/derivati del collagene e per gelatina. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro due anni dall’entrata in vigore.

Modifica l’allegato I della direttiva 2009/32/CE per autorizzare l’impiego dell’etere dimetilico come solvente da estrazione in specifiche lavorazioni di prodotti proteici di origine animale, fissando nuovi limiti massimi di residui.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto del recepimento, agli operatori del settore alimentare che impiegano solventi da estrazione nella preparazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti. La modifica riguarda in modo specifico l’uso dell’etere dimetilico (DME) nella preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina, nonché nella preparazione di collagene e derivati del collagene, con esclusione della gelatina per il limite di 3 mg/kg. Restano fermi i casi in cui la direttiva 2009/32/CE non si applica ai solventi usati per additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi, salvo inclusione negli elenchi dell’allegato I.

Direttiva (UE) 2016/1855: modifica della disciplina sui solventi da estrazione per l’etere dimetilico

La direttiva interviene sulla direttiva 2009/32/CE, che armonizza le legislazioni nazionali sui solventi da estrazione impiegati nella preparazione di prodotti alimentari e dei loro ingredienti. L’intervento è circoscritto all’etere dimetilico (DME), sulla base della domanda presentata da Akzo Nobel Chemicals BV e del successivo parere scientifico EFSA del 14 luglio 2015, che ha ritenuto sicuro l’impiego del DME alle condizioni indicate.

Finalità e razionale della modifica

L’obiettivo è autorizzare l’uso dell’etere dimetilico come solvente da estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali, fissando al contempo limiti massimi di residui compatibili con la sicurezza alimentare. La Commissione richiama espressamente il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e precisa che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ambito di applicazione della modifica

La direttiva non riscrive l’intera disciplina dei solventi da estrazione, ma modifica esclusivamente l’allegato I della direttiva 2009/32/CE. La modifica riguarda due impieghi specifici del DME:

  • preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina;
  • preparazione di collagene e derivati del collagene, esclusa la gelatina.

Restano richiamate, nei considerando, le regole generali della direttiva 2009/32/CE, che si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti, ma non ai solventi per la produzione di additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi, salvo loro inclusione negli elenchi dell’allegato I.

Contenuto normativo principale: limiti massimi di residui

L’allegato sostituisce la riga relativa all’etere dimetilico nell’allegato I della direttiva 2009/32/CE e introduce due valori distinti di limite massimo di residui:

  • 0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina;
  • 3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina.

La distinzione tra gelatina e collagene è precisata nelle note a piè di pagina dell’allegato, che rinviano alle definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004. In particolare:

  • la gelatina è definita come proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali;
  • il collagene è definito come prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro due anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri devono:

  • mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine di due anni;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
  • includere, nelle disposizioni pubblicate, un riferimento alla direttiva o una menzione analoga secondo le modalità stabilite a livello nazionale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente rivolta agli Stati membri, che dovranno assicurare la trasposizione nell’ordinamento interno entro il termine previsto.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare e per i consulenti che assistono imprese della filiera dei prodotti di origine animale, la modifica comporta la necessità di verificare la conformità dei processi di estrazione del DME ai nuovi limiti di residui e alla corretta qualificazione del prodotto finale. La distinzione tra gelatina e collagene, ai fini del limite applicabile, è particolarmente rilevante sul piano tecnico-regolatorio e documentale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2009/32/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2009/32/CE secondo l’allegato della direttiva. La voce relativa all’etere dimetilico è sostituita per autorizzarne l’uso come solvente da estrazione in due impieghi distinti: preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina, e preparazione di collagene e derivati del collagene, tranne la gelatina.

Nuovi limiti massimi di residui per l’etere dimetilico

Per i prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina, è fissato un limite massimo di residui pari a 0,009 mg/kg. Per il collagene e i derivati del collagene, tranne la gelatina, il limite è fissato a 3 mg/kg. I considerando precisano che l’autorizzazione è giustificata dal parere EFSA del 14 luglio 2015, che non ha evidenziato problemi di sicurezza alle condizioni d’impiego previste.

Ambito materiale della direttiva 2009/32/CE richiamato nei considerando

La direttiva ricorda che la 2009/32/CE si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti, ma non ai solventi usati per la produzione di additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi, salvo che tali sostanze figurino negli elenchi dell’allegato I.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e indicare il riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali pubblicate. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi e coadiuvanti tecnologiciregolazione dei solventi da estrazioneprodotti di origine animale

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