Direttiva 2016/1914
Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 aggiorna l'impianto tecnico delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che disciplinano le modalità di applicazione degli articoli 7 delle direttive quadro su catalogo comune delle varietà agricole e commercializzazione delle sementi di ortaggi. L'intervento recepisce nuovi e aggiornati protocolli dell'UCVV e linee direttrici dell'UPOV, sostituendo gli allegati contenenti gli elenchi delle specie e i relativi criteri di esame. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2017 e applicarle dal 1o luglio 2017, con una clausola transitoria per gli esami già avviati.
Modifica gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE aggiornando gli elenchi di specie e i protocolli/linee direttrici tecniche per l'esame delle varietà agricole e degli ortaggi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle procedure nazionali di esame delle varietà da inserire nei cataloghi nazionali ai fini della direttiva 2002/53/CE (specie di piante agricole) e della direttiva 2002/55/CE (sementi di ortaggi). Riguarda le specie elencate negli allegati I e II delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, per le quali devono essere seguiti i protocolli di esame dell'UCVV o le linee direttrici dell'UPOV. Per gli esami iniziati prima del 1o luglio 2017 è prevista una disciplina transitoria che consente di applicare la versione precedente degli allegati. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Modifica tecnica degli allegati sulle prove varietali per specie agricole e orticole
La direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione interviene sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che danno attuazione rispettivamente all'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE e all'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE. L'obiettivo è aggiornare gli allegati tecnici alla luce dei nuovi protocolli elaborati dall'UCVV e delle linee direttrici aggiornate dall'UPOV, così da mantenere allineati i criteri minimi di esame delle varietà inserite nei cataloghi nazionali.
Finalità e base normativa
La direttiva si fonda sulle competenze della Commissione a modificare le modalità di applicazione previste dalle direttive del 2003. I considerando chiariscono che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE erano state adottate per assicurare che le varietà inserite negli elenchi nazionali rispettassero i protocolli UCVV, e, in mancanza di questi, le linee direttrici UPOV. Poiché sia l'UCVV sia l'UPOV hanno adottato nuovi documenti e aggiornato quelli esistenti, la Commissione ritiene necessario adeguare i rinvii tecnici contenuti negli allegati.
Ambito di applicazione
La direttiva non disciplina direttamente la commercializzazione delle sementi o l'iscrizione varietale in sé, ma incide sulle modalità tecniche di esame delle varietà ai fini dell'inclusione nei cataloghi nazionali. Si applica quindi agli Stati membri nell'attività di recepimento e agli organismi nazionali incaricati delle prove DUS o equivalenti per le specie elencate negli allegati delle direttive modificate. Il contenuto è rilevante per le specie agricole e orticole espressamente indicate nelle due parti dell'allegato della direttiva, con distinzione tra specie soggette ai protocolli UCVV e specie soggette alle linee direttrici UPOV.
Modifiche agli allegati della direttiva 2003/90/CE
L'articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il nuovo testo della parte A dell'allegato della direttiva 2016/1914. In tale parte sono elencate le specie di piante agricole per le quali l'esame deve conformarsi ai protocolli UCVV oppure alle linee direttrici UPOV. Il testo elenca numerose specie cerealicole, foraggere, oleaginose e altre colture agricole, associandole ai relativi protocolli tecnici con indicazione del numero di protocollo e della data.
Modifiche agli allegati della direttiva 2003/91/CE
L'articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il nuovo testo della parte B dell'allegato. Qui sono elencate le specie orticole che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV o, per alcune specie, alle linee direttrici dell'UPOV. L'allegato comprende, tra le altre, cipolla, aglio, brassiche, pomodoro, lattuga, zucchino, ravanello, spinaci, fava e granturco dolce/pop corn, nonché ibridi e varietà particolari come i pomodori portainnesto e gli ibridi interspecifici di cucurbitacee.
Disciplina transitoria
L'articolo 3 introduce una clausola di flessibilità per evitare effetti immediati sulle prove già avviate. Per gli esami iniziati prima del 1o luglio 2017, gli Stati membri possono applicare ancora la versione precedente delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, anziché i nuovi allegati modificati. La disposizione lascia dunque un margine di scelta agli Stati membri per gestire il passaggio al nuovo quadro tecnico.
Recepimento, pubblicazione e applicazione
Ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2017 tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informarne immediatamente la Commissione. Le nuove disposizioni nazionali si applicano dal 1o luglio 2017, quindi il termine di recepimento coincide con la scadenza immediatamente precedente all'applicazione. La direttiva richiede anche che gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva stessa, oppure ne siano corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità tecniche del riferimento restano affidate agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore sementiero e agroalimentare, la direttiva è rilevante perché aggiorna i parametri tecnici che incidono sull'ammissibilità varietale e sulla conformità delle prove. Pur avendo natura eminentemente tecnica, il provvedimento può riflettersi sui tempi e sulle modalità di istruttoria per l'iscrizione nei cataloghi nazionali, nonché sulla gestione delle verifiche già in corso alla data di applicazione del nuovo regime.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici
L'articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo della parte A dell'allegato della direttiva; l'articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo della parte B dell'allegato. L'aggiornamento riguarda gli elenchi delle specie agricole e degli ortaggi che devono conformarsi rispettivamente ai protocolli di esame dell'UCVV e alle linee direttrici dell'UPOV.
Disciplina transitoria per esami già iniziati
L'articolo 3 prevede che, per gli esami iniziati prima del 1o luglio 2017, gli Stati membri possano continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla direttiva 2016/1914.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1o luglio 2017.
Obbligo di riferimento alla direttiva
Sempre l'articolo 4 richiede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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