Direttiva 2016/2037
Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua la disciplina UE sugli aerosol a due esigenze: da un lato consentire una maggiore pressione massima per i generatori aerosol con propellenti non infiammabili, così da migliorarne prestazioni e diffusione senza ridurre i livelli di sicurezza; dall'altro aggiornare le regole di etichettatura della direttiva 75/324/CEE al regolamento (CE) n. 1272/2008. Gli Stati membri devono trasporre le modifiche entro il 12 dicembre 2017 e applicarle dal 12 febbraio 2018. La direttiva non prevede un periodo transitorio e punta ad un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
Modifica la direttiva 75/324/CEE sugli aerosol per aumentare la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol con propellenti non infiammabili e allineare l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Ambito di applicazione
Si applica ai generatori aerosol immessi sul mercato nell'Unione ai sensi della direttiva 75/324/CEE, con particolare riguardo ai generatori aerosol con propellenti non infiammabili e, più in generale, alle prescrizioni di etichettatura e di sicurezza relative alla pressione interna. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica l'allegato tecnico della direttiva 75/324/CEE; i destinatari sono gli Stati membri per la trasposizione e i fabbricanti/operatori economici per l'adeguamento dei prodotti. È rilevante anche per i prodotti di consumo, per i quali si impone il consiglio di prudenza P102.
Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione: aerosol, pressione massima e etichettatura
La direttiva modifica la direttiva 75/324/CEE sugli aerosol per adeguarla al progresso tecnico e per allinearne le regole di etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il legislatore europeo mira, da un lato, a favorire l'uso di propellenti non infiammabili più efficienti e, dall'altro, a garantire coerenza e chiarezza del quadro informativo per i consumatori e gli operatori economici.
Finalità e ratio dell'intervento
I considerando evidenziano due obiettivi principali:
- consentire un ulteriore aumento della pressione massima ammissibile per gli aerosol con propellenti non infiammabili, così da migliorare portata, nebulizzazione e prestazioni durante l'intero ciclo di vita del prodotto;
- aggiornare le prescrizioni di etichettatura in coerenza con il regolamento (CE) n. 1272/2008, tenendo conto delle successive modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 487/2013.
La Commissione precisa che l'aumento di pressione non compromette la sicurezza e che non introduce nuovi obblighi per i fabbricanti, ma solo una facoltà aggiuntiva. Da qui la scelta di non prevedere un periodo transitorio.
Ambito di applicazione
La direttiva interviene sulla disciplina dei generatori aerosol già armonizzata dalla direttiva 75/324/CEE. Le modifiche riguardano:
- tutti i generatori aerosol immessi sul mercato nel quadro della disciplina UE;
- in particolare, gli aerosol con propellenti non infiammabili, per quanto riguarda la pressione massima ammissibile;
- l'etichettatura dei generatori aerosol, con specifiche indicazioni differenziate in base alla classificazione di pericolosità;
- i prodotti di consumo, per i quali si impone il consiglio di prudenza P102.
La direttiva è rivolta agli Stati membri quanto al recepimento, ma incide direttamente sugli obblighi tecnici che gli operatori dovranno rispettare una volta trasposte le modifiche.
Modifica delle regole di etichettatura
Il punto 2.2 dell'allegato della direttiva 75/324/CEE è sostituito. La nuova formulazione impone che ogni generatore aerosol rechi, in modo visibile, leggibile e indelebile, le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, con differenziazione in base alla classificazione:
- aerosol non infiammabili: avvertenza "Attenzione" e elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3;
- aerosol infiammabili: avvertenza "Attenzione" e elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2;
- aerosol estremamente infiammabili: avvertenza "Pericolo" e elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1.
Per i prodotti di consumo è inoltre obbligatorio il consiglio di prudenza P102. Devono essere riportate anche ulteriori precauzioni d'impiego che informino i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore è accompagnato da istruzioni d'uso separate, tali precauzioni devono comparire anche in tali istruzioni.
Nuovi valori di pressione massima ammissibile
Il punto 3.1.2 dell'allegato è sostituito per aggiornare i limiti di pressione a 50 °C. La direttiva stabilisce che la pressione nel generatore aerosol non deve superare:
- 12 bar per gas liquefatti o miscele di gas con campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a 1,013 bar;
- 13,2 bar per gas liquefatti o miscele di gas non aventi campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a 1,013 bar;
- 15 bar per gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a 1,013 bar.
Il cambiamento più rilevante è l'ulteriore aumento del limite per i gas non infiammabili, che amplia le possibilità tecniche per i fabbricanti senza incidere sui livelli di sicurezza dichiarati dalla Commissione.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 12 dicembre 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicarle a decorrere dal 12 febbraio 2018;
- inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva richiede quindi una trasposizione entro un termine preciso, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, come è tipico delle direttive UE.
Entrata in vigore e coordinamento europeo
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo richiama inoltre il parere favorevole del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol.
Per i professionisti, il dato operativo centrale è la scansione temporale: entrata in vigore a livello UE, trasposizione nazionale entro il 12 dicembre 2017 e applicazione delle nuove regole dal 12 febbraio 2018. Di particolare rilievo è anche il fatto che l'aumento della pressione consentita non impone un adeguamento obbligatorio dei prodotti esistenti, ma amplia le possibilità progettuali per i nuovi aerosol con propellenti non infiammabili.
Disposizioni principali
Modifica dell'etichettatura degli aerosol
L'allegato della direttiva 75/324/CEE, punto 2.2, è sostituito per allineare le indicazioni obbligatorie sul generatore aerosol al regolamento (CE) n. 1272/2008. L'etichetta deve essere visibile, leggibile e indelebile e, a seconda della classificazione dell'aerosol, deve riportare: per aerosol non infiammabili, l'avvertenza "Attenzione" e gli elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3; per aerosol infiammabili, l'avvertenza "Attenzione" e gli elementi per aerosol di categoria 2; per aerosol estremamente infiammabili, l'avvertenza "Pericolo" e gli elementi per aerosol di categoria 1. Per i prodotti di consumo è richiesto il consiglio di prudenza P102 e devono essere indicate ulteriori precauzioni d'impiego; se esistono istruzioni d'uso separate, tali precauzioni devono comparire anche in esse.
Aumento della pressione massima ammissibile
L'allegato, punto 3.1.2, è sostituito per prevedere che, a 50 °C, la pressione nel generatore aerosol non debba superare: 12 bar per gas liquefatti o miscele di gas con campo di infiammabilità con l'aria; 13,2 bar per gas liquefatti o miscele di gas non aventi campo di infiammabilità con l'aria; 15 bar per gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi campo di infiammabilità con l'aria. La modifica riguarda in particolare i propellenti non infiammabili e consente un ulteriore aumento rispetto al precedente limite di 13,2 bar.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 12 dicembre 2017 le disposizioni necessarie alla conformità con la direttiva e applicarle dal 12 febbraio 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e assenza di periodo transitorio
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando 7 precisa che l'aumento della pressione ammissibile non impone nuovi obblighi ai fabbricanti, ma introduce solo un'opzione supplementare per i propellenti non infiammabili; per questo non è previsto alcun periodo transitorio. Il considerando 8 evidenzia l'esigenza di applicazione simultanea in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla data di recepimento.
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