Direttiva 2016/1919
Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2016/1919 stabilisce norme minime comuni sul patrocinio a spese dello Stato per garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Essa mira a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni penali. La disciplina lascia agli Stati membri margini di attuazione soprattutto sulla verifica delle risorse e del merito, sulle modalità organizzative e sui meccanismi di qualità del servizio, ma impone tempi, garanzie procedurali e rimedi minimi.
Norme minime comuni sul patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate nei procedimenti penali e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Ambito di applicazione
Si applica agli indagati e agli imputati nei procedimenti penali che hanno diritto ad avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE e che siano privati della libertà personale, tenuti ad essere assistiti da un difensore, oppure tenuti o facoltati a partecipare a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove. Si applica anche alle persone ricercate arrestate nello Stato membro di esecuzione nell'ambito del mandato d'arresto europeo, nonché alle persone che assumono la qualità di indagato o imputato nel corso di un interrogatorio. Per i reati minori, l'applicazione è limitata ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale competente in materia penale, salvo i casi di decisione sulla detenzione e della fase di detenzione. Restano fermi i casi di rinuncia valida al diritto di difesa e le deroghe temporanee previste dalla direttiva 2013/48/UE.
Direttiva (UE) 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e nel mandato d'arresto europeo
La direttiva introduce norme minime comuni volte a rendere effettivo il diritto di avvalersi di un difensore, già garantito dalla direttiva 2013/48/UE, mediante l'assistenza legale finanziata dallo Stato. Il legislatore europeo la colloca nel quadro della tabella di marcia sui diritti procedurali, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra gli ordinamenti penali degli Stati membri e quindi agevolare il riconoscimento reciproco delle decisioni penali.
Obiettivi e logica della disciplina
La disciplina si concentra sulla seconda parte della misura C della tabella di marcia, relativa all'assistenza legale gratuita. La direttiva non armonizza integralmente i sistemi nazionali di legal aid, ma impone un nucleo minimo di risultato: garantire che l'indagato, l'imputato o la persona ricercata possano ottenere il patrocinio a spese dello Stato quando ricorrano i presupposti fissati dalla direttiva, senza pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di offrire una tutela più ampia.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L'articolo 1 individua i destinatari sostanziali della tutela: indagati e imputati nei procedimenti penali, nonché persone ricercate nell'ambito dei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI. L'articolo 2 precisa che la direttiva si applica quando tali soggetti hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE e si trovano in una delle situazioni tipizzate: privazione della libertà personale, obbligo di assistenza difensiva oppure partecipazione a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove, almeno ricognizioni di persone, confronti e ricostruzioni della scena del crimine.
La direttiva si applica inoltre alla persona inizialmente non indagata o imputata che assuma tale qualità nel corso di un interrogatorio di polizia o di un'altra autorità di contrasto. In tal caso l'interrogatorio deve essere sospeso immediatamente, salvo che la persona sia stata informata della nuova qualità processuale e sia in grado di esercitare pienamente i diritti previsti dalla direttiva.
Per i reati minori, l'applicazione è più limitata: quando la sanzione è irrogata da un'autorità non giurisdizionale ma può essere oggetto di ricorso o deferimento al giudice penale competente, oppure quando la privazione della libertà personale non può essere imposta, la direttiva si applica solo dinanzi al giudice o tribunale competente in materia penale. In ogni caso, opera quando è adottata una decisione sulla detenzione e per tutta la durata della detenzione fino alla conclusione del procedimento.
Nozione di patrocinio a spese dello Stato
L'articolo 3 definisce il patrocinio a spese dello Stato come il finanziamento, da parte di uno Stato membro, dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Si tratta quindi di una nozione funzionale, centrata sull'accesso concreto alla difesa tecnica e non sulla mera disponibilità formale di un avvocato.
Patrocinio nei procedimenti penali: presupposti e valutazioni
L'articolo 4 costituisce il cuore della disciplina. Gli Stati membri devono assicurare il patrocinio quando l'indagato o imputato non disponga di risorse sufficienti a coprire i costi della difesa e il beneficio sia necessario nell'interesse della giustizia. È lasciata agli Stati membri la facoltà di introdurre una valutazione delle risorse e/o del merito per verificare tali presupposti.
Se viene applicata la verifica delle risorse, devono essere considerati tutti i fattori pertinenti e obiettivi, in particolare:
- reddito;
- patrimonio;
- situazione familiare;
- costo dell'assistenza di un difensore;
- livello di vita nello Stato membro interessato.
Se viene applicata la verifica del merito, devono essere presi in considerazione:
- gravità del reato;
- complessità del caso;
- severità della sanzione.
La direttiva indica inoltre che la verifica del merito può considerarsi soddisfatta in due ipotesi: quando l'indagato o imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere sulla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento rientrante nell'ambito di applicazione, e durante la detenzione.
Il patrocinio deve essere concesso senza indebito ritardo e comunque prima dell'interrogatorio da parte della polizia, di altra autorità di contrasto o dell'autorità giudiziaria, oppure prima degli atti investigativi o di raccolta delle prove rilevanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Inoltre, il patrocinio copre solo il procedimento penale in cui la persona è indagata o imputata per il reato considerato.
Patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
L'articolo 5 disciplina la posizione della persona ricercata. Lo Stato membro di esecuzione deve garantire il patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna, oppure fino a quando la decisione sulla mancata consegna diventa definitiva.
Inoltre, quando la persona ricercata è oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e nomina un difensore nello Stato membro di emissione per assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, lo Stato membro di emissione deve assicurare il patrocinio nella misura necessaria per garantire un accesso effettivo alla giustizia. La concessione può essere subordinata a una valutazione delle risorse applicando mutatis mutandis l'articolo 4, paragrafo 3.
Decisione amministrativa o giurisdizionale e informazione all'interessato
L'articolo 6 richiede che le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio, e sulla nomina dei difensori, siano adottate senza indebito ritardo da un'autorità competente. Gli Stati membri devono organizzare il sistema in modo che l'autorità decida con diligenza e nel rispetto dei diritti della difesa. In caso di rigetto totale o parziale della domanda, l'interessato deve essere informato per iscritto.
Qualità del servizio, formazione e continuità della difesa
L'articolo 7 impone agli Stati membri di adottare misure, anche finanziarie, per garantire un sistema di patrocinio efficace e di qualità adeguata, nel rispetto dell'indipendenza della professione forense. Gli Stati membri devono altresì:
- assicurare la formazione adeguata del personale coinvolto nel processo decisionale relativo al patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;
- promuovere la formazione adeguata dei difensori che prestano servizi di patrocinio a spese dello Stato;
- garantire, su richiesta, la sostituzione del difensore quando specifiche circostanze lo giustifichino.
I considerando sottolineano anche l'opportunità di agevolare la continuità della rappresentanza per l'intera durata del procedimento penale e, se del caso, del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Mezzi di ricorso e tutela delle persone vulnerabili
L'articolo 8 obbliga a garantire mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti derivanti dalla direttiva. L'articolo 9 impone di tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili, senza fornire una definizione autonoma, lasciando quindi agli Stati membri un margine applicativo ma entro il vincolo del risultato di tutela effettiva.
Raccolta dei dati e monitoraggio dell'attuazione
L'articolo 10 prevede un sistema di monitoraggio: gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 25 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni, i dati disponibili sull'attuazione dei diritti previsti. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 25 maggio 2022 e poi ogni tre anni, valutando l'attuazione della direttiva sia nei procedimenti penali sia nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Clausola di non regressione e rapporti con la Carta e la CEDU
L'articolo 11 stabilisce una clausola di non regressione: la direttiva non può essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla CEDU, da altre pertinenti norme internazionali o dal diritto nazionale che assicuri un livello di protezione più elevato. I considerando ribadiscono che gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti, purché ciò non ostacoli il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e non scenda mai sotto gli standard della Carta e della CEDU.
Recepimento, entrata in vigore e profili istituzionali
L'articolo 12 fissa il termine di recepimento al 25 maggio 2019. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle alla Commissione; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Deve inoltre essere trasmesso il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
L'articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 14 indica gli Stati membri quali destinatari, con le eccezioni derivanti dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca richiamate nei considerando.
Disposizioni principali
Oggetto e integrazione con altre direttive
L'articolo 1 stabilisce norme minime comuni sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate nel mandato d'arresto europeo. La direttiva integra le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800 e non può essere interpretata in senso limitativo dei diritti da esse conferiti.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione ai soggetti che hanno diritto al difensore e che si trovano in specifiche situazioni processuali: privazione della libertà, obbligo di assistenza difensiva, partecipazione a ricognizioni, confronti e ricostruzioni della scena del crimine. Si applica anche alle persone ricercate arrestate nello Stato membro di esecuzione e alle persone che divengono indagate o imputate durante l'interrogatorio. Per i reati minori, l'applicazione è subordinata alle condizioni indicate e si estende comunque alle decisioni sulla detenzione e alla fase detentiva.
Definizione di patrocinio a spese dello Stato
L'articolo 3 definisce il patrocinio a spese dello Stato come il finanziamento da parte dello Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore.
Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali
L'articolo 4 impone agli Stati membri di garantire il patrocinio quando l'indagato o imputato non dispone di risorse sufficienti e l'assistenza è necessaria nell'interesse della giustizia. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito; se applicano la verifica delle risorse, devono considerare reddito, patrimonio, situazione familiare, costo della difesa e livello di vita nazionale. Se applicano la verifica del merito, devono considerare gravità del reato, complessità del caso e severità della sanzione; la verifica del merito può considerarsi soddisfatta quando la persona è condotta dinanzi a un giudice competente a decidere sulla detenzione e durante la detenzione. Il patrocinio va concesso senza indebito ritardo e comunque prima dell'interrogatorio o degli atti investigativi rilevanti, e solo per il procedimento penale in cui la persona è indagata o imputata.
Patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
L'articolo 5 prevede che lo Stato membro di esecuzione garantisca il patrocinio dal momento dell'arresto fino alla consegna o alla definitività della decisione di mancata consegna. Lo Stato membro di emissione deve inoltre garantire il patrocinio, nella misura necessaria ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia, quando la persona ricercata nomina un difensore nel proprio territorio per assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Il diritto può essere subordinato a una valutazione delle risorse applicando mutatis mutandis l'articolo 4, paragrafo 3.
Decisione sull'ammissione e informazione all'interessato
L'articolo 6 dispone che le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio e sulla nomina dei difensori siano adottate senza indebito ritardo da un'autorità competente, con diligenza e nel rispetto dei diritti della difesa. In caso di rigetto totale o parziale della domanda, l'interessato deve essere informato per iscritto.
Qualità, formazione e sostituzione del difensore
L'articolo 7 richiede agli Stati membri di adottare misure, anche finanziarie, per garantire un sistema di patrocinio efficace e di qualità adeguata, nel rispetto dell'indipendenza della professione forense. È prevista una formazione adeguata per il personale coinvolto nelle decisioni relative al patrocinio nel mandato d'arresto europeo e misure per promuovere la formazione dei difensori che prestano servizi di patrocinio. Gli Stati membri devono inoltre assicurare, su richiesta, la sostituzione del difensore quando specifiche circostanze lo giustifichino.
Mezzi di ricorso
L'articolo 8 impone di garantire mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva, inclusi i casi di compromissione, ritardo o rifiuto totale o parziale del patrocinio.
Persone vulnerabili
L'articolo 9 impone di tenere conto delle particolari esigenze degli indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili nell'attuazione della direttiva.
Raccolta dei dati e relazioni di monitoraggio
L'articolo 10 obbliga gli Stati membri a trasmettere alla Commissione, entro il 25 maggio 2021 e poi ogni tre anni, i dati disponibili sull'attuazione dei diritti previsti. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 25 maggio 2022 e poi ogni tre anni.
Clausola di non regressione
L'articolo 11 stabilisce che la direttiva non può essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre norme di diritto internazionale pertinenti o dal diritto nazionale che assicuri un livello di protezione più elevato.
Termine di recepimento
L'articolo 12 impone agli Stati membri di adottare entro il 25 maggio 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla conformità; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
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