Direttiva 2016/2102
Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2016/2102 impone agli Stati membri di assicurare che i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici rispettino requisiti comuni di accessibilità, fondati sui principi di percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità. La disciplina mira a ridurre la frammentazione del mercato interno, a favorire l'interoperabilità e a garantire un accesso più ampio ai servizi pubblici online, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Sono previsti obblighi di dichiarazione di accessibilità, meccanismi di feedback, monitoraggio periodico, procedure di attuazione e una presunzione di conformità collegata a norme armonizzate o specifiche tecniche. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità, in particolare per le misure più estese, la valutazione dell'onere sproporzionato e alcune esclusioni facoltative.
Ravvicinamento delle norme UE sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, per garantirne l'uso da parte di tutti, in particolare delle persone con disabilità.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai siti web e alle applicazioni mobili degli enti pubblici, indipendentemente dal dispositivo usato per l'accesso, imponendo requisiti minimi di accessibilità e lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più ampie. Restano esclusi i siti e le applicazioni delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate per il compito di radiodiffusione di servizio pubblico, nonché i siti e le app di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali o servizi specifici per le persone con disabilità. Sono inoltre esclusi, in tutto o in parte, diversi contenuti: formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018 (salvo necessità per processi amministrativi attivi), media preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020, media in diretta, alcune carte e servizi di cartografia online, contenuti di terzi non finanziati/sviluppati o controllati dall'ente, specifiche riproduzioni di beni del patrimonio culturale non accessibili per ragioni tecniche o di conservazione, contenuti intranet/extranet pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a revisione sostanziale, e contenuti archiviati non aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019. Gli Stati membri possono inoltre escludere i siti e le app di scuole, giardini d'infanzia e asili nido, salvo le funzioni amministrative essenziali online.
Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
La direttiva interviene nel quadro della strategia dell'Unione per il mercato interno digitale e per l'inclusione delle persone con disabilità, con l'obiettivo di armonizzare a livello UE le prescrizioni di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili delle amministrazioni pubbliche. Il legislatore europeo richiama espressamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e valorizza l'esigenza di evitare la frammentazione normativa tra Stati membri, favorendo interoperabilità, concorrenza e circolazione dei servizi online.
Finalità e impostazione generale
La direttiva mira a migliorare il funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle norme nazionali sull'accessibilità digitale degli enti pubblici. Il nucleo dell'intervento consiste nell'imporre agli Stati membri di assicurare che i siti web e le applicazioni mobili pubblici soddisfino requisiti comuni di accessibilità, definiti in termini tecnologicamente neutri e costruiti attorno a quattro principi: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai siti web, qualunque sia il dispositivo usato per l'accesso, e alle applicazioni mobili sviluppate da o per conto di enti pubblici e destinate al grande pubblico. Per "ente pubblico" la direttiva ricomprende lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni di tali soggetti quando perseguono esigenze di interesse generale non industriali o commerciali.
Sono esclusi:
- i siti web e le applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società controllate impegnate nel compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
- i siti web e le applicazioni mobili delle ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali o servizi specificamente rivolti alle persone con disabilità;
- alcuni contenuti, tra cui formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, media preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020, media in diretta, contenuti di terzi non controllati dall'ente, mappe e servizi cartografici online nei limiti previsti, riproduzioni di beni culturali che non possono essere rese pienamente accessibili per ragioni di conservazione o per l'assenza di soluzioni automatizzate adeguate, contenuti intranet/extranet pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a revisione sostanziale e contenuti archiviati non aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019.
Gli Stati membri possono inoltre escludere i siti e le applicazioni di scuole, giardini d'infanzia e asili nido, salvo le funzioni amministrative essenziali online.
Obblighi di accessibilità e margini di discrezionalità
L'articolo 4 impone agli Stati membri di garantire che gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere i propri siti e applicazioni più accessibili, in modo da assicurarne la percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità. Si tratta di un obbligo di risultato, lasciando alle autorità nazionali la scelta degli strumenti attuativi.
La direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure più ampie rispetto al livello minimo armonizzato. Questo aspetto conferma la natura di armonizzazione minima: il diritto UE fissa una base comune, ma non impedisce standard nazionali più elevati, purché compatibili con il diritto dell'Unione.
Onere sproporzionato
L'articolo 5 prevede una clausola di esenzione limitata quando l'applicazione dei requisiti imponga un onere sproporzionato all'ente pubblico. La valutazione deve considerare, in particolare:
- le dimensioni, le risorse e la natura dell'ente;
- il rapporto tra costi e benefici per l'ente in relazione ai benefici attesi per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del sito o dell'app.
La valutazione iniziale spetta all'ente pubblico interessato. Se viene invocata la deroga, la dichiarazione di accessibilità deve indicare le parti non conformi e, se del caso, le alternative accessibili. Il testo enfatizza che la mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non costituisce un motivo legittimo per invocare l'onere sproporzionato.
Presunzione di conformità, norme tecniche e ruolo della Commissione
L'articolo 6 collega la conformità ai requisiti di accessibilità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012. In presenza di tali norme, il rispetto delle stesse o di loro parti genera presunzione di conformità ai requisiti coperti.
Se i riferimenti alle norme armonizzate non sono pubblicati, la Commissione deve adottare specifiche tecniche mediante atti di esecuzione. Il primo atto di esecuzione doveva essere adottato entro il 23 dicembre 2018, qualora mancassero i riferimenti alle norme armonizzate. In parallelo, la direttiva prevede una presunzione di conformità per i contenuti di siti web e applicazioni mobili conformi ai requisiti pertinenti della norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), e conferisce alla Commissione un potere delegato per aggiornare tale riferimento a una versione più recente o sostitutiva, purché equivalente o superiore.
Dichiarazione di accessibilità, feedback e alternative accessibili
L'articolo 7 introduce un obbligo centrale di trasparenza: ogni ente pubblico deve fornire e aggiornare periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara. Per i siti web la dichiarazione va pubblicata in formato accessibile sul sito stesso; per le applicazioni mobili deve essere resa disponibile sul sito dell'ente o insieme alle informazioni del download.
La dichiarazione deve contenere:
- le parti di contenuto non accessibili e le ragioni dell'inaccessibilità, con indicazione delle eventuali alternative accessibili;
- la descrizione e il link del meccanismo di feedback per notificare difetti di accessibilità e richiedere informazioni escluse;
- il link alla procedura di attuazione attivabile in caso di risposta insoddisfacente.
Gli enti pubblici devono inoltre rispondere alle notifiche o richieste entro un periodo ragionevole.
Formazione, sensibilizzazione e cooperazione
Gli Stati membri devono promuovere e agevolare programmi di formazione per le parti interessate e il personale degli enti pubblici, con l'obiettivo di insegnare come creare, gestire e aggiornare contenuti accessibili. Devono altresì adottare misure di sensibilizzazione sui requisiti di accessibilità, sui benefici per gli utenti e sulla possibilità di feedback. La Commissione è chiamata a facilitare la cooperazione tra Stati membri e parti interessate per lo scambio di migliori prassi, la revisione della metodologia di monitoraggio e l'analisi degli sviluppi tecnologici.
Monitoraggio e relazioni periodiche
L'articolo 8 impone un monitoraggio periodico della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. La Commissione adotta una metodologia armonizzata mediante atti di esecuzione, che deve essere trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile e facile da usare.
La metodologia può includere:
- periodicità del monitoraggio e del campionamento;
- criteri di campionamento delle pagine web e dei contenuti;
- criteri per le applicazioni mobili, tenendo conto della distribuzione iniziale e degli aggiornamenti funzionali;
- modalità per dimostrare conformità o non conformità, con rinvio alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche;
- strumenti per fornire dati agli enti pubblici per correggere le carenze;
- verifiche automatiche, manuali e di usabilità.
Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione entro il 23 dicembre 2021 e poi ogni tre anni, includendo i dati misurati e le informazioni sul ricorso alla procedura di attuazione. La prima relazione deve anche descrivere i meccanismi di consultazione delle parti interessate, le procedure di pubblicazione degli sviluppi di politica, le esperienze sull'attuazione e le attività di formazione e sensibilizzazione.
Procedura di attuazione e tutela degli utenti
L'articolo 9 richiede una procedura di attuazione adeguata ed efficace per garantire la conformità alla direttiva, anche per gestire efficacemente notifiche e richieste e per riesaminare le valutazioni relative all'onere sproporzionato. Gli Stati membri dovevano inoltre comunicare alla Commissione, entro il 23 settembre 2018, l'ente responsabile dell'attuazione.
Recepimento e scadenze operative
La direttiva doveva essere recepita entro il 23 settembre 2018. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e indicare il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali di recepimento.
L'applicazione materiale è differita come segue:
- dal 23 settembre 2019 per i siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018;
- dal 23 settembre 2020 per gli altri siti web di enti pubblici;
- dal 23 giugno 2021 per le applicazioni mobili di enti pubblici.
Riesame finale e rapporti con altri atti
La Commissione deve effettuare un riesame entro il 23 giugno 2022, tenendo conto delle relazioni degli Stati membri e dei progressi tecnologici che possano rendere più accessibili contenuti oggi esclusi. Le conclusioni del riesame devono essere pubblicate in formato accessibile.
La direttiva richiama e si coordina con la normativa UE sugli appalti pubblici, sulla normazione europea, sulla parità di trattamento e con gli atti dell'Unione relativi alla strategia digitale e alla disabilità. In sostanza, essa costruisce un quadro minimo uniforme per l'accessibilità del web pubblico, ma lascia agli Stati membri spazi di adattamento, esclusione facoltativa e rafforzamento delle tutele.
Disposizioni principali
Obiettivo e principio di armonizzazione
L'articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che la direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per migliorare il funzionamento del mercato interno e aumentare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. L'articolo 2 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano oltre le prescrizioni minime.
Ambito soggettivo e oggettivo, con esclusioni
L'articolo 1, paragrafi 2-5, definisce l'applicazione a siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici e prevede esclusioni per emittenti di servizio pubblico, ONG non rilevanti, specifiche categorie di contenuti e la facoltà di escludere scuole, giardini d'infanzia e asili nido salvo le funzioni amministrative essenziali online.
Definizioni chiave
L'articolo 3 definisce, tra l'altro, "ente pubblico", "applicazioni mobili", "norma", "norma europea", "norma armonizzata", "media basati sul tempo", "pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale" e "dati misurati".
Obblighi di accessibilità
L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a garantire che gli enti pubblici adottino le misure necessarie affinché siti web e applicazioni mobili siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
Onere sproporzionato e valutazione
L'articolo 5 consente di non applicare integralmente i requisiti di accessibilità quando essi impongano un onere sproporzionato, da valutare tenendo conto di dimensioni, risorse e natura dell'ente e del rapporto costi-benefici rispetto ai vantaggi per le persone con disabilità. La valutazione iniziale spetta all'ente pubblico; la dichiarazione di accessibilità deve indicare le parti non conformi e, se del caso, le alternative accessibili.
Presunzione di conformità e specifiche tecniche
L'articolo 6 prevede che la conformità a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale conferisca presunzione di conformità. In mancanza di tali riferimenti, la Commissione adotta specifiche tecniche mediante atti di esecuzione; il primo atto doveva essere adottato entro il 23 dicembre 2018 se mancavano i riferimenti alle norme armonizzate. È prevista anche una presunzione di conformità per i siti web e le app che rispettino la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), con delega alla Commissione per aggiornare il riferimento a versioni successive o sostitutive.
Dichiarazione di accessibilità, feedback e formazione
L'articolo 7 impone una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara, in formato accessibile, da pubblicare sul sito o rendere disponibile al momento del download dell'app. La dichiarazione deve includere le parti non accessibili, il meccanismo di feedback e il collegamento alla procedura di attuazione. Gli Stati membri devono inoltre promuovere la formazione del personale e sensibilizzare le parti interessate.
Monitoraggio e relazioni
L'articolo 8 impone controlli periodici sulla conformità secondo una metodologia uniforme definita dalla Commissione con atti di esecuzione. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione entro il 23 dicembre 2021 e poi ogni tre anni, includendo i dati misurati e informazioni sulla procedura di attuazione; il primo atto di esecuzione sulla metodologia e sulle relazioni doveva essere adottato entro il 23 dicembre 2018.
Procedura di attuazione e rimedi
L'articolo 9 impone una procedura adeguata ed efficace per assicurare la conformità, anche per gestire notifiche e richieste tramite strumenti assimilabili a un mediatore. Gli Stati membri dovevano informare la Commissione entro il 23 settembre 2018 dell'ente responsabile dell'attuazione.
Recepimento e applicazione differita
L'articolo 12 impone il recepimento entro il 23 settembre 2018. Le disposizioni si applicano: ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018 dal 23 settembre 2019; agli altri siti web pubblici dal 23 settembre 2020; alle applicazioni mobili di enti pubblici dal 23 giugno 2021.
Riesame e vigore
L'articolo 13 prevede un riesame da parte della Commissione entro il 23 giugno 2022, con pubblicazione delle conclusioni in formato accessibile. L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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