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Direttiva 2016/1629

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

Normativa europea32016L1629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per i requisiti tecnici delle navi della navigazione interna, sostituendo la direttiva 2006/87/CE e coordinandosi con la disciplina renana. Introduce certificati dell’Unione, certificati supplementari e provvisori, un sistema di controlli e registri, l’ENI e l’EHDB, oltre a meccanismi di deroga, equivalenza e aggiornamento tecnico tramite atti delegati ed esecuzione. Prevede un recepimento entro il 7 ottobre 2018 e si applica dal medesimo giorno, con abrogazione della direttiva 2006/87/CE a decorrere da tale data.

Requisiti tecnici armonizzati per le navi adibite alla navigazione interna nell’Unione, con sistema unico di certificazione, controlli, deroghe e aggiornamento tecnico, nonché modifica della disciplina sul reciproco riconoscimento degli attestati per alcune navi mercantili.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle unità navali destinate alla navigazione interna indicate all’articolo 2, paragrafo 1: navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri, navi con prodotto L×B×T pari o superiore a 100 metri cubi, rimorchiatori e spintori destinati a rimorchio/spinta o alla propulsione in convoglio di tali unità o di galleggianti speciali, navi da passeggeri e galleggianti speciali. Si applica alle vie navigabili interne dell’Unione classificate all’articolo 4 in zone 1, 2, 3, 4 e zona R. Restano escluse, tra l’altro, le navi traghetto, le navi da guerra e talune navi marittime che transitano temporaneamente sulle vie interne, purché munite dei certificati marittimi indicati all’articolo 2, paragrafo 2. Sono previsti regimi particolari e deroghe per vie navigabili non collegate, per unità operanti solo su reti nazionali, per specifiche zone e per talune categorie di unità navali. Gli Stati membri destinatari sono tutti eccetto Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia.

Direttiva (UE) 2016/1629 sui requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

La direttiva sostituisce e aggiorna il quadro europeo dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, con l’obiettivo di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza sulle vie navigabili interne dell’Unione. Il legislatore UE richiama espressamente la necessità di coordinamento con la disciplina del Reno e con la standardizzazione tecnica sviluppata in ambito CESNI, riducendo le divergenze tra certificazioni e rafforzando la certezza del diritto.

Finalità e impostazione generale

La direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, fissare requisiti tecnici minimi armonizzati per le unità navali che operano sulle vie navigabili interne; dall’altro, classificare tali vie navigabili in zone, così da collegare il livello degli obblighi alle caratteristiche della navigazione e alle condizioni locali. Il sistema è concepito per favorire equivalenza, sicurezza e riconoscimento reciproco, evitando distorsioni concorrenziali e differenze di protezione tra Stati membri.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle unità navali elencate all’articolo 2, paragrafo 1: navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri, navi il cui prodotto L×B×T raggiunge almeno 100 metri cubi, rimorchiatori e spintori destinati al rimorchio, alla spinta o alla propulsione in convoglio di tali unità o di galleggianti speciali, navi da passeggeri e galleggianti speciali. Le esclusioni principali riguardano navi traghetto, navi da guerra e talune navi marittime che transitano temporaneamente sulle vie interne, purché dispongano dei certificati marittimi previsti oppure di titoli equivalenti.

Classificazione delle vie navigabili

L’articolo 4 classifica le vie navigabili interne dell’Unione in zone 1, 2, 3 e 4, oltre alla zona R per le vie soggette al certificato del Reno. La classificazione è sostanzialmente geografica e dettagliata nell’allegato I. La Commissione può modificare l’allegato I mediante atti delegati, ma solo su richiesta dello Stato membro interessato per le vie situate nel suo territorio.

Requisiti tecnici e certificati

L’articolo 5 impone agli Stati membri di garantire che le unità soggette siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti della direttiva. La conformità è attestata dal certificato dell’Unione per la navigazione interna, rilasciato dalle autorità competenti previa ispezione tecnica prima dell’entrata in servizio. Il certificato deve seguire il modello dell’allegato II, e le autorità nazionali devono notificare alla Commissione l’elenco delle autorità abilitated al rilascio.

Obbligo di possesso a bordo e certificati supplementari

Le unità che navigano nelle vie dell’Unione devono avere a bordo il documento previsto dall’articolo 7. Nella zona R è ammesso il certificato del Reno oppure un certificato dell’Unione che attesti la piena conformità ed equivalenza tecnica; nelle altre vie è sufficiente il certificato dell’Unione o, in alternativa, il certificato del Reno, con eventuali certificati supplementari dell’Unione per le attività soggette all’articolo 23. Questi certificati supplementari servono ad attestare requisiti specifici per determinate vie o categorie di navigazione.

Validità, rinnovo, sostituzione e certificati provvisori

La direttiva distingue tra unità di nuova fabbricazione e unità già in servizio. Per le prime, il certificato non può superare 5 anni per navi da passeggeri e unità veloci, e 10 anni per le altre unità; per le seconde, la durata è fissata caso per caso, ma entro i medesimi limiti massimi. È inoltre prevista una proroga eccezionale fino a 6 mesi senza ispezione tecnica. Il rinnovo avviene alla scadenza, dopo nuova ispezione. In caso di smarrimento o danneggiamento, gli Stati membri devono disciplinare la sostituzione con rilascio di duplicato.

L’articolo 9 introduce un certificato provvisorio in situazioni specifiche: trasferimento per ottenere il certificato, smarrimento/danneggiamento/revoca temporanea, certificato in fase di elaborazione dopo ispezione positiva, mancato completamento di tutti i requisiti, danni sopravvenuti, trasporti speciali di impianti o oggetti galleggianti e casi di deroga in attesa degli atti di esecuzione. La durata è limitata e varia secondo il caso: per un solo viaggio entro un termine non superiore a un mese, per un periodo appropriato, oppure per 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi nelle ipotesi di deroga pendente.

Modifiche rilevanti, revoca e controllo di conformità

In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che incidano sulla conformità tecnica, l’unità deve essere nuovamente ispezionata prima di partire. Il certificato esistente va aggiornato oppure revocato e sostituito con un nuovo titolo. Il rifiuto di rilascio o rinnovo deve essere motivato e notificato con indicazione dei rimedi impugnatori; la revoca è possibile quando l’unità non sia più conforme ai requisiti tecnici indicati nel certificato.

Le autorità competenti possono controllare in ogni momento la presenza e validità del certificato e la conformità dell’unità. In caso di non conformità, possono imporre misure correttive e, se manca il certificato valido o l’unità rappresenta un pericolo palese per persone, ambiente o sicurezza della navigazione, possono vietare la prosecuzione del viaggio. Le decisioni devono essere motivate e comunicano gli strumenti di ricorso disponibili.

Ispezioni tecniche e organizzazione amministrativa

La direttiva prevede ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie. Le commissioni di ispezione devono essere istituite dagli Stati membri e composte da un presidente e da esperti con specifiche competenze tecniche e nautiche; i membri devono operare in piena indipendenza. Il proprietario o il suo rappresentante deve presentare l’unità all’ispezione, pulita, equipaggiata e priva di carico, fornendo tutta l’assistenza necessaria. Sono previste ispezioni a secco, prove in navigazione e ulteriori verifiche quando richieste.

L’allegato V disciplina in dettaglio il procedimento: modalità di visita, oneri a carico del proprietario, registri, modifiche al certificato, accesso alle informazioni e numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), che deve essere richiesto e apposto sul certificato e sull’unità navale. L’ENI è unico per la vita dell’unità.

EHDB, registri e protezione dei dati

La Commissione gestisce la banca dati europea degli scafi (EHDB) per sostenere l’applicazione della direttiva e le misure amministrative connesse alla sicurezza della navigazione. Gli Stati membri devono inserire nella banca dati i dati identificativi dell’unità, le informazioni sui certificati, copie digitali dei titoli, le domande respinte o pendenti e ogni aggiornamento. La banca dati è utilizzabile anche da autorità di Stati terzi o organizzazioni internazionali solo in presenza delle condizioni previste, e il trattamento dei dati personali è espresso rinvio al regolamento (UE) 2016/679 per gli Stati membri e al regolamento (CE) n. 45/2001 per la Commissione.

Requisiti tecnici differenziati, deroghe ed equivalenze

L’articolo 23 consente agli Stati membri, nei limiti indicati, di introdurre requisiti supplementari per le zone 1 e 2 e per alcune navi passeggeri della zona 3 non collegate, oppure di applicare requisiti meno rigorosi per unità che operano esclusivamente nelle zone 3 e 4. Tali misure possono riguardare solo le materie tassativamente elencate negli allegati III e IV. Se vengono adottate, devono essere notificate alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista di applicazione; per i requisiti supplementari di zone 1 e 2 la Commissione approva con atti di esecuzione.

L’articolo 24 consente deroghe per unità che navigano su vie non collegate e per alcune unità vecchie o di piccola portata, nonché per percorsi limitati o zone portuali, purché sia mantenuto un livello di sicurezza appropriato. Gli articoli 25 e 26 aprono a soluzioni innovative o sperimentali e a deroghe per difficoltà tecniche o costi sproporzionati, sempre tramite atti di esecuzione della Commissione.

Aggiornamento delle norme tecniche e ruolo del CESNI

L’allegato II rinvia direttamente alla norma ES-TRIN 2015/1 come base dei requisiti minimi. L’articolo 31 autorizza la Commissione ad aggiornare il riferimento alla versione più recente di ES-TRIN e, se necessario, a modificare l’allegato II per garantire la sicurezza in assenza di norme internazionali adeguate o qualora il processo decisionale del CESNI comprometta gli interessi dell’Unione. Gli allegati III, IV, V e VI possono anch’essi essere adeguati al progresso tecnico e scientifico o alle esigenze amministrative.

Società di classificazione

Le società di classificazione svolgono un ruolo importante nel sistema di ispezione e possono motivare esenzioni, in tutto o in parte, dalle ispezioni tecniche. Il riconoscimento è affidato alla Commissione mediante atti di esecuzione. L’allegato VI stabilisce criteri stringenti: esperienza tecnica, norme pubblicate e aggiornate, indipendenza da operatori economici del settore, presenza nell’Unione, buona reputazione, personale qualificato, codice deontologico, riservatezza e sistema di qualità certificato da organismo indipendente.

Rapporti con altri atti e disciplina transitoria

La direttiva modifica la direttiva 2009/100/CE, restringendone l’ambito alle navi mercantili di minori dimensioni e mantenendo impregiudicato l’ADN. Quanto alle transizioni, i documenti già rilasciati ai sensi della direttiva 2006/87/CE restano validi fino alla scadenza. Per le unità escluse in passato dalla direttiva 82/714/CEE ma ora rientranti nel nuovo ambito, è prevista un’ispezione specifica entro il 30 dicembre 2018 o alla scadenza del certificato vigente, con regime transitorio per le non conformità non pericolose.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 7 ottobre 2018 e applicarle da tale data. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate. Gli Stati membri che, per effetto delle deroghe autorizzate dall’articolo 24, non abbiano unità navali interessate nelle loro vie soggette alla direttiva, sono esentati dal recepimento di parte del capo 2 e di alcune disposizioni specifiche. La direttiva 2006/87/CE è abrogata con effetto dal 7 ottobre 2018.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all’articolo 4 e la classificazione di tali vie navigabili. La direttiva mira all’armonizzazione a livello UE, al mantenimento di un elevato livello di sicurezza e all’equivalenza funzionale con i certificati rilasciati nell’ambito della convenzione riveduta per il Reno.

Ambito soggettivo ed esclusioni

L’articolo 2 definisce le unità navali soggette alla direttiva e indica le esclusioni. Sono fuori campo le navi traghetto, le navi da guerra e le navi marittime che navigano temporaneamente sulle vie interne, se munite dei certificati SOLAS, linea di massimo carico e MARPOL, o certificati equivalenti; per le navi passeggeri e le unità da diporto sono previsti titoli alternativi specifici.

Classificazione delle vie navigabili interne

L’articolo 4 classifica le vie navigabili in zone 1, 2, 3, 4 e zona R. La Commissione può adottare atti delegati per modificare l’allegato I, inclusa l’aggiunta o soppressione di vie navigabili, solo su richiesta dello Stato membro interessato per le vie interne situate nel suo territorio.

Obblighi degli Stati membri e certificazione

L’articolo 5 impone agli Stati membri di garantire che le unità navali rientranti nell’ambito di applicazione siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti tecnici della direttiva. L’articolo 6 prevede il rilascio del certificato dell’Unione per la navigazione interna da parte delle autorità competenti, previa ispezione tecnica prima dell’entrata in servizio, secondo il modello dell’allegato II e verificando anche l’eventuale esistenza di un certificato valido già rilasciato. Le autorità competenti sono designate dagli Stati membri e notificate alla Commissione.

Documenti di bordo e certificati supplementari

L’articolo 7 impone la presenza a bordo del certificato appropriato: nella zona R, certificato ex articolo 22 della convenzione del Reno oppure certificato dell’Unione equivalente; nelle altre vie, certificato dell’Unione o certificato renano, con eventuali certificati supplementari. L’articolo 8 disciplina il certificato supplementare dell’Unione per attività su determinate vie navigabili e zone, in conformità alle condizioni previste per tali vie.

Certificati provvisori, durata, rinnovo, sostituzione e revoca

L’articolo 9 consente il rilascio di certificati provvisori in una serie di casi tassativi, con durata limitata a un viaggio specifico o a un periodo appropriato; nei casi di deroga in attesa di atti di esecuzione la validità è di sei mesi, prorogabili di sei mesi. L’articolo 10 fissa la durata massima del certificato a 5 anni per navi da passeggeri e unità veloci e a 10 anni per le altre unità; per le unità già in servizio la durata è determinata caso per caso. L’articolo 11 consente una proroga eccezionale fino a sei mesi senza ispezione tecnica. L’articolo 12 disciplina il rinnovo alla scadenza, previa nuova ispezione. L’articolo 13 regola la sostituzione in caso di smarrimento o danneggiamento, con rilascio di duplicato. L’articolo 15 disciplina il rifiuto di rilascio/rinnovo e la revoca se l’unità non è più conforme.

Ispezioni, modifiche rilevanti e controlli

L’articolo 14 impone una nuova ispezione tecnica dopo modifiche o riparazioni di rilievo che incidano sulla conformità. L’articolo 20 dispone che gli Stati membri organizzino ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie tramite autorità competenti, prevedendo anche possibili esenzioni se esiste attestato valido di una società di classificazione riconosciuta. L’articolo 22 autorizza il controllo in qualsiasi momento della presenza e validità del certificato e della conformità ai requisiti, con misure quali il divieto di proseguire il viaggio nei casi di non conformità o pericolo palese.

Deroghe, requisiti tecnici modificati ed equivalenze

L’articolo 23 consente requisiti tecnici supplementari per le zone 1 e 2 e per le navi passeggeri della zona 3 non collegate, nonché requisiti meno rigorosi o applicazione parziale per le unità che operano solo nelle zone 3 e 4, limitatamente alle materie degli allegati III e IV. L’articolo 24 ammette deroghe totali o parziali per unità su vie non collegate e per talune unità di portata limitata e di vecchia costruzione, nonché per percorsi limitati o zone portuali. Gli articoli 25 e 26 consentono deroghe ed equivalenze per innovazione, sperimentazione o difficoltà tecniche/costi sproporzionati, tramite atti di esecuzione della Commissione.

Numero ENI, EHDB e registri

L’articolo 18 impone l’assegnazione del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), univoco e immutabile per tutta la vita dell’unità. L’articolo 19 istituisce la European Hull Data Base (EHDB), nella quale gli Stati membri devono inserire dati identificativi, dati sui certificati, copie digitali dei certificati e informazioni su richieste respinte o pendenti; la Commissione la gestisce e la aggiorna. L’articolo 17 e l’allegato V prevedono registri dei certificati tenuti dalle autorità competenti.

Società di classificazione

L’articolo 21 prevede il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle società di classificazione mediante atti di esecuzione della Commissione, su domanda dello Stato membro interessato. Le società già riconosciute ai sensi della direttiva 2006/87/CE rimangono riconosciute. L’allegato VI elenca i criteri di riconoscimento, inclusi indipendenza, competenza tecnica, sistema di qualità, riservatezza e impegno all’allineamento con le norme UE.

Aggiornamento tecnico e atti delegati

L’articolo 31 delega alla Commissione il potere di adeguare l’allegato II alla versione più recente della norma ES-TRIN, di modificarlo in assenza di norme internazionali adeguate o se mutamenti del CESNI compromettano gli interessi dell’Unione, e di aggiornare gli allegati III, IV, V, VI e i riferimenti interni della direttiva. L’articolo 32 disciplina durata della delega, revoca, consultazione degli esperti, notifica e opposizione di Parlamento e Consiglio.

Riesame, sanzioni e rapporti con altri atti

L’articolo 34 impone una relazione della Commissione entro il 7 ottobre 2021 sull’efficacia della direttiva e sulla cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti. L’articolo 35 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 36 modifica la direttiva 2009/100/CE, limitandola alle navi mercantili di minor dimensione e adeguandola all’ADN.

Recepimento, applicazione e abrogazione

L’articolo 37 impone il recepimento entro il 7 ottobre 2018, con applicazione da tale data, e richiede la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali; gli Stati senza unità navali interessate per effetto delle deroghe di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 2, non devono recepire capo 2, articolo 18, paragrafo 3, e articoli 20 e 21. L’articolo 38 abroga la direttiva 2006/87/CE con effetto dal 7 ottobre 2018, mantenendo validi i documenti già rilasciati fino alla loro scadenza. L’articolo 39 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 40 esclude alcuni Stati membri dai destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasporti per vie navigabili internesicurezza della navigazionecertificazione tecnica delle navicooperazione normativa internazionaleprotezione dei dati

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