Sentenza n. 439/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 245/2024 pubblicata il 19.11.2024 emessa dal Tribunale di Forlì - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, n. 245/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, n. 245/2024, pubblicata il 19 novembre 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 maggio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione un commissario ad acta, nominato fin d'ora nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della decisione e di predisporre misure sostitutive, incluso il commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, dopo la notificazione necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro un termine assegnato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro un termine successivo e con i poteri necessari agli adempimenti sostitutivi.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione intimata non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento risultano documentati.
Come è indicizzato
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