Cassazione Penale, Sentenza n. 34494/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di opposizione a decreto penale, all'ammenda di euro 100 per il reato previsto dagli artt. 9, 17, 110, comma 6, lett. a) R.D. n. 773/1931, in quanto, quale legale rappresentante della NUAN s.r.l., gestore di un centro raccolta scommesse EUROBET, non sarebbe stata munita di autorizzazione per l'installazione di cinque apparecchiature. Con il ricorso la difesa (avv. F. De Gregorio) ha contestato la responsabilità dell'imputata in ragione della regolare licenza detenuta, della mancata specificazione degli obblighi a suo carico (rilevazione del numero di apparecchi e comunicazione del codice), ha invocato la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e ha censurato il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure sollevate non risultassero manifestamente infondate e, non essendo emersi elementi idonei al proscioglimento nel merito, ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato (anziché decidere nel merito), annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha calcolato il termine di prescrizione per la contravvenzione in anni cinque, ha considerato gli atti interruttivi e le cause di sospensione (60 giorni per impedimento del difensore e ulteriori 64 giorni per emergenza COVID-19) e ha concluso che, alla data della decisione (3 luglio 2023), il reato era prescritto.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), artt. 9, 17, 110, comma 6, lett. a)
Norma sostanziale contestata: disciplina l'installazione di apparecchiature da gioco e le autorizzazioni; la condanna era fondata sulla mancata autorizzazione per cinque apparecchiature a carico del legale rappresentante della società
Codice penale, art. 131-bis
Rinvocata dalla difesa per sostenere la particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la questione non era manifestamente infondata e pertanto non ha escluso a priori la rilevanza di tale causa di non punibilità, contribuendo alla decisione di dichiarare la prescrizione piuttosto che pronunciare un proscioglimento
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non ricorrano gli estremi per accogliere il ricorso ma sussistano cause estintive o di non punibilità, di dichiarare la loro intervenuta applicazione; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare la prescrizione del reato e annullare senza rinvio
Codice penale, artt. 157 e 161
Determinano i termini di prescrizione: la Corte ha interpretato la combinazione di tali articoli per fissare il termine massimo di prescrizione della contravvenzione in cinque anni, tenendo conto degli atti interruttivi e delle cause sospensive
Norme/procedure relative alla sospensione dei termini (misure legate alla pandemia e sospensione per impedimento del difensore)
La Corte ha considerato i giorni di sospensione riconosciuti (60 giorni per impedimento del difensore e 64 giorni per l'emergenza COVID-19) nel calcolo del decorso della prescrizione
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione non è manifestamente infondato e solleva questioni rilevanti sulla responsabilità o su cause di non punibilità, la Corte può, in difetto di elementi per un proscioglimento, dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 129 c.p.p. e annullare la sentenza senza rinvio
- Per le contravvenzioni il termine di prescrizione va calcolato secondo le regole combinate degli artt. 157 e 161 c.p.; spesso il termine massimo risulta di cinque anni, salvo atti interruttivi o sospensivi
- Le cause di sospensione della prescrizione (es. impedimento del difensore su rinvii, misure straordinarie come l'emergenza COVID-19) devono essere computate e possono determinare l'intervenuta estinzione del reato alla data della decisione
- La dedotta particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. può influire sulla decisione, ma se non è risolvibile in sede di legittimità la Corte può preferire dichiarare la prescrizione piuttosto che pronunciarsi nel merito
- Quando la contestazione è fondata su responsabilità del legale rappresentante per mancanza di autorizzazioni relative a apparecchiature, è importante che l'accusa specifichi chiaramente gli obblighi a carico del rappresentante e la prova del numero e della natura degli apparecchi; in mancanza di tale specificazione la difesa può efficacemente contestare la responsabilità
- L'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione estingue il reato e non decide sulla fondatezza delle censure sostanziali: in situazioni simili il giudizio di merito rimane irrisolto sul punto sostanziale
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