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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16946/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a spese di giustizia per l’anno 2011. In primo grado la contribuente aveva contestato la nullità della notifica della cartella, l’inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione e, nel merito, l’inesistenza della pretesa per non aver partecipato al giudizio da cui derivavano le spese. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato la cartella. In appello, la società aveva impugnato solo la statuizione sulle spese di lite; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva a sua volta proposto un autonomo gravame, qualificato poi dalla CTR come appello incidentale, sostenendo la carenza di legittimazione dell’Agente della riscossione e la regolarità dell’iscrizione a ruolo. La CTR aveva ritenuto tempestivo tale appello, applicando il termine semestrale di cui agli artt. 327 c.p.c. e 38 d.lgs. 546/1992. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 54, comma 2, e 23 d.lgs. 546/1992: secondo la ricorrente, una volta notificato il primo appello principale della contribuente, l’ADER avrebbe dovuto proporre le proprie difese in forma di appello incidentale entro 60 giorni, sicché l’atto autonomo notificato molti mesi dopo era tardivo e inammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l’appello incidentale deve essere proposto nell’atto di controdeduzioni entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992. Pur potendo l’appellato depositare un autonomo atto di appello, questo resta valido solo se proposto nel medesimo termine e poi riunito al processo principale. Nel caso concreto, poiché l’appello della contribuente era stato notificato il 15 novembre 2019, l’ADER avrebbe dovuto proporre il proprio gravame entro il 14 gennaio 2020; avendolo invece notificato il 23 marzo 2020, esso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché esamini l’appello principale della contribuente sulle spese, rimasto assorbito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l’appello incidentale va proposto, a pena di inammissibilità, nell’atto di controdeduzioni da depositare entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale; è ammissibile anche un autonomo atto di appello, purché proposto entro lo stesso termine e poi riunito al giudizio principale.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di difesa e proposizione delle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 156 c.p.c.

    L’eventuale irritualità della forma dell’impugnazione può essere sanata se l’atto raggiunge il suo scopo; nel caso di specie, però, la sanatoria non opera oltre il termine per proporre l’appello incidentale.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte esclude che, per stabilire la tempestività dell’appello successivo, rilevi il termine semestrale di impugnazione ordinaria, dovendosi invece applicare la disciplina speciale dell’appello incidentale nel processo tributario.

  • art. 38 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla CTR per il termine di impugnazione, ma ritenuto erroneamente applicato dalla Corte, perché non prevale sulla regola speciale dell’art. 54 per l’appello incidentale.

  • art. 335 c.p.c.

    È richiamato per la riunione dei processi originati da impugnazioni autonome contro la stessa sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando una parte ha già proposto appello contro una sentenza, la controparte non può impugnare liberamente come se si trattasse di un primo appello: il suo gravame assume natura incidentale e deve rispettare il termine di 60 giorni dalla notifica dell’impugnazione principale.
  • L’appello incidentale può essere proposto anche con atto autonomo formalmente qualificato come appello principale, ma solo se depositato e notificato entro il termine previsto per l’incidentale; diversamente è inammissibile.
  • Ai fini della tempestività dell’appello incidentale nel processo tributario non si applica il termine semestrale generale di cui all’art. 327 c.p.c., bensì la disciplina speciale dell’art. 54 d.lgs. 546/1992.
  • La qualificazione del gravame dipende dalla situazione processuale concreta e non dal nomen iuris usato dalla parte: un impugnazione successiva alla prima va riqualificata come incidentale.
  • Se l’impugnazione incidentale è stata proposta tempestivamente ma in forma irrituale, la nullità della forma può essere sanata per raggiungimento dello scopo; tuttavia il rispetto del termine resta essenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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