Cassazione Civile, Ordinanza n. 06836/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coltivatore)
La controversia
Un coltivatore diretto, iscritto nella sezione speciale degli imprenditori agricoli della Provincia autonoma di Trento e affittuario di una particella agricola oggetto di espropriazione, chiedeva il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva spettante al fittavolo/coltivatore diretto prevista dalla disciplina espropriativa. La Provincia eccepiva l’inammissibilità della domanda perché il richiedente non aveva presentato la domanda e la documentazione entro il termine decadenziale previsto dalla legge provinciale. Il ricorrente sosteneva invece che, per la disciplina applicabile ratione temporis, il suo diritto fosse azionabile entro il termine ordinario di prescrizione decennale, poiché la normativa provinciale anteriore alle modifiche del 2022 non imponeva al mero affittuario non proprietario una domanda a pena di decadenza entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. In subordine, denunciava l’illegittimità costituzionale della disciplina provinciale nella parte in cui, se interpretata come decadenziale, creerebbe una disparità di trattamento rispetto alla disciplina nazionale e comprimerebbe irragionevolmente la tutela del lavoro agricolo. La Corte d’appello aveva però ritenuto tardiva la domanda, applicando la disciplina provinciale come novellata nel 2022. In cassazione il ricorrente ha censurato tale applicazione della normativa sopravvenuta e la qualificazione decadenziale degli adempimenti richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la controversia era regolata dalla legge provinciale nella formulazione anteriore alle modifiche del 2022, perché la norma transitoria della legge del 2022 ne limita l’applicazione alle procedure espropriative la cui pubblicazione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della novella. Poiché nel caso concreto la procedura era stata avviata nel 2018, la disciplina sopravvenuta non poteva essere applicata. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, per il riesame della domanda secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti. Il secondo motivo, concernente la questione di legittimità costituzionale, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 17 legge n. 865 del 1971
richiamato come fonte originaria dell’indennità aggiuntiva al coltivatore diretto/fittavolo in caso di espropriazione
art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato come disciplina nazionale dell’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto o al fittavolo
art. 20, comma 3, legge Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1993
individua i presupposti soggettivi e oggettivi dell’indennità aggiuntiva per fittavolo, mezzadro o imprenditore agricolo che coltivi l’area espropriata
art. 4, commi 2, 3 e 4-bis, legge Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1993
disciplinano l’avviso di avvio della procedura espropriativa, gli adempimenti dei proprietari e la trasmissione della documentazione per l’indennità; nella versione anteriore al 2022 non prevedevano la domanda a pena di decadenza nei termini poi introdotti
art. 11 legge Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2022
ha modificato gli artt. 4 e 20 della legge provinciale sugli espropri, introducendo nuovi adempimenti e un termine decadenziale per la domanda di indennità
art. 12 legge Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2022
ha sostituito il comma 5 dell’art. 20, coordinando il pagamento dell’indennità con la domanda di cui all’art. 4, comma 4-bis
art. 38, comma 3, legge Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2022
norma transitoria decisiva: rende applicabili le modifiche del 2022 solo alle procedure espropriative la cui pubblicazione ex art. 4, comma 2, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento
art. 35 Cost.
richiamato dal ricorrente per la tutela costituzionale del lavoro agricolo
art. 41 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all’esercizio dell’attività economica agricola e alla concorrenza
art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere il limite della competenza legislativa provinciale in materia di ordinamento civile e credito
art. 8, comma 1, n. 22, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972)
richiamato quale base della competenza legislativa primaria provinciale in materia di espropriazione
Massime di principio
- In materia di indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto o al fittavolo in caso di espropriazione, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si colloca la procedura espropriativa, secondo la norma transitoria eventualmente dettata dal legislatore; le modifiche sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente in assenza di espressa previsione.
- Se una legge successiva introduce un termine decadenziale e nuovi adempimenti per la domanda di indennità, tali previsioni operano solo per le procedure espropriative espressamente ricomprese nell’ambito temporale fissato dalla norma transitoria.
- Quando la disciplina previgente prevedeva solo il deposito/trasmissione della documentazione entro un termine connesso alla pubblicazione dell’avviso, non può essere esteso per interpretazione un più gravoso onere di domanda a pena di decadenza se tale effetto non risultava dalla legge applicabile ratione temporis.
- La qualificazione del termine come decadenziale o prescrizionale deve essere ricavata dal testo normativo applicabile al caso concreto; il giudice di merito non può applicare una novella sopravvenuta per dichiarare tardiva una domanda proposta sotto la disciplina anteriore.
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