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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30418/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, articolato in tre motivi: i primi due contestavano la qualificazione del ruolo del Petrone come amministratore di fatto e il concorso morale nel reato tributario a carico della moglie Vincenza Aprea (vizi di motivazione, richiesta di rivalutazione degli elementi indiziari); il terzo motivo censurava il periculum in mora, ritenuto assolutamente incoerente e privo dei requisiti minimi di idoneità giustificativa, poiché il Tribunale del riesame aveva fondato il periculum solo sul fumus (gravità indiziaria) nonostante la capienza patrimoniale della società e l'assenza di atti distrattivi.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché consistono in una rivalutazione degli elementi indiziari (vizio di motivazione) non consentita nel giudizio di legittimità delle misure cautelari reali. Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo relativo al periculum: la motivazione del sequestro è risultata incoerente e insufficiente, essendosi basata solo sul fumus nonostante elementi contrari (capienza patrimoniale e mancanza di distrazioni). Per tali ragioni è stata annullata l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame del presupposto del periculum.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La richiesta di trattazione orale, una volta formulata, deve considerarsi irretrat‑tabile; la forma alternativa (contraddittorio meramente cartolare) è soggetta a termini che non devono essere elusi differendo la trattazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, intendendosi tale anche gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo' e i vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma relativa al reato tributario ricollegata alla contestazione del concorso morale a carico della moglie; nel caso è stata trattata come elemento soggetto a valutazione indiziaria, ma le censure sulla motivazione sono considerate inammissibili se mirano a riconsiderare gli elementi probatori.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche sul 'periculum in mora', indicando elementi concreti che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo (rischio di modifica, dispersione, deterioramento, uso o alienazione del bene); solo nei casi di cose la cui detenzione/uso/alienazione costituisce reato la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene alle fattispecie confiscabili 'ex lege'.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.) non è consentita la semplice rivalutazione degli elementi indiziari: le censure devono attinere a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali che rendono incomprensibile l'itinerario logico del giudice.
  • La motivazione del periculum in mora per il sequestro preventivo deve contenere elementi concreti e specifici che giustifichino il rischio di dispersione, alterazione o sottrazione del bene; il solo fumus sufficiente alla gravità indiziaria non giustifica automaticamente il sequestro quando sussistono elementi che indicano capienza patrimoniale o assenza di atti distrattivi.
  • La richiesta di trattazione orale, una volta avanzata, va considerata irretrat‑tabile e il procedimento deve rispettare i termini previsti per le forme alternative di trattazione; i difensori non possono revocarla per eludere termini procedurali.
  • Quando il bene è tale che la sua detenzione/uso/alienazione costituisce reato, la motivazione del periculum può essere più sintetica e limitata all'appartenenza del bene alle categorie confiscabili ex lege; altrimenti è necessario spiegare perché il bene rischia di essere distrutto, disperso o alienato.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare è assente o manca dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame motivato.

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