Cassazione Penale, Sentenza n. 18331/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno in sede di rinvio, deducendo: (i) che, avendo la Suprema Corte riqualificato la fattispecie nel senso della legge 19 aprile 1925 n. 475 (art. 1), dovesse essere eliminato l'aumento di pena applicato in relazione al reato di falso (art. 496 c.p.) contestato al capo V), ex art. 627, comma 3, c.p.p.; (ii) che, essendo in primo grado state riconosciute le attenuanti generiche e dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, una volta venuta meno quest'ultima a seguito della riqualificazione, dovesse applicarsi la riduzione di pena per le attenuanti generiche (richiamando art. 62-bis c.p. e art. 597, comma 3, c.p.p.); (iii) che il fatto, così come originariamente ricostruito dal Tribunale, fosse un tentativo della fattispecie prevista dall'art. 1 L. n. 475 del 1925, circostanza che la Corte di appello non avrebbe considerato ai fini della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la riqualificazione disposta dalla Suprema Corte in sede di annullamento e rinvio fosse limitata al solo capo U) (la falsa attribuzione di lavori altrui per l'esame di guida) e non avesse riguardato il capo V) (false dichiarazioni sulla identità personale ai sensi dell'art. 496 c.p.), che costituisce fattispecie autonoma. Perciò non doveva essere eliminato l'aumento di pena relativo al capo V). Quanto alla determinazione della pena, il controllo è precluso perché il giudizio di bilanciamento fra circostanze era già presente nel primo grado e non era stato specificamente dedotto in appello. La questione del tentativo è stata invece già risolta dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento (si è ritenuto il fatto consumato), rendendo irripetibile la censura. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 19 aprile 1925, n. 475 (art. 1)
"in esami o concorsi prescritti (...) pei! rilascio di (...) patenti (...) presenta come propri (...) lavori che siano opera di altri"
La norma è stata interpretata come fattispecie speciale che assorbe, nei suoi specifici elementi di tempo, luogo e modo (esami per il rilascio di patenti; presentazione di elaborati opera di altri), il disvalore penale di talune condotte altrimenti punite come truffa o falso, ma tale assorbimento si verifica limitatamente alle ipotesi riconducibili alla stessa tipologia fattuale indicata dalla Corte di cassazione.
art. 496 cod. pen. (falsità delle dichiarazioni sull'identità personale)
La Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni circa l'identità personale configurino una fattispecie autonoma di falso che non è automaticamente assorbita dalla legge speciale del 1925 quando la contestazione riguarda dichiarazioni mendaci sull'identità (sostituzione di persona) piuttosto che la falsa attribuzione di lavori.
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte ha richiamato che la truffa, se sovrapposta ad una fattispecie speciale, può essere assorbita solo quando la fattispecie speciale comprenda espressamente gli stessi elementi di disvalore; nel caso concreto la specialità è applicata solo alla fattispecie relativa alla falsa attribuzione di lavori per l'esame.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Il ricorrente chiedeva la riduzione per le attenuanti generiche ritenute in primo grado equivalenti all'aggravante. La Corte ha osservato che la questione non poteva essere riaperta in Cassazione perché collegata a profili di determinazione della pena non sollevati in appello.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di eliminare l'aumento di pena conseguente alla riqualificazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la riqualificazione disposta dalla Cassazione non comprendeva il capo V) relativo alla falsa identità.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Citato nella prospettiva di applicare una riduzione della pena per le attenuanti non più compensate dall'aggravante; la Corte ha ritenuto la questione preclusa per mancata impugnazione specifica in appello.
art. 616 cod. proc. pen. (onere spese e ammende)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e per disporre l'obbligo, in via equitativa, del versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio deve interpretare complessivamente il provvedimento di annullamento valorizzando sia il dispositivo sia la motivazione: la motivazione integra e può specificare i limiti della rimessione.
- La riclassificazione del fatto operata dalla Suprema Corte in sede di annullamento si considera limitata ai capi espressamente indicati; non si estende automaticamente ad altri capi non richiamati espressamente.
- Le fattispecie di falso relative alla "falsa attribuzione di lavori" (art. 1 L. 475/1925) e quelle di falso relative alla identità personale (art. 496 c.p.) possono essere considerate autonome: l'assorbimento di una nell'altra richiede una corrispondenza fattuale chiara.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili in Cassazione se concernono valutazioni di merito già formulate in primo grado e non specificamente impugnate in sede di appello.
- Le questioni già definitivamente decise dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento/rinvio (res iudicata sul punto) non possono essere nuovamente contestate nel successivo giudizio di rinvio.
- Per ottenere modifiche della pena a seguito di riqualificazione, è necessario che la riqualificazione riguardi effettivamente i capi da cui dipende l'aumento o la riduzione; in mancanza, le statuizioni accessorie restano in vigore.
- In sede di impugnazione è essenziale sollevare specificamente i profili che si intendono rimettere al giudice superiore; omissioni in appello precludono molte censure in cassazione.
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