Sentenza n. 529/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a seguito di riassunzione del ricorso proposto al T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. 3^ - R.G.N. 2242/2018, ordinanza n. 1595/2022, del decreto ministeriale di nomina a Tenente in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nella parte in cui gli conferisce anzianità assoluta al 25.5.16, non riconoscendogli l'anzianità connessa al servizio dallo stesso espletato nei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata della medesima Forza Armata; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi, ogni ulteriore atto di inquadramento, non cognito, nonché, ove occorra, il bando di concorso indetto con decreto dirigenziale m. 180/1D, del 12.8.2015 (all.to 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di nomina a tenente in servizio permanente del ruolo speciale dell'Esercito, nella parte in cui attribuisce l'anzianità assoluta dal 25 maggio 2016 senza computare l'anzianità maturata nel precedente servizio come ufficiale in ferma prefissata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già ufficiale in ferma prefissata, ha impugnato il decreto ministeriale di nomina nel servizio permanente, chiedendo che l'anzianità maturata nel precedente ruolo fosse riconosciuta ai fini dell'anzianità assoluta e dell'avanzamento nel nuovo ruolo. Ha dedotto l'illegittimità della decorrenza fissata al 25 maggio 2016 e ha richiamato il bando di concorso per il reclutamento nei ruoli speciali. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la decorrenza dell'anzianità fosse stata comunicata già nel giugno 2016, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito. Il giudizio, inizialmente proposto davanti al TAR Lombardia, è stato riassunto davanti al TAR Lazio a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla conoscenza del decreto ministeriale lesivo e non dalla precedente convocazione del giugno 2016. Non risultava infatti provata né la comunicazione individuale del decreto né una pubblicazione idonea a far decorrere anteriormente il termine; la convocazione aveva natura meramente procedimentale ed era anteriore all'adozione dell'atto lesivo. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha affermato che il ruolo degli ufficiali in ferma prefissata e quello degli ufficiali in servizio permanente sono strutturalmente distinti: il primo risponde a esigenze temporanee e contingenti, mentre il secondo riguarda personale reclutato per il servizio incondizionato, iscritto nel relativo ruolo e soggetto a un autonomo regime di avanzamento. Ai sensi degli artt. 791 e 1055 c.o.m., l'anzianità utile all'avanzamento nel servizio permanente decorre dall'iscrizione nel ruolo di appartenenza. La clausola di compatibilità prevista dall'art. 936, comma 3, c.o.m. non consente di trasferire automaticamente nel servizio permanente l'anzianità maturata durante la ferma prefissata, trattandosi di rapporti e ruoli ontologicamente distinti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 791 c.o.m.
L'avanzamento ad anzianità nel servizio permanente presuppone l'iscrizione dell'ufficiale nel relativo ruolo.
art. 1055 c.o.m.
Il regime dell'avanzamento nel servizio permanente è collegato all'anzianità nell'ordine di iscrizione nel ruolo.
art. 936, comma 3, c.o.m.
La clausola di compatibilità non consente di superare la distinzione tra il ruolo degli ufficiali in ferma prefissata e quello del servizio permanente né di trasferire retroattivamente l'anzianità maturata nel primo ruolo.
Massime di principio
- L'anzianità utile ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente decorre dall'iscrizione nel relativo ruolo, secondo l'ordine di iscrizione, e non dalla precedente anzianità maturata in un distinto rapporto di ferma prefissata.
- L'anzianità maturata nel ruolo degli ufficiali in ferma prefissata non può essere automaticamente traslata nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente, poiché i due ruoli hanno natura, finalità e regimi di avanzamento strutturalmente differenti.
- Una convocazione o comunicazione meramente procedimentale, anteriore all'adozione dell'atto formalmente lesivo, non anticipa la decorrenza del termine di impugnazione quando non dimostri la conoscenza legale dell'atto definitivo e del suo contenuto lesivo.
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