Sentenza n. 3927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez. VI, n. 7286/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Napoli, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi su un'istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a un sottotetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario impugnava il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata per regolarizzare un sottotetto. Sosteneva che la domanda non mirasse a sanare un sottotetto abitabile realizzato in difformità dal titolo edilizio, ma a ripristinare la destinazione originaria di locale non abitabile, già assentita dai titoli pregressi. Deduceva che la relazione tecnica allegata evidenziasse la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, da realizzare mediante riduzione o eliminazione degli abbaini, abbassamento delle altezze tramite controsoffittatura e assenza di incremento di superficie e volume. Contestava quindi la sentenza di primo grado per erronea lettura della domanda, omesso esame della documentazione tecnica e difetto di motivazione. Chiedeva inoltre la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla compatibilità dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 con i principi costituzionali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ribadito che il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone indefettibilmente la doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza. L'onere di provare tale requisito grava integralmente sul privato, che deve fornire gli elementi necessari a ricostruire lo stato preesistente dell'immobile e la compatibilità degli interventi con la disciplina applicabile nei diversi momenti temporali. La relazione tecnica prodotta non era corredata dalla documentazione necessaria e non indicava le disposizioni in base alle quali le opere sarebbero state conformi. Inoltre, dalle stesse deduzioni dell'appellante risultava che gli interventi diretti a rendere il sottotetto non abitabile non erano ancora stati eseguiti al momento della domanda; pertanto, non potevano essere oggetto di sanatoria ex art. 36, che presuppone opere già realizzate. È stata respinta anche la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale: il meccanismo del silenzio-rigetto, pur residuale, non è stato ritenuto incompatibile con i principi costituzionali, poiché consente una tutela giurisdizionale piena ed effettiva. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2023, che aveva dichiarato inammissibile una questione analoga. Nulla spese.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il rilascio del titolo può avvenire solo ove ricorra la doppia conformità, ossia la conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza.
La doppia conformità è un presupposto indefettibile del permesso di costruire in sanatoria; la relativa prova grava integralmente sul privato.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità produce un rigetto tacito, ritenuto compatibile con la tutela giurisdizionale effettiva.
art. 15, comma 4, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vitulazio
requisiti di non abitabilità del sottotetto
È richiamato dall'appellante quale parametro urbanistico per rendere il sottotetto non abitabile, ma il Consiglio di Stato rileva che gli interventi necessari non erano ancora stati realizzati e quindi non potevano essere sanati.
sentenza Corte costituzionale n. 42/2023
Richiamata quale precedente che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale analoga relativa all'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Massime di principio
- Il permesso di costruire in sanatoria previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è subordinato alla doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza.
- L'onere di provare la doppia conformità grava integralmente sul privato che richiede l'accertamento di conformità; la prova deve basarsi su elementi oggettivi idonei a ricostruire lo stato preesistente dell'immobile e la disciplina applicabile nei diversi momenti temporali.
- L'onere probatorio relativo alla doppia conformità può essere assolto mediante titoli edilizi e progetti originari, planimetrie catastali storiche ed estratti d'archivio, elaborati grafici, relazioni tecniche e rilievi anteriori alle opere, fotografie con data certa o altra documentazione oggettiva; non sono sufficienti dichiarazioni sostitutive di notorietà o affermazioni di terzi non verificabili.
- Non è suscettibile di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 un intervento che, al momento della domanda, non sia stato ancora realizzato, poiché l'accertamento di conformità presuppone opere già eseguite.
- Il meccanismo del silenzio-rigetto previsto dall'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 non viola, in sé, i principi costituzionali di tutela giurisdizionale effettiva, poiché consente al privato di adire il giudice e ottenere il bene della vita ove ne ricorrano i presupposti sostanziali.
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