Cassazione Penale, Sentenza n. 32907/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di minaccia per avere rivolto alla persona offesa, in occasione di un episodio verificatosi a Cosenza il 7 luglio 2016, espressioni prospettanti investimenti, uccisione e uso di arma. Il Giudice di pace lo aveva condannato alla multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese. In appello il Tribunale aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, maturata il 10 marzo 2025, confermando tuttavia le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica dell’avviso di deposito della motivazione; l’erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute contraddittorie quanto alla dinamica, al luogo, alla posizione dell’imputato, al tentativo di investimento e al contenuto delle frasi; l’omessa valutazione della deposizione del teste a discarico, incompatibile con la ricostruzione della persona offesa; l’insufficienza della motivazione del Tribunale, che, dopo la prescrizione, si era limitato a escludere l’evidenza dell’innocenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. e a richiamare la motivazione del primo giudice, senza verificare pienamente se le censure imponessero un’assoluzione nel merito anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.; infine, la carenza di motivazione sull’esistenza del danno risarcibile, sull’elemento soggettivo e sul nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che, in presenza di una condanna anche agli effetti civili e della successiva prescrizione del reato, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a escludere l’evidenza dell’innocenza ex art. 129, comma 2, c.p.p., ma deve esaminare con cognizione piena il compendio probatorio per verificare se ricorrano i presupposti di un’assoluzione nel merito, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., con conseguente caducazione delle statuizioni civili. Qualora non ricorra tale esito, deve motivare effettivamente sulle ragioni della conferma delle statuizioni civili. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta apparente e insufficiente: il Tribunale aveva genericamente condiviso la decisione del Giudice di pace, qualificato come coerente il narrato della persona offesa e richiamato la possibilità astratta di fondare la responsabilità sulle sue dichiarazioni, senza confrontarsi con le specifiche discrasie dedotte dalla difesa e senza spiegare perché la deposizione del teste a discarico fosse inattendibile o non decisiva. È stata quindi ritenuta necessaria una nuova valutazione anche sull’an debeatur, essendo assorbito il motivo relativo al danno risarcibile e al nesso causale. La sentenza è stata annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. Non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, poiché le conclusioni e la nota spese erano state depositate tardivamente e non si confrontavano effettivamente con i motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La condotta contestata consisteva nella prospettazione di un male ingiusto mediante espressioni minacciose.
art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Il termine per il deposito della motivazione da parte del giudice di pace non comporta, se eventualmente superato, la nullità della sentenza secondo quanto ritenuto dal giudice di appello; tale profilo non è stato tuttavia decisivo per l’accoglimento del ricorso.
art. 585 c.p.p.
Sono stati richiamati i termini ordinari per l’impugnazione, ritenuti applicabili anche in relazione al deposito della motivazione del giudice di pace.
art. 578 c.p.p.
Quando il reato è estinto per prescrizione dopo una condanna contenente statuizioni civili, il giudice dell’impugnazione deve decidere agli effetti civili soltanto dopo avere verificato la praticabilità di un’assoluzione nel merito e deve motivare effettivamente sulla conferma, modifica o revoca dei capi civili.
art. 129 c.p.p.
La sola esclusione dell’evidenza dell’innocenza non esaurisce il compito del giudice dell’impugnazione chiamato a decidere sugli effetti civili dopo la prescrizione.
art. 530 c.p.p.
Il giudice dell’impugnazione deve valutare anche la possibilità di un’assoluzione nel merito in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
art. 192 c.p.p.
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola di valutazione prevista dal comma 3, ma devono essere sottoposte a rigoroso controllo della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, soprattutto quando la persona offesa sia parte civile e siano state dedotte specifiche contraddizioni.
art. 538 c.p.p.
La pronuncia sulle restituzioni e sul risarcimento presuppone l’accertamento della responsabilità rilevante agli effetti civili; in caso di possibile assoluzione nel merito le statuizioni civili devono cadere.
art. 185 c.p.
La condanna generica al risarcimento richiede comunque l’accertamento della condotta, della riferibilità al responsabile, dell’elemento soggettivo, della potenzialità lesiva e del nesso causale con il pregiudizio.
art. 74 c.p.p.
È richiamato in relazione alla costituzione di parte civile e alle pretese risarcitorie derivanti dal reato.
art. 539 c.p.p.
La liquidazione del danno può essere rimessa alla separata sede civile, ma resta necessario l’accertamento dell’an debeatur.
art. 622 c.p.p.
L’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili, quando occorre una nuova valutazione della responsabilità ai fini risarcitori, comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
art. 611 c.p.p.
Le conclusioni e la nota spese della parte civile devono essere depositate nel termine previsto; il deposito tardivo ha escluso la rifusione delle spese nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando, dopo una sentenza di condanna contenente statuizioni civili, il reato si estingue per prescrizione nel giudizio di impugnazione, il giudice non può limitarsi a verificare l’assenza dell’evidenza dell’innocenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.; deve esaminare con cognizione piena le prove e le censure dell’imputato per verificare se sia possibile un’assoluzione nel merito, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., con conseguente caducazione delle statuizioni civili.
- La conferma delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p. richiede una motivazione effettiva sia sull’impossibilità di pronunciare l’assoluzione nel merito sia sull’esistenza del diritto al risarcimento; non è sufficiente una formula assertiva o un richiamo generico alla decisione di primo grado.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare anche da sole l’affermazione di responsabilità, ma richiedono una verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, particolarmente puntuale quando la persona offesa sia costituita parte civile e la difesa abbia indicato contraddizioni incidenti sul nucleo essenziale della ricostruzione.
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è ammissibile solo se il giudice dimostra di avere esaminato i motivi devoluti e spiega perché la motivazione di primo grado sia idonea a resistere alle specifiche critiche; un’adesione meramente formale non è sufficiente.
- La condanna generica al risarcimento del danno, pur rimettendo la liquidazione alla separata sede civile, presuppone l’accertamento dell’an debeatur, della condotta, della riferibilità al soggetto, dell’elemento soggettivo, della potenzialità lesiva e del nesso causale con il pregiudizio.
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