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Sentenza

Sentenza n. 2660/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF per il servizio rifiuti del Comune di Roccapalumba, comprese le riduzioni apportate al PEF grezzo, nonché gli atti comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito di una gara bandita nel 2022 e aggiudicata nel 2024, ha impugnato la nota dell’8 novembre 2024 e gli atti di validazione del PEF e dell’aggiornamento tariffario 2024-2025, oltre agli atti comunali conseguenti. Ha dedotto, con due motivi, violazione della legge n. 241/1990 e delle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023, carenza di partecipazione, violazione dei principi di correttezza, trasparenza e terzietà dell’ente territorialmente competente, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, ha contestato le decurtazioni operate rispetto al PEF grezzo, sostenendo che la SSR si fosse limitata a riallineare alcune componenti di costo ai valori dell’offerta di gara senza verificare l’equilibrio economico-finanziario del servizio né considerare l’inflazione maturata tra la formulazione dell’offerta e l’aggiudicazione. Ha inoltre censurato il parere tecnico allegato alla nota, ritenendo erroneo il richiamo alla disciplina degli avvicendamenti gestionali e illegittimo il conseguente utilizzo dei dati dell’offerta. Con il secondo motivo ha esteso le medesime censure agli atti comunali, deducendone l’illegittimità derivata. La SSR ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che gli atti impugnati fossero endoprocedimentali e che l’atto lesivo fosse la successiva approvazione di ARERA, non ancora intervenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure sulle riduzioni del PEF, sulla motivazione, sull’istruttoria e sugli atti comunali conseguenti. In base alla disciplina dell’aggiornamento biennale del PEF, il procedimento si articola in una fase di validazione dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase di verifica e approvazione definitiva da parte di ARERA. Poiché l’approvazione di ARERA non era stata adottata né impugnata, gli atti di validazione contestati avevano natura provvisoria ed endoprocedimentale, non erano immediatamente lesivi e non potevano essere autonomamente impugnati. La verifica di ARERA è sostanziale e riguarda la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione, inclusa la verifica dell’equilibrio della gestione; non ricorrevano le peculiarità che, in altri casi, avevano giustificato l’immediata impugnazione della validazione dell’ente territoriale. Spese compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese per il Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 8 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

    l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo

    Il procedimento prevede una validazione dell’ente territorialmente competente seguita dalla verifica e approvazione definitiva di ARERA; prima di quest’ultima, la validazione è provvisoria e, di regola, non immediatamente impugnabile.

Massime di principio

  • Nell’aggiornamento biennale del PEF regolato dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, la validazione dell’ente territorialmente competente costituisce una fase endoprocedimentale e provvisoria quando è destinata alla successiva verifica e approvazione di ARERA; in assenza di quest’ultima, l’atto di validazione non è di regola autonomamente impugnabile per mancanza di immediata lesività.
  • La verifica e approvazione di ARERA non ha natura meramente formale: comprende il controllo della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e investe anche la correttezza della precedente verifica dell’equilibrio della gestione.
  • L’immediata impugnabilità della validazione dell’ente territorialmente competente può dipendere da peculiarità concrete, quali questioni estranee ai poteri di intervento di ARERA; in mancanza di tali peculiarità, l’impugnazione va rivolta contro l’atto conclusivo di approvazione.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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