Cassazione Civile, Ordinanza n. 01019/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per maggiore IRPEF relativa all’anno d’imposta 2007, fondato sulla contestata omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla rivendita infraquinquennale di un immobile. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP deducendo, tra l’altro, il difetto di sottoscrizione e la carenza di motivazione dell’avviso; la CTP accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello e la CTR riformava la decisione, ritenendo tempestivo il gravame e valido l’atto impositivo. In cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla tempestività dell’appello, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato la data di spedizione dell’atto notificato a mezzo posta; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserito vizio insanabile di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, firmato da funzionari delegati; 3) violazione degli artt. 67 e 68 TUIR per difetto assoluto di motivazione sull’individuazione dei valori rilevanti per la plusvalenza imponibile; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia, benché questa si fosse difesa con propri funzionari e non con un difensore abilitato. La Corte ha ritenuto infondati i primi due e l’ultimo motivo, e inammissibile il terzo per difetto di specificità e per mancata confutazione della motivazione d’appello; ha quindi confermato la validità dell’accertamento e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha affermato che la notifica dell’appello dell’Agenzia era tempestiva, poiché la prova della spedizione risultava dall’elenco delle raccomandate recante il timbro postale; ha ritenuto valida la sottoscrizione dell’avviso di accertamento firmato da funzionari delegati tramite ordini di servizio, trattandosi di delega di firma non necessitante indicazione nominativa o durata; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione dell’accertamento perché generico e non idoneo a contrastare la decisione di merito, essendo onere del contribuente provare i diversi valori da assumere; ha infine confermato che nel processo tributario spetta la liquidazione delle spese anche all’Amministrazione finanziaria difesa da propri funzionari. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la tardività dell’appello; la Corte, però, ha ritenuto tempestiva la notifica del gravame.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta tardività dell’appello; non è stato accolto.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata contro la validità della sottoscrizione dell’avviso; la Corte ha ritenuto sufficiente la firma apposta da funzionari delegati mediante ordini di servizio.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
Applicato quale base impositiva della plusvalenza da rivendita immobiliare infraquinquennale.
art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dal ricorrente sul criterio di determinazione della plusvalenza; motivo ritenuto inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha confermato che, nel processo tributario, le spese possono essere liquidate anche a favore dell’Amministrazione difesa da propri funzionari.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato, insieme all’art. 53, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’appello nel processo tributario.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina della notifica dell’appello nel processo tributario.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Interpretato nel senso che consente la rifusione delle spese anche in favore della parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali come fondamento della delega di firma del dirigente ai funzionari.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica dell’appello a mezzo posta può essere validamente fornita mediante l’elenco delle raccomandate recante il timbro postale dell’ufficio di partenza, anche se manchi o sia incerta la ricevuta di spedizione; il timbro può avere efficacia probatoria idonea a dimostrare la data di spedizione.
- La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: può risultare da ordini di servizio e non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato né la durata della delega, purché sia possibile verificare ex post la riconducibilità della firma al soggetto legittimato.
- In tema di plusvalenza da rivendita immobiliare, il contribuente che contesti l’accertamento deve specificamente confutare il presupposto fattuale posto a base della pretesa e fornire la prova contraria sui valori rilevanti; censure generiche o non correlate alla motivazione della sentenza di merito sono inammissibili.
- Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese anche se assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti; la liquidazione va parametrata ai compensi professionali degli avvocati, con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito quando il ricorso non si confronti in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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