Cassazione Penale, Sentenza n. 33803/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del DASPO; il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 401/1989 per omessa e generica motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale che legittimava l'adozione del divieto; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 401/1989 per omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza sottese all'adozione dell'obbligo di comparizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la convalida giurisdizionale può integrare la motivazione "per relationem" richiamando la c.n.r. e l'annotazione di p.g. redatte dal Questore; nel caso concreto il G.i.p. ha fatto espresso rinvio a tali atti che descrivono i fatti (Esposito trovato con un coltello da cucina occultato e la minaccia "Vi apro come un capretto" durante l'ingresso nell'impianto) idonei a fondare la valutazione di pericolosità. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità: l'obbligo di motivare l'urgenza riguarda il caso in cui il DASPO sia stato eseguito e abbia prodotto effetti tra la notifica all'interessato e la convalida, in coincidenza con una manifestazione sportiva alla quale l'interessato avrebbe dovuto presentarsi; qui il ricorrente non ha dimostrato che tra notifica e convalida si sia svolta una manifestazione che abbia reso esecutivo l'obbligo, per cui il giudice non doveva argomentare sulle ragioni di urgenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6 L. n. 401/1989
La disciplina del DASPO prevede che il Questore adotti provvedimenti cautelari e che il giudice proceda alla convalida; la motivazione del giudice può essere resa "per relationem" richiamando la motivazione del provvedimento amministrativo (c.n.r., annotazioni di p.g.) purché l'insieme dia adeguato riscontro logico-giuridico; l'esplicitazione delle ragioni di necessità e urgenza è richiesta solo se il DASPO è stato eseguito e ha prodotto effetti tra la notifica e la convalida, in coincidenza con una manifestazione sportiva cui il destinatario avrebbe dovuto ottemperare.
art. 13 Cost.
Consente all'autorità di polizia di adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà nell'esercizio dei poteri di prevenzione; tali provvedimenti sono sottoposti al controllo di legalità del giudice che ne verifica i presupposti e la legittimità.
Massime di principio
- In sede di convalida il giudice può integrare la motivazione richiamando la motivazione amministrativa (per relationem), purché l'insieme consenta di ricostruire un percorso logico-giuridico adeguato e noto all'interessato.
- La valutazione della pericolosità si fonda su fatti concreti e documentati (es. possesso di arma, minacce, comportamento violento) riportati nella c.n.r. e nelle annotazioni di p.g.; tali elementi possono giustificare il divieto per la tutela dell'ordine pubblico.
- L'omessa motivazione circa l'urgenza invalida la convalida solo se il DASPO è stato già eseguito e ha prodotto effetti prima della convalida, in coincidenza con una manifestazione sportiva; il destinatario deve provare che ciò sia avvenuto per rendere rilevante l'omessa motivazione.
- Se tra la notifica del provvedimento e la convalida non si è svolta una manifestazione sportiva che abbia reso esecutivo l'obbligo, il giudice non è obbligato ad argomentare sulle ragioni di urgenza.
- In cassazione i motivi che non dimostrano il verificarsi delle condizioni normative (es. esecuzione del DASPO prima della convalida) risultano inammissibili o infondati e il ricorrente può essere condannato alle spese.
Testo integrale
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