Cassazione Penale, Sentenza n. 704/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda l'apposizione, da parte delle sorelle Scarpa, di vasi con piante ad alto fusto e successivamente di pedane/pallets al confine con l'immobile di proprietà della Cicchiello, in corrispondenza di una porta finestra, con conseguente impedimento della veduta e riduzione di luce. La parte civile e il Procuratore hanno contestato la sussistenza del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), sostenendo che le condotte avrebbero costretto la Cicchiello a tollerare l'arbitraria ostruzione del diritto di veduta (violenza anche impropria, mediante pressioni sulla volontà). Il Procuratore chiedeva la conferma della condanna per alcune delle imputate; la parte civile denunciava vizi motivazionali e omissioni nella valutazione dell'accordo fra le parti che avrebbe garantito il passaggio di luce e aria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità e ha rigettato il ricorso della parte civile come infondato. In motivazione la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'elemento oggettivo del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) richiede una violenza o minaccia idonea a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa diversa dal fatto in cui si esprime la violenza; se gli atti intimidatori coincidono con l'evento che la vittima subisce (ossia il pati), il reato non si configura. Conseguentemente resta confermata l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Salerno nei confronti delle sorelle Scarpa e sono revocate le statuizioni civili operate in primo grado. La parte civile (Cicchiello) è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Il reato di violenza privata richiede una violenza o minaccia che abbia l'effetto di costringere la persona offesa a fare, tolerare od omettere una cosa diversa dal fatto in cui si esprime la violenza; non è configurabile quando l'atto violento coincide con l'evento che la vittima subisce
art. 616 cod. proc. pen.
Regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Stabilisce termini per la trasmissione delle conclusioni scritte; la Corte ha ritenuto tardive le note conclusionali presentate oltre il termine previsto
Massime di principio
- Per integrare il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) non basta l'atto che arreca la sofferenza o l'ostruzione: occorre dimostrare che la violenza o la minaccia abbia costretto la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa diversa dall'atto stesso.
- Se la condotta intimidatoria coincide con l'evento lesivo patito (es. l'apposizione fisica di ostacoli che costituisce il danno), è difficile configurare il reato di violenza privata; può, invece, rilevare in sede civile o in altri reati a seconda del caso.
- La 'violenza impropria' è riconosciuta ma richiede prova che i mezzi anomali utilizzati abbiano esercitato una pressione sulla volontà tale da determinare una scelta o una tolleranza coatta, distinta dall'atto materiale.
- In situazioni similari è utile documentare ogni comportamento antecedente (minacce, richieste coattive, prove di rinuncia o tolleranza forzata) e ogni accordo scritto che regoli diritti di veduta e luce; senza elementi che dimostrino la costrizione il ricorso penale per violenza privata rischia di essere rigettato.
- Dal punto di vista processuale, le impugnative devono essere formulate con specificità e le conclusioni scritte vanno depositate nei termini di legge, pena inammissibilità o rilevata tardività.
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