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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45733/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione la valutazione della notifica della diffida di pagamento: sostiene che la raccomandata di contestazione non era stata notificata ritualmente perché il foglio di ritorno era in bianco, privo di indicazioni su chi avesse effettuato l'accesso, sulle ragioni del mancato recapito e senza riferimento alla consegna della ricevuta per l'eventuale ritiro del plico. Contesta la sufficienza della sola dicitura "restituita al mittente" del 3/01/2022 per ritenere integrata la compiuta giacenza. Ricorda inoltre l'assenza di precedenti penali analoghi e segnala di aver poi effettuato il pagamento dopo la notifica del decreto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la raccomandata inviata all'indirizzo di residenza/domicilio, tornata indietro per "compiuta giacenza" con etichetta "al mittente", prova la notifica e determina la presunzione legale di conoscenza, non superata dal ricorrente in assenza di denuncia di falso o di prova di un fatto/situazione che, senza colpa, abbia interrotto in modo duraturo il collegamento tra destinatario e luogo di destinazione. Ha inoltre osservato che il pagamento è stato effettuato dopo la notifica (oltre il termine utile per beneficiare della speciale causa di non punibilità) e che, trattandosi di illecito omissivo istantaneo, la consumazione (e l'elemento soggettivo) si verificano alla scadenza del termine di versamento. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento

  • Sentenza Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 (D'Alonzo), Rv. 267938 - 01

    Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938 - 01

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui la raccomandata con ricevuta di ritorno perfezionatasi per compiuta giacenza produce una presunzione legale di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova che il destinatario non abbia avuto, senza colpa, notizia dell'atto

  • Sentenza Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015 (Piro), Rv. 265284 - 01

    Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284 - 01

    Principio secondo cui, per l'omesso versamento delle ritenute, la consumazione dell'illecito è al momento della scadenza del termine di versamento e il dolo va riferito a quel momento; la speciale causa di non punibilità richiede il versamento nei termini previsti dopo la diffida

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata nella motivazione in relazione ai profili di inammissibilità e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali somme da versare alla Cassa delle Ammende; utilizzata per valutare l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • La raccomandata con ricevuta di ritorno che torna per "compiuta giacenza" inviata all'indirizzo di residenza o di domicilio eletto genera una presunzione legale di conoscenza dell'atto; per superarla il destinatario deve provare, senza colpa, di non avere avuto notizia dell'atto mediante fatti o situazioni che interrompano duraturamente il collegamento con il luogo di destinazione
  • La sola dicitura di restituzione al mittente sul plico può essere ritenuta idonea a provare l'accesso infruttuoso al domicilio, salvo che non sia contestata con denunzia di falso o con altre prove specifiche
  • Per i reati di omesso versamento di ritenute previdenziali/assistenziali la consumazione è collegata alla scadenza del termine di versamento: il dolo deve sussistere a quel momento e la possibilità di beneficiare della speciale causa di non punibilità si perde se il pagamento non è effettuato entro i termini previsti dalla diffida
  • La mancata tempestiva impugnazione della validità della notifica o l'assenza di prove idonee a dimostrare la mancata conoscenza possono portare al rigetto del ricorso in cassazione come manifestamente infondato
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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