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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13625/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro il 14 ottobre 2009. Il Tribunale di Pavia aveva accolto la domanda del lavoratore; la Corte d’Appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, ha invece dichiarato legittimo il licenziamento e disposto la restituzione delle somme ricevute dal lavoratore in esecuzione della prima sentenza, riconoscendogli al contempo l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura contrattualmente dovuta, oltre rivalutazione e interessi. La controversia riguardava errori e gravi imperfezioni nella redazione del piano finanziario per il 2010. La Corte d’appello ha accertato che la mansione era stata affidata al lavoratore fin dall’assunzione nel servizio di tesoreria, benché fosse divenuta centrale solo successivamente e il lavoratore fosse stato affiancato per diversi mesi; ha ritenuto che le carenze dimostrassero negligenza e incapacità rilevanti per l’affidabilità della prestazione, ma non una lesione del vincolo fiduciario tale da integrare giusta causa. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la mansione fosse nuova e non gli fosse stata attribuita ab origine, deducendo violazione del CCNL Terziario-Commercio e della legge sui licenziamenti. Con il secondo ha denunciato omesso esame della comunicazione datoriale del 7 settembre 2009, che collegava la redazione del piano alla retribuzione variabile, e omessa motivazione sulla dedotta mancanza di diligenza e impegno. Con il terzo ha lamentato la sproporzione della sanzione rispetto alle previsioni collettive. Con il quarto ha dedotto violazione degli artt. 2049 e 2087 c.c. per il mancato riconoscimento di un danno biologico derivante da condotte vessatorie di un superiore tollerate dall’azienda.

La decisione

La Cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Il primo è stato disatteso perché contestava in realtà l’accertamento di fatto della Corte d’appello sull’attribuzione originaria della mansione e chiedeva una nuova valutazione delle prove, senza indicare uno specifico parametro integrativo della clausola generale violato. Il secondo è stato respinto: il fatto storico della qualità della prestazione era stato esaminato e la censura mirava a una diversa lettura delle testimonianze e degli elementi istruttori; la Corte d’appello aveva rilevato errori e gravi imperfezioni nel piano, anche nelle previsioni relative agli interessi passivi e ai leasing. Il terzo è stato respinto perché la censura proponeva una diversa valutazione della gravità e proporzionalità, riservata al giudice di merito; la valutazione di legittimità del giustificato motivo soggettivo non risultava irragionevole. Il quarto è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello aveva escluso in fatto condotte vessatorie sistematiche e continuative, qualificando gli episodi riferiti come un dissidio isolato e circoscritto, sicché non era configurabile il mobbing e non poteva essere riesaminato in cassazione l’accertamento fattuale. Restano ferme la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e la statuizione della Corte d’appello sull’indennità sostitutiva del preavviso e sulla restituzione delle somme ricevute in primo grado. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Nondimeno, va sottolineato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori.

    La specificazione interpretativa della clausola generale dell’art. 2119 c.c. è sindacabile in cassazione quando la censura individua in modo specifico l’incoerenza del giudizio rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento; non basta una contestazione generica o meramente contrappositiva. L’accertamento concreto dei fatti e della loro riconducibilità alla clausola resta invece riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    E’, infatti, solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” (sul punto, fra le altre, Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).

    Il vizio di violazione di legge consente di censurare l’individuazione astratta dei criteri integrativi di una clausola generale, non la loro applicazione al caso concreto, che costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Giova sottolineare al riguardo, che, come ribadito anche di recente da questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 28887 del 2019) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    L’omessa menzione o valutazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato; il motivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 220, commi 1 e 2, CCNL Terziario-Commercio del 18 luglio 2008

    In sostanza, parte ricorrente ribadisce che secondo il suo giudizio – che è solo quello personale della parte che vi ha interesse – il fatto addebitato non sarebbe idoneo a costituire giustificato motivo soggettivo, criticando l’apprezzamento diverso dei giudici d’appello in ordine alla proporzionalità della sanzione, il che tuttavia esula dal controllo di questa Corte (ex pluribus: Cass. n. 2289 del 2019; Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003), la quale in queste valutazioni “non può sostituirsi al giudice del merito”, come ammoniscono le sentenze delle Sezioni unite civili citate.

    La disposizione collettiva invocata non permette di ottenere in cassazione una nuova valutazione della proporzionalità della sanzione sulla base di una diversa lettura dei fatti; il sindacato di legittimità non sostituisce l’apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 225 CCNL Terziario-Commercio del 18 luglio 2008

    In sostanza, parte ricorrente ribadisce che secondo il suo giudizio – che è solo quello personale della parte che vi ha interesse – il fatto addebitato non sarebbe idoneo a costituire giustificato motivo soggettivo, criticando l’apprezzamento diverso dei giudici d’appello in ordine alla proporzionalità della sanzione, il che tuttavia esula dal controllo di questa Corte (ex pluribus: Cass. n. 2289 del 2019; Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003), la quale in queste valutazioni “non può sostituirsi al giudice del merito”, come ammoniscono le sentenze delle Sezioni unite civili citate.

    La censura fondata sulla disciplina collettiva della sanzione non consente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla proporzionalità, se la critica si limita a proporre una diversa ponderazione dei fatti.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300

    In sostanza, parte ricorrente ribadisce che secondo il suo giudizio – che è solo quello personale della parte che vi ha interesse – il fatto addebitato non sarebbe idoneo a costituire giustificato motivo soggettivo, criticando l’apprezzamento diverso dei giudici d’appello in ordine alla proporzionalità della sanzione, il che tuttavia esula dal controllo di questa Corte (ex pluribus: Cass. n. 2289 del 2019; Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003), la quale in queste valutazioni “non può sostituirsi al giudice del merito”, come ammoniscono le sentenze delle Sezioni unite civili citate.

    La legge è richiamata nel primo motivo, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione; il passaggio pertinente chiarisce che la contestazione della valutazione concreta di proporzionalità non è riesaminabile in cassazione.

  • art. 2049 c.c.

    Il dato di partenza da cui muove il ricorrente e, cioè, le “condotte vessatorie operate da un superiore” risulta escluso in punto di fatto dalla Corte e, pertanto, non ne può essere riesaminata la conclusione da questa Corte senza illegittimamente invadere il campo delle indagini fattuali precluso al giudice di legittimità.

    La Corte non formula un principio sostanziale autonomo sull’art. 2049 c.c.; esclude che la censura possa condurre al riconoscimento della responsabilità datoriale perché il presupposto fattuale delle condotte vessatorie è stato escluso dal giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.

  • art. 2087 c.c.

    Il dato di partenza da cui muove il ricorrente e, cioè, le “condotte vessatorie operate da un superiore” risulta escluso in punto di fatto dalla Corte e, pertanto, non ne può essere riesaminata la conclusione da questa Corte senza illegittimamente invadere il campo delle indagini fattuali precluso al giudice di legittimità.

    La decisione non enuncia un autonomo criterio di responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c.; il motivo è respinto perché l’accertamento di fatto ha escluso le condotte vessatorie poste a fondamento della domanda e tale accertamento non può essere rivalutato in sede di legittimità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una censura investe una clausola generale in materia di licenziamento, la violazione di legge è configurabile se si contesta in modo specifico la ricostruzione astratta dei parametri integrativi o la sua incoerenza rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento; la concreta valutazione dei fatti e la loro riconducibilità alla clausola restano riservate al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
  • La valutazione della proporzionalità del licenziamento, basata sulla ponderazione complessiva dei fatti accertati e dei parametri rilevanti, è sindacabile in cassazione nei limiti della ragionevolezza della sussunzione nella fattispecie legale; non è sufficiente chiedere una diversa combinazione o attribuzione di peso agli elementi fattuali.
  • Il mancato o inadeguato svolgimento di una mansione affidata al lavoratore può integrare giustificato motivo soggettivo quando, secondo l’accertamento di merito, riveli una significativa negligenza o incapacità incidente sull’affidabilità della prestazione, pur non raggiungendo la gravità necessaria per la giusta causa.
  • La configurabilità del mobbing richiede, secondo la decisione, condotte vessatorie sistematiche e orientate a ledere la sfera professionale o psichica e morale del lavoratore; episodi isolati e circoscritti, in assenza di apprezzabile continuità, non bastano. L’accertamento della presenza o assenza di tali condotte è questione di fatto non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione

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