Cassazione Civile, Sentenza n. 13630/2020 del 02/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
L’assicurato aveva presentato nell’ottobre 1985 domanda di riscatto dei contributi previdenziali relativi al periodo di laurea, ma aveva promosso l’azione giudiziaria soltanto nel 2010. Il Tribunale aveva dichiarato la decadenza e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 163/2013 depositata il 9 gennaio 2014, aveva confermato la decisione, applicando il termine previsto dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 nel testo modificato dal D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di tali disposizioni e dell’art. 11 delle preleggi, oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria. Ha sostenuto che il termine triennale introdotto nel 1992 non fosse applicabile a una domanda presentata nel 1985 e che, in ogni caso, le controversie sul riscatto non rientrassero nell’ambito della decadenza, poiché il riscatto comporta il pagamento di contributi all’ente, non l’erogazione di ratei pregressi.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha stabilito che la domanda di riscatto del periodo di laurea riguarda la formazione della posizione assicurativa e il pagamento della riserva matematica, non un trattamento pensionistico né un beneficio contributivo speciale posto a carico della finanza pubblica; pertanto, non è soggetta alla decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. Il rinvio dovrà svolgersi nel rispetto di tale principio.
Norme richiamate
art. 47 D.P.R. n. 639/1970
Dal punto di vista letterale, infatti, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, assoggetta l’azione giudiziaria al termine di decadenza sia “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici” che “per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24”; ed è palese che la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia di “trattamenti pensionistici”, dal momento che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato
La decadenza prevista dall’art. 47 riguarda le controversie in materia di trattamenti pensionistici e le altre prestazioni specificate dalla norma. La controversia sul riscatto del periodo di laurea non rientra in tali categorie: attiene alla formazione della posizione assicurativa e al pagamento dei contributi, non al diritto a un trattamento pensionistico.
art. 1457 c.c.
potendosi a tutto concedere discorrere della natura essenziale o meno, ex art. 1457 c.c., del termine che, in esito all’accoglimento dell’istanza di riscatto, sia stato stabilito dall’ente previdenziale per il versamento della riserva matematica e della conseguente decadenza in cui sia incorso l’interessato che non l’abbia rispettato
L’eventuale decadenza relativa al riscatto può riguardare, ricorrendone i presupposti, il mancato rispetto del termine fissato dall’ente per pagare la riserva matematica dopo l’accoglimento dell’istanza; tale questione è distinta dalla decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
Massime di principio
- La decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 non si applica alle controversie sul diritto al riscatto del periodo di laurea, poiché esse attengono alla formazione della posizione assicurativa e al pagamento della riserva matematica, non a un trattamento pensionistico.
- Il fatto che un istituto contributivo possa incidere sulla futura pensione non basta a ricondurre la relativa controversia alle controversie in materia di trattamenti pensionistici ai fini dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970; occorre considerare l’oggetto immediato del diritto azionato e la funzione dell’istituto.
- La decadenza dall’azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 va distinta dall’eventuale decadenza conseguente al mancato rispetto del termine fissato dall’ente previdenziale, dopo l’accoglimento della domanda di riscatto, per il versamento della riserva matematica.
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