Cassazione Civile, Sentenza n. 13410/2020 del 01/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una guardia giurata, assegnata a un turno notturno con vigilanza itinerante di un cantiere mediante auto di servizio collegata alla centrale operativa e dotata di sistema satellitare, si era allontanata senza autorizzazione dall’area affidata alla sua sorveglianza. Durante l’allontanamento aveva avuto un incidente stradale in un luogo esterno all’area vigilata; la ricostruzione aziendale era stata confermata dal tracciamento satellitare. Il Tribunale di Napoli aveva accolto l’impugnazione del licenziamento, ritenendo non specificamente contestato l’abbandono del posto, generica l’indicazione del luogo «oltremodo distante», non grave l’allontanamento temporaneo e inidonee a ledere il vincolo fiduciario le successive reticenze del dipendente. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5302/2018, depositata il 1° ottobre 2018, aveva accolto il reclamo della società e dichiarato legittimo il licenziamento intimato il 23 giugno 2015. Il lavoratore ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, perché la lettera di contestazione non avrebbe specificamente contestato l’abbandono del posto; 2) violazione dello stesso art. 7, sostenendo che i profili addebitati costituivano un unico fatto non scomponibile; 3) violazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, per avere ritenuto la condotta, comprensiva dell’allontanamento, del sinistro, delle reticenze e dei danni alle cose in dotazione, idonea a integrare giusta causa, mentre si sarebbe trattato di mere irregolarità e l’assenza sarebbe durata meno di venti minuti; 4) violazione dell’art. 18, comma 5, per non avere ricondotto i fatti a una sanzione conservativa; 5) omesso esame di un fatto decisivo, contestando la valutazione di non plausibilità della versione del lavoratore secondo cui l’incidente era avvenuto nell’area sorvegliata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono infondati: la valutazione della Corte d’appello sulla specificità della contestazione non è stata censurata indicando una violazione dei canoni ermeneutici applicabili all’atto, né è stata dedotta una concreta lesione del diritto di difesa; la questione se i fatti descritti integrassero allontanamento temporaneo o abbandono attiene alla loro qualificazione giuridica. Il terzo e il quarto motivo sono infondati: per distinguere abbandono e allontanamento momentaneo rilevano, sul piano oggettivo, l’intensità dell’inadempimento e la sua idoneità a pregiudicare le esigenze di prevenzione del servizio, valutate ex ante e in relazione al bene da proteggere; sul piano soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, indipendentemente dal fine perseguito, salvo cause scriminanti. La durata non va valutata in astratto né è necessario che l’abbandono prosegua per tutto il turno. La Corte d’appello aveva correttamente valorizzato l’allontanamento volontario senza autorizzazione, il pregiudizio potenziale alla vigilanza e l’irrilevanza della durata considerata ex post. Il quinto motivo è inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del merito, mentre la sentenza impugnata aveva motivato le aporie della versione del lavoratore e accertato che l’incidente era avvenuto fuori dall’area sorvegliata, senza autorizzazione e con conseguente venir meno del controllo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario della società. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità; l’apprezzamento di tale requisito – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata.
La contestazione disciplinare deve essere specifica per consentire l’immediata difesa; la valutazione della sua specificità spetta al giudice di merito e in cassazione può essere censurata con una critica puntuale, non con la mera proposta di una diversa lettura.
art. 1362, comma 1, c.c.
Infine, va ribadito che nell’interpretazione degli atti unilaterali, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, impone di accertare – mancando una comune intenzione delle parti – esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l’applicabilità, atteso il rinvio operato dall’art. 1324 c.c., del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto e senza che possa farsi ricorso alla valutazione del comportamento dei destinatari di esso.
Nell’interpretare un atto unilaterale, in assenza di una comune intenzione, si deve accertare l’intento dell’autore, considerando complessivamente l’atto; non si può fondare l’interpretazione sul comportamento dei destinatari.
art. 1324 c.c.
Infine, va ribadito che nell’interpretazione degli atti unilaterali, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, impone di accertare – mancando una comune intenzione delle parti – esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l’applicabilità, atteso il rinvio operato dall’art. 1324 c.c., del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto e senza che possa farsi ricorso alla valutazione del comportamento dei destinatari di esso.
Il rinvio dell’art. 1324 c.c. comporta l’applicazione agli atti unilaterali del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente, riguardando la qualificazione della fattispecie e la sua riconducibilità o meno all’ipotesi della giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 c.c..
La Corte ha respinto la censura che invocava la tutela prevista dal comma 4, confermando la qualificazione della condotta come abbandono del posto idoneo a giustificare il licenziamento.
art. 18, comma 5, L. 300/1970
Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente, riguardando la qualificazione della fattispecie e la sua riconducibilità o meno all’ipotesi della giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 c.c..
La Corte ha respinto la richiesta di ricondurre la condotta a una sanzione conservativa, ritenendo corretta la qualificazione dell’abbandono accertato come condotta giustificativa del licenziamento.
art. 2119 c.c.
Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente, riguardando la qualificazione della fattispecie e la sua riconducibilità o meno all’ipotesi della giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 c.c..
La riconducibilità della condotta alla giusta causa richiede di qualificare l’abbandono alla luce della sua intensità, del potenziale pregiudizio alle esigenze di vigilanza e dell’elemento volontaristico.
art. 140, comma 2, CCNL Istituti di vigilanza privata
E’ stato infatti affermato (Cass. n. 15441 del 2016) che, a norma dell’art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata, la più grave fattispecie giustificativa del licenziamento rispetto alla ipotesi dell’allontanamento momentaneo non può essere fatta discendere dal fine perseguito dal lavoratore piuttosto che dalla coscienza e volontà di sottrarsi temporaneamente all’adempimento delle proprie obbligazioni.
La distinzione tra abbandono, più grave e idoneo a giustificare il licenziamento, e allontanamento momentaneo non dipende dal fine perseguito dal lavoratore, ma dalla coscienza e volontà di sottrarsi temporaneamente agli obblighi di servizio, valutando la condotta nella sua concreta incidenza sulla vigilanza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il quinto motivo è inammissibile. Con esso parte ricorrente tende ad un rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede.
Il motivo non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze e della ricostruzione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato in misura pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La specificità della contestazione disciplinare va apprezzata in relazione alla sua funzione di consentire l’immediata difesa. La valutazione è riservata al giudice di merito e la censura in cassazione deve individuare puntualmente l’errore interpretativo; inoltre, la violazione del requisito richiede una concreta lesione del diritto di difesa.
- Per distinguere l’abbandono del posto di lavoro dall’allontanamento momentaneo di una guardia giurata, il profilo oggettivo va misurato sull’intensità della sottrazione agli obblighi di sorveglianza e sull’idoneità della condotta a pregiudicare le esigenze preventive del servizio. Il profilo soggettivo richiede la coscienza e volontà della condotta, indipendentemente dal fine perseguito, salvo cause scriminanti.
- La durata dell’allontanamento va valutata non in astratto, ma in relazione alla sua capacità di incidere sulle esigenze del servizio, con giudizio ex ante riferito al momento della condotta. Non è necessario che l’abbandono si protragga per tutto il tempo residuo del turno.
- La censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione della plausibilità delle versioni dei fatti o delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito.
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