Cassazione Civile, Sentenza n. 13624/2020 del 02/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore pubblico)
La controversia
Il lavoratore aveva svolto attività di vigilanza e custodia presso una scuola italiana a Tangeri, alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri, e aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da omissione contributiva relativo al periodo dal 27 luglio 1972 al 31 dicembre 1993. Dopo il precedente giudizio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 dicembre 2015, aveva rideterminato in Euro 51.226,00, oltre interessi legali, il risarcimento dovuto dal Ministero, ma aveva negato la rivalutazione monetaria cumulata con gli interessi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione ed errata applicazione dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, in relazione all’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991: secondo il ricorrente, il divieto di cumulo riguarderebbe crediti retributivi, pensionistici e assistenziali, non anche il credito risarcitorio per omissione contributiva. Il Ministero ha inoltre eccepito l’irregolarità della procura alle liti.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l’eccezione del Ministero sulla regolarità della procura: la procura speciale, autenticata dall’autorità marocchina e legalizzata dal Consolato d’Italia a Casablanca il 21 giugno 2016, era stata identificata nell’intestazione e depositata con il ricorso, notificato il 22 giugno 2016 e depositato il 1° luglio 2016. Ha quindi rigettato l’unico motivo. Il diritto al risarcimento per omissione contributiva sorge quando si verificano sia l’inadempienza contributiva sia la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale; nel caso concreto tale momento era successivo al 31 dicembre 1994, sicché era applicabile la disciplina della L. n. 724 del 1994. La regola di non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria opera anche per i crediti risarcitori connessi a un rapporto di lavoro privatistico alle dipendenze di un’amministrazione statale: rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e le ragioni di contenimento della spesa pubblica, non la natura privatistica del rapporto. Spese del giudizio di cassazione compensate per la novità delle questioni. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il requisito dell’indicazione della procura al difensore (se conferita con atto separato), prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve ritenersi sussistente quando la parte ricorrente abbia indicato nell’intestazione del ricorso tutti i dati occorrenti alla sua identificazione ed abbia tempestivamente depositato assieme al ricorso la procura speciale conferita all’estero, in modo da consentire alla controparte, attraverso il successivo controllo in cancelleria, di individuare siffatta procura e di verificarne l’anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso stesso.
L’indicazione della procura separata richiesta a pena d’inammissibilità è sufficiente se il ricorso ne riporta i dati identificativi e la procura speciale estera è depositata tempestivamente insieme al ricorso, così da permettere il controllo della sua anteriorità alla notificazione.
art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994
In conclusione, la previsione limitativa di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, trova applicazione anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili ad un rapporto di lavoro ricadente nell’area di operatività di detta norma.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria si applica anche ai crediti risarcitori collegati a un rapporto di lavoro soggetto alla previsione limitativa, inclusi quelli dovuti per omissione contributiva.
art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991
Nel caso in esame, vertendo l’azione risarcitoria sulla perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale, il momento della maturazione del diritto si colloca necessariamente in epoca successiva al 31.12.94 e dunque nella vigenza della L. n. 724 del 1994. Difatti, la regola del divieto di cumulo di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, in relazione alla L. 30 dicembre, art. 16, comma 6, non avendo la legge anzidetta effetto retroattivo, riguarda i crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994.
La disciplina limitativa richiamata dall’art. 22, comma 36, si applica ai crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994; per il risarcimento da omissione contributiva, la maturazione coincide con il verificarsi dell’inadempienza contributiva e della perdita della prestazione previdenziale o assistenziale.
art. 429, comma 3, c.p.c.
La locuzione “crediti di lavoro” di cui all’art. 429 c.p.c., comma 3, nella giurisprudenza di questa Corte, ha un’ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale ampia accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva.
La nozione di crediti di lavoro comprende tutti i crediti connessi al rapporto, inclusi quelli risarcitori; proprio per tale ampiezza il legislatore può assoggettare anche questi ultimi alla disciplina limitativa del cumulo.
art. 3 Cost.
Non esistendo una necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le stesse remore all’inadempimento, deve escludersi quella omogeneità di situazioni, cui il rimettente ricollega l’asserita lesione del principio di uguaglianza posto dall’art. 3 Cost.
La differenza di disciplina tra datore di lavoro pubblico e privato, quanto al cumulo di interessi e rivalutazione, non viola il principio di uguaglianza quando le rispettive situazioni non sono omogenee per la diversa funzione e per le ragioni di contenimento della spesa pubblica.
art. 3, comma 2, D.M. n. 352 del 1998
Una volta valorizzata, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, la natura pubblica del datore di lavoro e ritenuto operante il divieto di cumulo, deve trovare applicazione il D.M. n. 352 del 1998, il cui art. 3, comma 2 prevede che “gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali”.
Quando si applica il regime limitativo relativo al datore di lavoro pubblico, interessi legali o rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva sorge quando coesistono l’inadempimento contributivo del datore di lavoro e la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale; la mera omissione, la scadenza del termine contributivo, la prescrizione dei contributi o la cessazione del rapporto non determinano da sole la maturazione del diritto.
- La disciplina di non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria prevista per i crediti di lavoro maturati dopo il 31 dicembre 1994 si applica anche ai crediti risarcitori connessi al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva.
- Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo, la natura privatistica del rapporto non esclude la disciplina propria dei crediti verso un datore di lavoro pubblico quando il rapporto fa capo a un’amministrazione dello Stato e si svolge nell’ambito della sua attività istituzionale.
- L’indicazione della procura separata richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c. è soddisfatta se il ricorso contiene i dati idonei a identificare la procura speciale estera e questa è depositata tempestivamente insieme al ricorso, rendendone verificabile l’anteriorità alla notificazione.
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