Sentenza n. 12646/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. - Serie generale n. 227 del 30 settembre 2025 (doc. n. 1), nella parte in cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. per l'anno 2026, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis)."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per il 2026, nella parte relativa all'inserimento della società tra le altre amministrazioni locali, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'annullamento dell'elenco ISTAT previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nella parte in cui è stata inclusa tra le amministrazioni pubbliche per l'anno 2026. Dal testo della sentenza non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti oltre alla contestazione dell'inserimento nell'elenco. Il TAR ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia sull'inserimento nell'elenco ISTAT rientri nella giurisdizione della Corte dei conti. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. In considerazione della complessità della questione, le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
Individua la base normativa dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, oggetto di impugnazione.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/2026; la pronuncia costituzionale ha inciso sulla ripartizione della giurisdizione relativa alla ricognizione ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice dotato di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali secondo quanto previsto dalla norma.
sentenza Corte costituzionale n. 39/2026
Ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto l'inserimento di un soggetto nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche rientrano nella cognizione piena della Corte dei conti e non nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma.
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