Cassazione Penale, Sentenza n. 51240/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto, a pena espiata, la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. L'unico motivo dedotto era la violazione dell'art. 235 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente l'espulsione non poteva essere applicata perché la pena inflitta (6 mesi di reclusione e €1.000 di multa, aumentata per continuazione) era inferiore al limite di due anni previsto dall'art. 235 cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la misura di sicurezza dell'espulsione fosse stata legittimamente disposta in virtù della norma speciale contenuta nell'art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina degli stupefacenti), richiamata espressamente dal giudice di merito e applicata dopo una verifica concreta della pericolosità dello straniero. Perciò l'eccezione basata sull'art. 235 cod. pen. è risultata infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 235 cod. pen.
Norma del codice penale che consente l'applicazione di alcune misure di sicurezza personali solo se la condanna è alla reclusione per un tempo superiore a due anni; il ricorrente invocava tale limite per escludere l'espulsione
art. 86, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma speciale in materia di stupefacenti che consente l'applicazione dell'espulsione a pena espiata indipendentemente dal limite dei due anni previsto dall'art. 235 cod. pen.; richiede comunque una valutazione concreta della pericolosità dello straniero
art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione penale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; è il titolo di reato per il quale il ricorrente è stato condannato secondo la sentenza impugnata
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura del patteggiamento: la sentenza è stata resa ai sensi di tale articolo con applicazione della pena concordata tra le parti
Massime di principio
- Quando è applicabile una norma speciale (lex specialis) questa prevale sulla disciplina generale: se una norma speciale prevede la possibilità di adottare una misura di sicurezza indipendentemente da limiti previsti dal codice penale, il limite generale non opera.
- L'espulsione a pena espiata può essere disposta anche se la pena inflitta è inferiore al limite di due anni previsto dall'art. 235 cod. pen., purché la norma speciale lo consenta e sia effettuata una motivata valutazione della pericolosità concreta dello straniero.
- Il ricorso contro l'applicazione di una misura di sicurezza deve contestare direttamente la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma speciale invocata (es. assenza di pericolosità): una mera censura sul quantum della pena non è sufficiente se il giudice ha motivato la valutazione di pericolosità.
- La sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esclude l'applicazione di misure di sicurezza previste da norme speciali, se ne ricorrono i presupposti e sono adeguatamente motivate.
- In casi simili, per impugnare con successo l'adozione dell'espulsione conviene fornire prove e argomentazioni concrete sulla mancata pericolosità, sulla non applicabilità della norma speciale o su vizi di motivazione specifici, anziché limitarsi a richiamare limiti della normativa generale.
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